L’ “acquisizione del fascicolo”, intesa in senso tradizionale come allegazione fisica del fascicolo (d’ufficio o di parte) cartaceo, costituisce infatti uno degli aspetti normativamente disciplinati dal codice di rito che genera maggiori difficoltà di coordinamento con la disciplina del processo civile telematico.
Si veda, ad esempio, per il giudizio d’appello, l’art. 347 c.p.c. , secondo il quale «Il cancelliere … richiede la trasmissione del fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice di primo grado»), oppure si pensi, analogamente, alla norma di cui all’art. 638 c.p.c., relativa ai giudizi monitori, che prevede la facoltà di “ritiro” dei documenti a corredo del ricorso solo una volta maturata la «scadenza del termine stabilito nel decreto d’ingiunzione a norma dell’articolo 641» ovvero una volta intervenuta l’opposizione, onde consentire all’opposto il deposito a corredo della comparsa di risposta [1].
Com’è naturale, le richiamate disposizioni del codice di rito sono state pensate, e successivamente elaborate dalla produzione giurisprudenziale, in un contesto processuale meramente cartaceo. Accade oggi, invece, che i documenti prodotti a corredo di una domanda di ingiunzione, obbligatoriamente telematica ai sensi dell’art. art. 16 bis, comma 4, DL 179/2012: è intuitivo che, una volta depositati, quei documenti non possono essere “ritirati” (ovvero sottratti alla disponibilità del Giudice o di altra parte che acceda al fascicolo), potendo al più essere estratti e quindi nuovamente depositati in altro fascicolo.
Quanto ai fascicoli informatici da trasmettere alla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 347 c.p.c., così come ai fascicoli dei procedimenti cautelari che devono essere acquisiti a quelli del merito o in quelli dei reclami, si pone analoga questione, con la evidente differenza che, pur avendo le parti la concreta disponibilità degli atti e dei provvedimenti dei fascicoli medesimi (estraibili da remoto), non può configurarsi a carico delle stesse alcun onere di rideposito.
Tale problematica è avviata verso una ragionevole soluzione attraverso l’acquisizione informatica d’ufficio, che ha formato oggetto di una delle ultime modifiche evolutive del PCT.
Mentre la visibilità del fascicolo di primo grado nel giudizio d’appello aveva già formato oggetto di precedente modifica evolutiva, da maggio 2017 il Magistrato può estrarre in Consolle anche il riferimento tra fascicoli. E’ precisato che, ad esempio, un magistrato assegnatario di un’opposizione a decreto ingiuntivo ha la possibilità di estrarre in Consolle il procedimento di opposizione a lui assegnato e, in visibilità, il procedimento monitorio cui afferisce.
I procedimenti interessati da tale modifica sono:
- L’opposizione a decreto ingiuntivo
- La correzione d’errore materiale
- L’opposizione rito Fornero o accertamenti tecnici preventivi
- Il merito relativo a procedimento cautelare
- Cause di merito e sub-procedimenti
- Eventi esecuzioni.
Non è allo stato chiaro, e ci riserviamo di verificare e di testare anche tale aspetto del problema, se una volta dato in visibilità un fascicolo cautelare al Giudice di primo grado, tale visibilità sia consentita «a catena» anche nel giudizio d’appello.