L’ACQUISIZIONE DEL FASCICOLO D’UFFICIO DI ALTRA FASE O GRADO NEL PCT

Tra gli argomenti che formano oggetto di quesiti sempre più frequenti v’è quello che attiene alle modalità di “acquisizione” dei fascicoli informatici relativi ai procedimenti cautelari in quelli dei reclami, ai fascicoli monitori nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e, più in generale, dei fascicoli “principali” nei sub-procedimenti, così come del fascicolo di primo grado nel giudizio d’appello.

L’ “acquisizione del fascicolo”, intesa in senso tradizionale come allegazione fisica del fascicolo (d’ufficio o di parte) cartaceo, costituisce infatti uno degli aspetti normativamente disciplinati dal codice di rito che genera maggiori difficoltà di coordinamento con la disciplina del processo civile telematico.

Si veda, ad esempio, per il giudizio d’appello, l’art. 347 c.p.c. , secondo il quale «Il cancelliere … richiede la trasmissione del fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice di primo grado»), oppure si pensi, analogamente, alla norma di cui all’art. 638 c.p.c., relativa ai giudizi monitori, che prevede la facoltà di “ritiro” dei documenti a corredo del ricorso solo una volta maturata la «scadenza del termine stabilito nel decreto d’ingiunzione a norma dell’articolo 641» ovvero una volta intervenuta l’opposizione, onde consentire all’opposto il deposito a corredo della comparsa di risposta [1].

Com’è naturale, le richiamate disposizioni del codice di rito sono state pensate, e successivamente elaborate dalla produzione giurisprudenziale, in un contesto processuale meramente cartaceo. Accade oggi, invece, che i documenti prodotti a corredo di una domanda di ingiunzione, obbligatoriamente telematica ai sensi dell’art. art. 16 bis, comma 4, DL 179/2012: è intuitivo che, una volta depositati, quei documenti non possono essere “ritirati” (ovvero sottratti alla disponibilità del Giudice o di altra parte che acceda al fascicolo), potendo al più essere estratti e quindi nuovamente depositati in altro fascicolo.

Quanto ai fascicoli informatici da trasmettere alla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 347 c.p.c., così come ai fascicoli dei procedimenti cautelari che devono essere acquisiti a quelli del merito o in quelli dei reclami, si pone analoga questione, con la evidente differenza che, pur avendo le parti la concreta disponibilità degli atti e dei provvedimenti dei fascicoli medesimi (estraibili da remoto), non può configurarsi a carico delle stesse alcun onere di rideposito.

Tale problematica è avviata verso una ragionevole soluzione attraverso l’acquisizione informatica d’ufficio, che ha formato oggetto di una delle ultime modifiche evolutive del PCT.   Nella circolare M_dg_DOG07.23/05/2017.0012619U è infatti illustrato il meccanismo di visibilità per il magistrato assegnatario del procedimento di alcuni sub procedimenti o di procedimenti relativi ad altre fasi.

Mentre la visibilità del fascicolo di primo grado nel giudizio d’appello aveva già formato oggetto di precedente modifica evolutiva, da maggio 2017 il Magistrato può estrarre in Consolle anche il riferimento tra fascicoli.  E’ precisato che, ad esempio, un magistrato assegnatario di un’opposizione a decreto ingiuntivo ha la possibilità di estrarre in Consolle il procedimento di opposizione a lui assegnato e, in visibilità, il procedimento monitorio cui afferisce.

I procedimenti interessati da tale modifica sono:

  • L’opposizione a decreto ingiuntivo
  • La correzione d’errore materiale
  • L’opposizione rito Fornero o accertamenti tecnici preventivi
  • Il merito relativo a procedimento cautelare
  • Cause di merito e sub-procedimenti
  • Eventi esecuzioni.

Non è allo stato chiaro, e ci riserviamo di verificare e di testare anche tale aspetto del problema, se una volta dato in visibilità un fascicolo cautelare al Giudice di primo grado, tale visibilità sia consentita «a catena» anche nel giudizio d’appello.

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[1]  Si ricorda al riguardo, incidentalmente, la pronuncia della S.C. a sez. un. – 10 luglio 2015, n. 14475, secondo cui « La preclusione alla produzione documentale in appello, ai sensi dell’art. 345, co. III, c.p.c., non è destinata ad operare per i documenti prodotti in “fasi” del processo antecedenti, come accade per i documenti prodotti nell’ambito di un procedimento monitorio. Ed infatti, l’art. 345, co. III, c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche di cui apportate dall’art. 52 della legge n. 353/90, applicato con decorrenza dal 30 aprile 1995), deve essere interpretato nel senso che, i documenti che sono stati allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui non siano stati prodotti nella fase di opposizione, non possono essere considerati nuovi alla stregua del disposto della norma in commento e, dunque, nel caso in cui fossero allegati all’atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, dovranno essere ritenuti ammissibili»

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Avv. Maria Bevacqua

L’esperienza acquisita e maturata nello svolgimento continuo della professione ed in materie diversificate tra le quali il diritto del lavoro e della previdenza sociale, il recupero crediti, in materia di sfratto e locazioni in genere, i procedimenti ex Lege Pinto sulla eccessiva durata del processo presso diverse Corti d’Appello, i procedimenti presso il Tar ed il Consiglio di Stato, l’infortunistica stradale ecc., la collaborazione con importanti società del nord, l’attività di consulenza con diversi comuni della Lombardia sull’alternativa tra procedimento giudiziario o transazione ed il continuo aggiornamento professionale hanno consentito di sviluppare una particolare competenza nel campo civilistico, amministrativo e penalistico. Abilitato alla presentazione di SUCCESSIONI.