Negoziazione assistita art. 12 d.l. 132/14

da compilare in caso di accordo ex art. 12 d. l. 132/2014[1]

Sezione 1. Notizie amministrative(relative all’atto, al Comune)

Stato Civile del Comune               di _______________________________________________________prov|__|__|

                 (Specificare il nome per esteso)                             (Sigla provincia)

 

Data di stipula dell’accordo:       |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

(gg/mm/aaaa)

Data di iscrizione dell’accordo:  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

 (gg/mm/aaaa)

Atto:                                                    Numero|__|__|__|__|__|Parte|__|  Serie|__|__|__|

 

Tipo di accordo:

  • Accordo di separazione 1 q(Passare a sezione 2)
  • Accordo di divorzio 2q
  • Variazioni condizioni 3q(La compilazione termina qui)

 

In caso di DivorzioSentenza di Separazione numero |__|__|__|__|__|__| del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

(gg/mm/aaaa)

Emessa dal Tribunale di_______________________________           cod. tribunale   |__|__|__|__|__|__|

(Utilizzare i codici Istat)

 

In caso di separazione o divorzio continuare la compilazione del questionario

 

Sezione 2. Notizie relative al matrimonio

 

Se celebrato in Italia

Comune di celebrazione _________________________________________________________   prov|__|__|

                 (Specificare il nome per esteso)                             (Sigla provincia)

 

Atto:                                                    Numero|__|__|__|__|__|Parte|__|  Serie|__|__|__|

 

Rito del matrimonio:

  • Religioso                 1 q
  • Civile                 2q

Data di celebrazione:                     |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

(gg/mm/aaaa)

Se celebrato all’estero

Stato estero di celebrazione ________________________________________________________ |__|__|__|

     (Specificare il nome per esteso)                         (Utilizzare i codici Istat)

 

Sezione 3. Notizie relative ai coniugi

 

 Marito

 

Nome ____________________________________ Cognome _____________________________________

Data di nascita:                 |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

 (gg/mm/aaaa)

Comune di nascita ______________________________________________________________ prov|__|__|

  (Specificare il nome per esteso)                            (Sigla provincia)

 

Codice fiscale                    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Stato estero di nascita _____________________________________________________________|__|__|__|

    (Specificare il nome per esteso)                                                          (Utilizzare i codici Istat)

Comune di residenza _________________________________________________________   prov|__|__|

(Specificare il nome per esteso)                              (Sigla provincia)

 

Via/Piazza________________________________________________n.|__|__|__|__|cap|__|__|__|__|__|

Stato estero di residenza ___________________________________________________________ |__|__|__|

    (Specificare il nome per esteso)                                                          (Utilizzare i codici Istat)

Cittadinanza:

  • Italiana dalla nascita 1 q
  • Italiana acquisita 2q         dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|( solo se disponibile)                      
  • Straniera                                3q

 

Se straniero

Stato estero di cittadinanza ________________________________________________________ |__|__|__|

(Specificare il nome per esteso)(Utilizzare i codici Istat)

Stato civile precedente al matrimonio:

  • Celibe                 1 q
  • Divorziato                 2q
  • Vedovo                 3q

Titolo di studio:                                                               |__|( vedi codifiche 1) (a)

Condizione professionale o non professionale:                |__|(vedi codifiche 2) (a)

Posizione nella professione:                                     |__|__|(vedi codifiche 3) (a)

 Moglie

Nome ____________________________________ Cognome _____________________________________

Data di nascita:                 |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

 (gg/mm/aaaa)

Comune di nascita ______________________________________________________________ prov|__|__|

  (Specificare il nome per esteso)                            (Sigla provincia)

 

Codice fiscale                    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Stato estero di nascita _____________________________________________________________ |__|__|__|

(Specificare il nome per esteso)(Utilizzare i codici Istat)

 

Comune di residenza _________________________________________________________   prov|__|__|

 (Specificare il nome per esteso)                             (Sigla provincia)

 

Via/Piazza________________________________________________   n.|__|__|__|__|cap|__|__|__|__|__|

Stato estero di residenza ___________________________________________________________ |__|__|__|

    (Specificare il nome per esteso)                                                          (Utilizzare i codici Istat)

Cittadinanza:

  • Italiana dalla nascita 1 q
  • Italiana acquisita 2q         dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|( solo se disponibile)                      
  • Straniera 3q

 

Se straniero

Stato estero di cittadinanza ________________________________________________________ |__|__|__|

(Specificare il nome per esteso)                               (Utilizzare i codici Istat)

Stato civile precedente al matrimonio:

  • Nubile                 1 q
  • Divorziata                 2q
  • Vedova                 3q

Titolo di studio:                                                                               |__|( vedi codifiche 1) (a)

Condizione professionale o non professionale:                               |__|(vedi codifiche 2) (a)

Posizione nella professione:                                     |__|__|(vedi codifiche 3) (a)

Sezione 4. Notizie relative agli avvocati

 

Nella presentazione dell’accordo i coniugi sono stati assistiti da almeno un avvocato?

  • 1 q
  • No 2q(La compilazione termina qui)

 

 

 

 Avvocato del marito

Nome ____________________________________ Cognome _____________________________________

Codice fiscale                    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Iscritto all’albo dell’ordine territoriale di|__|__|__|__|__|__|     numero iscrizione |__|__|__|__|__|__|__|

(Utilizzare i codici Istat)

 Avvocato della moglie

Nome ____________________________________ Cognome _____________________________________

Codice fiscale                    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Iscritto all’albo dell’ordine territoriale di|__|__|__|__|__|__|     numero iscrizione |__|__|__|__|__|__|__|

(Utilizzare i codici Istat)

AVVERTENZA (a)Le informazioni su titolo di studio, condizione professionale e posizione nella professione andrebbero chieste direttamente ai coniugi. Nel casonon sia stato possibile queste informazioni  possono essere recuperate (se presenti) in anagrafe.

CODIFICHE

  1. Codifiche titolo di studio

1 = Dottorato di ricerca; 2= Laurea Magistrale (o Laurea con il vecchio ordinamento); 3 = Laurea di primo livello + ITS (o vecchia Laurea breve triennale); 4 = Diploma superiore + IFTS; 5 = Licenza media/avviamento professionale; 6= Licenza elementare; 7 = Nessun titolo; 8 = Sconosciuto.

  1. Codifiche condizione professionale o non professionale

1 = Occupato/a; 2 = Casalingo/a; 3 = Studente/studentessa; 4 = Disoccupato/In cerca di prima occupazione; 5 = Ritirato/a dal lavoro (pensionato/a); 6 = Altra condizione non professionale; 7 = Sconosciuta/non fornita.

  1. Codifiche posizione nella professione

Lavoratore dipendente: 1 = dirigente privato; 2 = dirigente pubblico; 3 =quadro/impiegato privato; 4 =quadro/impiegato pubblico; 5 = operaio o assimilato privato; 6 = operaio o assimilato pubblico.

Lavoratore autonomo: 7 = imprenditore/ libero professionista; 8 = lavoratore in proprio; 9 = coadiuvante familiare/socio cooperativa; 10 = Collaboratore coord-continuativa/prestazione opera occasionale; 11 = Sconosciuta/non fornita.

[1] Il formulario è stato predisposto dall’Istat di concerto con il Ministero dell’Interno, il Ministero di Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense ai fini degli adempimenti previsti dagli artt. 6, 11 e 12 del d. l. 132/2014.

/ 5
Grazie per aver votato!

Negoziazione assistita

da compilare in caso di accordo ex art. 6 d. l. 132/2014[1]

Sezione 1. Notizie amministrative(relative all’atto, al Comune)

Stato Civile del Comune               di _______________________________________________________prov|__|__|

                 (Specificare il nome per esteso)                             (Sigla provincia)

 

Data di stipula dell’accordo:       |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

(gg/mm/aaaa)

Data di iscrizione dell’accordo:  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

 (gg/mm/aaaa)

Atto:                                                    Numero|__|__|__|__|__|Parte|__|  Serie|__|__|__|

 

Tipo di accordo:

  • Accordo di separazione 1 q(Passare a sezione 2)
  • Accordo di divorzio 2q
  • Variazioni condizioni 3q(La compilazione termina qui)

 

In caso di DivorzioSentenza di Separazione numero |__|__|__|__|__|__| del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

(gg/mm/aaaa)

Emessa dal Tribunale di_______________________________           cod. tribunale   |__|__|__|__|__|__|

(Utilizzare i codici Istat)

 

In caso di separazione o divorzio continuare la compilazione del questionario

 

Sezione 2. Notizie relative al matrimonio

 

Se celebrato in Italia

Comune di celebrazione _________________________________________________________   prov|__|__|

                 (Specificare il nome per esteso)                             (Sigla provincia)

 

Atto:                                                    Numero|__|__|__|__|__|Parte|__|  Serie|__|__|__|

 

Rito del matrimonio:

  • Religioso                 1 q
  • Civile                 2q

Data di celebrazione:                     |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

(gg/mm/aaaa)

Se celebrato all’estero

Stato estero di celebrazione ________________________________________________________ |__|__|__|

     (Specificare il nome per esteso)                         (Utilizzare i codici Istat)

 

Sezione 3. Notizie relative ai coniugi

 

 Marito

 

Nome ____________________________________ Cognome _____________________________________

Data di nascita:                 |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

 (gg/mm/aaaa)

Comune di nascita ______________________________________________________________ prov|__|__|

  (Specificare il nome per esteso)                            (Sigla provincia)

 

Codice fiscale                    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Stato estero di nascita _____________________________________________________________|__|__|__|

    (Specificare il nome per esteso)                                                          (Utilizzare i codici Istat)

Comune di residenza _________________________________________________________   prov|__|__|

(Specificare il nome per esteso)                              (Sigla provincia)

 

Via/Piazza________________________________________________n.|__|__|__|__|cap|__|__|__|__|__|

Stato estero di residenza ___________________________________________________________ |__|__|__|

    (Specificare il nome per esteso)                                                          (Utilizzare i codici Istat)

Cittadinanza:

  • Italiana dalla nascita 1 q
  • Italiana acquisita 2q         dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|( solo se disponibile)                      
  • Straniera                                3q

 

Se straniero

Stato estero di cittadinanza ________________________________________________________ |__|__|__|

(Specificare il nome per esteso)(Utilizzare i codici Istat)

Stato civile precedente al matrimonio:

  • Celibe                 1 q
  • Divorziato                 2q
  • Vedovo                 3q

Titolo di studio:                                                               |__|( vedi codifiche 1) (a)

Condizione professionale o non professionale:                |__|(vedi codifiche 2) (a)

Posizione nella professione:                                     |__|__|(vedi codifiche 3) (a)

Moglie

Nome ____________________________________ Cognome _____________________________________

Data di nascita:                 |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

 (gg/mm/aaaa)

Comune di nascita ______________________________________________________________ prov|__|__|

  (Specificare il nome per esteso)                            (Sigla provincia)

 

Codice fiscale                    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Stato estero di nascita _____________________________________________________________ |__|__|__|

(Specificare il nome per esteso)(Utilizzare i codici Istat)

 

Comune di residenza _________________________________________________________   prov|__|__|

 (Specificare il nome per esteso)                             (Sigla provincia)

 

Via/Piazza________________________________________________   n.|__|__|__|__|cap|__|__|__|__|__|

Stato estero di residenza ___________________________________________________________ |__|__|__|

    (Specificare il nome per esteso)                                                          (Utilizzare i codici Istat)

Cittadinanza:

  • Italiana dalla nascita 1 q
  • Italiana acquisita 2q         dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|( solo se disponibile)                      
  • Straniera 3q

 

Se straniero

Stato estero di cittadinanza ________________________________________________________ |__|__|__|

(Specificare il nome per esteso)                               (Utilizzare i codici Istat)

Stato civile precedente al matrimonio:

  • Nubile                 1 q
  • Divorziata                 2q
  • Vedova                 3q

Titolo di studio:                                                                               |__|( vedi codifiche 1) (a)

Condizione professionale o non professionale:                               |__|(vedi codifiche 2) (a)

Posizione nella professione:                                     |__|__|(vedi codifiche 3) (a)

Sezione 4. Notizie relative agli avvocati

 

 Avvocato del marito

Nome ____________________________________ Cognome _____________________________________

Codice fiscale                    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Iscritto all’albo dell’ordine territoriale di|__|__|__|__|__|__|     numero iscrizione |__|__|__|__|__|__|__|

(Utilizzare i codici Istat)

 Avvocato della moglie

Nome ____________________________________ Cognome _____________________________________

Codice fiscale                    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Iscritto all’albo dell’ordine territoriale di|__|__|__|__|__|__|     numero iscrizione |__|__|__|__|__|__|__|

(Utilizzare i codici Istat)

Sezione 5. Notizie relative ai figli e ai provvedimenti economici

Presenza di figli ex art. 6 comma 2 D. L. 132/2014:

  •                 1 q        Quanti: |__|__|
  • No                 2q         Passare alla sottosezione sostentamenti economici per il coniuge e abitazione

 

Compilare per ogni figlio minore o maggiorenne incapace o portatore di handicap grave (ai sensi dell’art.3, comma 3 della l. 104/1992) ovvero economicamente non autosufficienti (EX ART.6 COMMA 2)

 

 Primo figlio

Sesso:

  • Maschio 1 q
  • Femmina 2q

 

Data di nascita                  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

    (gg/mm/aaaa)

Codice fiscale                    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Per ogni figlio minore o maggiorenne incapace o portatore di handicap grave

Tipo di affidamento:

  • Esclusivo al padre 1 q
  • Esclusivo alla madre 2q
  • Esclusivo a terzi 3q
  • Condiviso 4q

 

 Secondo figlio

Sesso:

  • Maschio 1 q
  • Femmina 2q

 

Data di nascita                  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

    (gg/mm/aaaa)

Codice fiscale                    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Per ogni figlio minore o maggiorenne incapace o portatore di handicap grave

Tipo di affidamento:

  • Esclusivo al padre 1 q
  • Esclusivo alla madre 2q
  • Esclusivo a terzi 3q
  • Condiviso 4q

 

 Terzo figlio

Sesso:

  • Maschio 1 q
  • Femmina 2q

 

Data di nascita                  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

    (gg/mm/aaaa)

Codice fiscale                    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Per ogni figlio minore o maggiorenne incapace o portatore di handicap grave

Tipo di affidamento:

  • Esclusivo al padre 1 q
  • Esclusivo alla madre 2q
  • Esclusivo a terzi 3q
  • Condiviso 4q

 

 Quarto figlio

Sesso:

  • Maschio 1 q
  • Femmina 2q

 

Data di nascita                  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

    (gg/mm/aaaa)

Codice fiscale                    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Per ogni figlio minore o maggiorenne incapace o portatore di handicap grave

Tipo di affidamento:

  • Esclusivo al padre 1 q
  • Esclusivo alla madre 2q
  • Esclusivo a terzi 3q
  • Condiviso 4q

 

 Quinto figlio

Sesso:

  • Maschio 1 q
  • Femmina 2q

 

Data di nascita                  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

    (gg/mm/aaaa)

Codice fiscale                    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Per ogni figlio minore o maggiorenne incapace o portatore di handicap grave

Tipo di affidamento:

  • Esclusivo al padre 1 q
  • Esclusivo alla madre 2q
  • Esclusivo a terzi 3q
  • Condiviso 4q

 

 

Sostentamenti economici per i figli

 

Nell’accordo è previsto un sostentamento economico per i figli?

  • 1 q
  • No 2q

 

Se sì

l’importo mensile complessivo di:                                                                         euro|__|__|__|__|__|__|,|__|__|

                                                                                                                      (interi)  (decimali)

Chi è obbligato a corrispondere il sostentamento economico ai figli?

  • Padre 1 q
  • Madre 2q
  • Entrambi 3q

 

Sostentamenti economici per il coniuge e abitazione

 

Negli accordi è previsto un sostentamento economico per uno dei coniugi?

  • 1 q
  • No 2q

Se sì

l’importo mensile di:                                                                                                   euro |__|__|__|__|__|__|,|__|__|

                                                                                                                      (interi)  (decimali)

Chi è obbligato a corrispondere il sostentamento economico al coniuge:

  • Marito 1 q
  • Moglie 2q

 

A chi è stata assegnata l’abitazione dove la famiglia viveva prima della separazione?

  • Al marito 1 q
  • Alla moglie 2q
  • Ad entrambi i coniugi 3q
  • Ai figli                                4q
  • A nessuno 5q

 

 

AVVERTENZA (a)Le informazioni su titolo di studio, condizione professionale e posizione nella professione andrebbero chieste direttamente ai coniugi. Nel casonon sia stato possibile queste informazioni  possono essere recuperate (se presenti) in anagrafe.

 

 

CODIFICHE

  1. Codifiche titolo di studio

1 = Dottorato di ricerca; 2= Laurea Magistrale (o Laurea con il vecchio ordinamento); 3 = Laurea di primo livello + ITS (o vecchia Laurea breve triennale); 4 = Diploma superiore + IFTS; 5 = Licenza media/avviamento professionale; 6= Licenza elementare; 7 = Nessun titolo; 8 = Sconosciuto.

  1. Codifiche condizione professionale o non professionale

1 = Occupato/a; 2 = Casalingo/a; 3 = Studente/studentessa; 4 = Disoccupato/In cerca di prima occupazione; 5 = Ritirato/a dal lavoro (pensionato/a); 6 = Altra condizione non professionale; 7 = Sconosciuta/non fornita.

  1. Codifiche posizione nella professione

Lavoratore dipendente: 1 = dirigente privato; 2 = dirigente pubblico; 3 =quadro/impiegato privato; 4 =quadro/impiegato pubblico; 5 = operaio o assimilato privato; 6 = operaio o assimilato pubblico.

Lavoratore autonomo: 7 = imprenditore/ libero professionista; 8 = lavoratore in proprio; 9 = coadiuvante familiare/socio cooperativa; 10 = Collaboratore coord-continuativa/prestazione opera occasionale; 11 = Sconosciuta/non fornita.

[1] Il formulario è stato predisposto dall’Istat di concerto con il Ministero dell’Interno, il Ministero di Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense ai fini degli adempimenti previsti dagli artt. 6, 11 e 12 del d. l. 132/2014.

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Prova scritta giudizio di opposizione a D.I.

RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE, E VALORE PROBATORIO DELLA CORRISPONDENZA TRASMESSA PER FAX ED E-MAIL (brevi osservazioni a Tribunale di Ancona, Giudice Ruta, ordinanza del 7=9 aprile 2005)

di Vito Amendolagine*

La quaestio juris: la corrispondenza intercorsa per fax ed e-mail può costituire prova scritta idonea a paralizzare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648, Cpc? L’ordinanza del Tribunale di Ancona, emessa nel corso di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, verte sostanzialmente sull’esame del carteggio per corrispondenza intercorso fra le rispettive parti fin dalla fase pre-contenziosa, al fine di poter statuire sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio ai sensi dell’art. 648, Cpc. Il suddetto provvedimento, si segnala per l’attenta e compiuta disamina delle rispettive posizioni addotte dalle parti costituitesi nel giudizio di opposizione, tenuto conto delle complesse argomentazioni, attinenti sia alla fase pre-contrattuale, sia a quella contrattuale, nonché di esecuzione dell’accordo ormai raggiunto. In buona sostanza, il non facile quesito risolto dal giudice adito, attiene specificamente all’individuazione della prova scritta (o di facile e pronta soluzione) dedotta dall’ingiunto nel corso del giudizio di opposizione intrapreso avverso il provvedimento monitorio. Il ragionamento seguito dal tribunale marchigiano nell’ordinanza in epigrafe può così sintetizzarsi. <<…. rilevato che l’opponente ha formulato domanda riconvenzionale per risarcimento danni, per rimborso spese sostenute e servizi non usufruiti e di tali doglianze, anteriori alla causa, vi è prova scritta, oltreché nella lettera via fax della Tour 2000 del 4.3.04 (….) nella stessa comparsa di risposta a pag. 4 (…) confermando il nesso tra le fatture oggetto del decreto ingiuntivo de quo e il rapporto….;>> E’ allora evidente come lo scambio epistolare intercorso fra le parti, posto a base della proposta domanda riconvenzionale avente ad oggetto un vero e proprio “controcredito” invocato dalla società opponente nei confronti della
parte ricorrente, abbiano legittimante indotto il tribunale a ravvisare la sussistenza della prova scritta dell’opposizione, contemplata dall’art. 648, Cpc (1), e, conseguentemente, a non accogliere la richiesta concessione della provvisoria esecuzione dell’opposto decreto in assenza di un’esaustiva prova nel giudizio a cognizione ordinaria delle ragioni ab origine poste a base del ricorso per ingiunzione di pagamento. Tale orientamento, risulta quindi conforme a quello seguito nella materia qui esaminata da una consistente parte della giurisprudenza di merito (2), notoriamente propensa a negare la concessione della clausola di provvisoria esecuzione in presenza di una valutazione giudiziale discrezionalmente fondata esclusivamente sul “fumus” legato all’esistenza del diritto invocato, di contro, dovendosi assumere come elemento decisivo, la prova della pacifica incontrovertibilità del preteso credito, così come addotto dal ricorrente nella fase monitoria, e, successivamente, di opposizione (3). Ed infatti proprio il tenore dell’art. 648, Cpc citato – se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, (il giudice adito) può concedere, con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria del decreto – denota chiaramente l’intento propugnato dal legislatore, riconducibile ad un’ottica di tutela squisitamente “ambivalente”, considerato che, la formulazione della suddetta norma, se da un lato garantisce i diritti del creditore, impedendo che la tempestiva soddisfazione delle sue legittime pretese possa venire ostacolata dalla proposizione di un’opposizione temeraria, a chiaro scopo defatigatorio, dall’altro, richiede pur sempre che il credito posto a base del ricorso monitorio risulti concretamente permeato dei caratteri di effettività, liquidità ed esigibilità, in mancanza dei quali, non potrebbe darsi luogo ad un giudizio positivo circa l’accoglimento della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione avanzata nel corso del medesimo giudizio di opposizione (4). Orbene, nella fattispecie oggetto d’esame, la prova della fondatezza dell’assunto sollevato da parte opponente la si desume palesemente dal fitto scambio epistolare intercorso tra le parti in lite già nella fase pre-giudiziale, e, precisamente, in quella pre-contrattuale, e di esecuzione del rapporto, osservata la peculiarità dello stesso, in quanto perfezionatosi a distanza, attraverso l’ausilio degli attuali strumenti telematici (5). Proprio sotto tale profilo, è altresì evidente la costante attenzione rivolta da tutti gli operatori del diritto all’inoltro di corrispondenza commerciale, attraverso i sistemi di posta elettronica e telefax, che, ormai, sembrano aver
acquistato a pieno titolo il valore proprio di elementi suscettibili di una significativa valutazione giuridica a fini probatori. Sebbene a tal riguardo, il vivace dibattito sorto in dottrina (6) non si sia ancora definitivamente placato, l’opinione pressoché unanime della giurisprudenza sembrerebbe deporre a favore della piena validità dei contenuti espressi in documenti inviati per e-mail (7) e telefax (8) prodotti in giudizio dalle parti, al fine di poter comprovare l’esistenza del proprio diritto. Da quanto sinora esposto, la pronuncia in esame, si rivela quindi estremamente importante sotto l’aspetto propriamente valutativo, concernente per lo più l’individuazione dei requisiti e presupposti applicativi occorrenti nella fattispecie de quo, al fine di poter identificare compiutamente i contorni della c.d. “prova scritta” su cui poter fondare le ragioni dell’opposizione, ritenute validamente ostative rispetto alla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. In effetti, non va dimenticato che, poiché l’ordine con il quale il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo decide sull’istanza presentata ex art.648, primo comma, Cpc, viene normalmente eseguito fin dalla prima udienza di comparizione delle parti, ex art. 180, Cpc, appare molto difficile negare l’esistenza di un significativo ”squilibrio” nella difesa delle posizioni assunte dalle rispettive parti (opposto ed opponente), tenuto conto finanche della ricorrente sostanziale inversione dell’onus probandi. Orbene, in merito a tale ultima questione, appare opportuno precisare che, mentre nella fase monitoria la prova allegata dal ricorrente può non essere del tutto esaustiva delle ragioni di credito, il quadro della situazione dovrebbe mutare radicalmente nell’eventualità di un successivo instaurarsi del giudizio di opposizione, atteso che, verificandosi tale ipotesi, il creditore dovrebbe fornire – a contraddittorio regolarmente instauratosi – la prova del proprio diritto, secondo i dettami dell’art. 2697, Cc. Tuttavia, nonostante la notorietà di tale impostazione, nella prassi applicativa dell’istituto in esame, come innanzi accennato, non di rado si assiste ad un sostanziale ribaltamento di posizioni, giuridicamente rilevanti ai fini della decisione sulla provvisoria esecuzione del decreto opposto, per cui sovente accade che sia l’opponente a dover fornire la prova scritta (o di facile e pronta soluzione) secondo i dettami dell’art. 648, Cpc, poiché la valutazione del giudice investito di tale questione, si “sposta” dalla reale fondatezza della pretesa di credito avanzata dal creditore, all’indagine volta ad accertare
l’eventuale riscontro immediato di un’apprezzabile fondamento probatorio posto a base dell’atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo già emesso. Tanto premesso, emergendo ictu oculi la diseguale posizione assunta dalle rispettive parti fin dalla prima udienza dell’ordinario giudizio di cognizione, la giurisprudenza appare essersi orientata in senso favorevole ad un’attento e complessivo esame delle contrapposte ragioni, sotto il duplice profilo del fumus boni juris e del periculum in mora posto a base delle reciproche ragioni addotte dai litiganti, tanto nell’eventualità dell’accoglimento della richiesta ex art. 648, Cpc, quanto nell’ipotesi di un suo rigetto (9). A ben vedere, un’attenta e meticolosa conduzione di tale disamina, appare necessaria, ed anzi ineludibile, rispondendo ad un delicato criterio di immediato “bilanciamento” dei contrapposti interessi di cui ciascuna parte è promotrice, originati dalla stessa vicenda, reso ancor più evidente dall’ulteriore circostanza, che, il provvedimento giudiziale con il quale si statuisce sull’accoglimento dell’istanza ex art. 648, Cpc, una volta emesso, non è impugnabile, né revocabile, potendo essere travolto soltanto dalla sentenza che definendo il grado di giudizio, accoglie l’opposizione (11). Riassumendo, l’ordinanza in epigrafe, inserendosi nel solco già tracciato da altre pronunce di merito (10), prendendo in esame, sotto ogni aspetto ritenuto giuridicamente rilevante, la documentazione probatoria offerta dalle parti, appare rispettosa dei consueti principi generali di diritto disciplinanti la materia qui considerata, la cui puntuale osservanza, non può minimamente porsi in discussione, come peraltro osservato dall’orientamento espresso dalla Consulta (12), volto ad esternare chiaramente un “cauto ottimismo” per quanto attiene alla concedibilità allo stato degli atti, del “nulla osta” all’esecuzione del provvedimento emesso al termine della fase monitoria, per le ragioni innanzi esposte (13).

(1) Cfr. il testo dell’art. 648, Cpc, Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione: <<Il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria del decreto….>>.
(2) Cfr. Tribunale di Bari, (ord.) 8.10.1996, inedita; Tribunale di Salerno, 6 maggio 2004, in Giurisprudenza di merito, 2004, p.2444; Tribunale di Palermo, 10 dicembre 2002, in Giurisprudenza di merito, 2003, p.427; Tribunale di
Alessandria, (ord.) 13 maggio 1997, in Giurisprudenza italiana, 1998, p.54, con nota di S. ZIINO, “Questioni controverse i tema di sospensione e di revoca dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo”;
(3) Cfr. ex multis, Tribunale di Milano, 20 luglio 1995, in Giurisprudenza di merito, 1996, p.3; in dottrina, cfr. G. COLLA, Il decreto ingiuntivo, il procedimento d’ingiunzione e il giudizio di opposizione, II° ed., Padova, 2003, p.405 e ss.; P. LEANZA, E. PARATORE, Il procedimento per decreto ingiuntivo, Torino, 2003, p.145 e ss.; F. LAZZARO, M. GUERRIERI, P. D’AVINO, Il decreto ingiuntivo nella fase litigiosa, Milano, 2001, p. 248 e ss.; SCIACCHITANO R., in Enciclopedia del diritto, vol. XXI, Milano, 1971, voce “ingiunzione”; M. CATALDI, La provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, nella dottrina e nella giurisprudenza costituzionale, di legittimità e di merito, Milano, 1999, p.61 e ss.
(4) Cfr. Tribunale di Roma, (ord.) 7 agosto 1991, in Foro italiano, 1992, I, 1934; Tribunale di Firenze, (ord.) 2 agosto 1991, in Foro italiano, 1992, I, 1936; Tribunale di Tortona, 2 dicembre 1991, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 1992, p.640, con nota di A. SPARANO, Opposizione a decreto ingiuntivo, provvisoria esecuzione e prova scritta, nella quale l’autore afferma che poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un vero e proprio giudizio a cognizione ordinaria, la provvisoria esecuzione del decreto opposto non potrebbe essere concessa nell’ipotesi in cui le eccezioni sollevate dall’opponente seppur non fondate su atti scritti, siano tuttavia dotate di un apprezzabile grado di credibilità e coerenza; Tribunale di Parma, (ord.), 12 luglio 1983, in Giustizia civile, 1984, p.1636.
(5) L’invio delle reciproche adesioni al contratto di cui trattasi, si è perfezionato attraverso Internet, ed i messaggi inoltrati per e-mail e fax.
(6) Cfr. le posizioni espresse da alcuni dei principali studiosi della materia, sull’argomento specifico trattato nel testo: A. LISI, Essere o non essere: i moderni dubbi amletici di una e-mail anonima, articolo del 18.2.2004 reperibile sul sito Altalex all’indirizzo internet:www.Altalex.com; dello stesso autore vedasi pure L’e-mail dal commercio elettronico alle aule di giustizia, articolo del 26.1.2004, anch’esso reperibile sul sito Altalex all’indirizzo internet:www.Altalex.com; G. ROGNETTA, Decreti ingiuntivi basati su e-mail: la configurabilità della firma elettronica ai fini della prova scritta, in Diritto dell’Internet, fasc.1, 2005, p.33 e ss.; N. GARGANO, L’e-mail come scrittura privata e le possibili conseguenze nei rapporti privatistici, in Ciberspazio e diritto, fasc.3, 2004, p.243; L. TURINI, Il valore probatorio del messaggio di posta elettronica, in Ventiquattrore Avvocato, fasc. 1, 2004; Si vedano pure le mie considerazioni, Basta l’e-mail per un decreto ingiuntivo, in Diritto&Giustizia, fasc.15, 2004.
(7) A titolo meramente esemplificativo, si rimanda ad alcuni ricorsi per decreto ingiuntivo accolti in sede monitoria rispettivamente dal Tribunale di Cuneo, decreto n.848 emesso in data 15 dicembre 2003; con mia nota, Il valore probatorio dell’e-mail nel ricorso per ingiunzione di pagamento, reperibile sul quotidiano on line Diritto&Giustizia del 30.01.2004, all’indirizzo internet:www.Diritto&Giustizia.com; Tribunale di Mondovì, decreto n.375 del 7 giugno 2004;
(8) Cfr. Cassazione civile, sezione lavoro, 13 febbraio 1989, n.886, con annotazioni di P. D’AVENA, in Giurisprudenza italiana, 1990, I,1, p.124; Cassazione civile, prima sezione, 20 giugno 1969, n.2179, in Mass. Giur. It., 1969, 893; Cassazione civile, terza sezione, 10 ottobre 1967, n.2386, in Foro italiano, 1968, I, 469 e ss.; In dottrina, cfr. G. GRASSELLI, L’istruzione probatoria nel processo civile, Padova, 1997, p.164 e ss.; L. MONTESANO, Sul documento informatico come rappresentazione meccanica nella prova civile e nella forma negoziale, in Riv. dir. proc., 1987, 1; F. CARNELUTTI, Prova fotografica e fonografica, in Riv. dir. proc., 1942, I, 233;
(9) In merito alla problematica affrontata nel testo, è altresì opportuno precisare che per individuare il concetto di “prova scritta” della cui allegazione è onerato l’opponente al fine di evitare l’accoglimento dell’istanza proposta ex art.648, Cpc, occorre rifarsi all’art. 2699, Cc, la cui formulazione è notoriamente più ristretta, e, quindi, meno ampia rispetto a quella contemplata dall’art. 633, Cpc, osservata dal ricorrente nella fase monitoria per la concessione del decreto ingiuntivo. Trattasi di una vera e propria inversione dell’onus probandi, giacché, secondo tale impostazione, sarebbe l’opponente a dover provare documentalmente (o comunque con elementi di facile e pronta soluzione) la fondatezza del proprio assunto difensivo, sia ove proposto in via principale, sia in via di semplice eccezione, con il conseguente esonero del creditore opposto dall’onere di provare l’effettiva esistenza (ed esigibilità) della propria pretesa di credito invocata fin dalla sede monitoria. Ed è per tale motivo che, l’esame richiesto al fine di provvedere sull’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto deve necessariamente vertere anche sulla prognosi di un’eventuale accoglimento o rigetto dell’opposizione, estesa non solo all’esistenza del fumus, ma anche del periculum, tenendo debito conto delle possibili conseguenze pregiudizievoli derivanti a carico di ciascuna parte tanto nell’ipotesi di un suo accoglimento, quanto di rigetto della relativa istanza. (10) Cfr. ex multis, Tribunale di Bari, (ord.), 10=15 febbraio 2005 e Tribunale di Bari, (ord.) 17 dicembre 2004, inedite; Tribunale di Salerno, 6 maggio 2004, in Giurisprudenza di merito, 2004, p.2444; Tribunale di Roma, 7 agosto 1991, in Foro italiano, 1992, I, 1933,
(11) Non va però sottaciuto, che, mentre l’esecuzione provvisoria delle sentenze emesse al termine del primo grado di giudizio, è suscettibile di essere immediatamente paralizzata in grado di appello, nel corso del giudizio di inibitoria tempestivamente proposto, ricorrendo i gravi motivi contemplati dall’art. 283, Cpc, analoga possibilità è radicalmente preclusa per quanto attiene alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648, Cpc, avverso la quale, una volta concessa, non è esperibile rimedio alcuno fino al termine del giudizio di opposizione, le cui scansioni processuali e temporali sono ben note. (12) Cfr. Corte Costituzionale, (ord.) 25 maggio 1989, n.295, in Foro italiano, 1989, I, 2391; (13) Cfr. ad esempio, quanto affermato dal Tribunale di Tortona, (ord.), 2 dicembre 1991, cit. sub nota 4: <<presupposto del provvedimento ex art. 648, Cpc è una rimarchevole disparità di supporto probatorio delle contrapposte tesi, la quale non sussiste laddove l’opponente, pur non disponendo di prova scritta a sostegno delle proprie ragioni, resta sulla base di una diversa interpretazione dello stesso contratto su cui si fonda l’istanza>>.

*Avvocato

MASSIMA La prova scritta ostativa alla concessione della provvisoria esecuzione di un provvedimento monitorio richiesta nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ex art. 648, c.p.c., può ravvisarsi anche nell’intercorsa corrispondenza, trasmessa via fax ed e-mail a sostegno della domanda riconvenzionale spiegata dall’opponente per il riconoscimento della pretesa di credito vantata nei confronti dell’opposto. T R I B U N A L E D I A N C O N A
Giudice Filomena Ruta

ORDINANZA
Il Giudice Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, sull’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo; letti gli atti e visti i documenti allegati, ed in particolare i messaggi via fax ed e-mail della fase contrattuale e il carteggio intercorso fra le parti anteriormente alla causa, considerato che per fax della Tour 2000 in data 3.7.03 si confermava la prenotazione per n.47 passeggeri chiedendosi copia del bonifico di € 200 per passeggero a titolo di acconto (v. fax del 27.6.03 sulla entità della prenotazione richiesta), ed invero il bonifico a favore della Tour 2000 di € 9.400 (€ 200 x n.47) seguiva in pari data (3.7.03); rilevato che l’opponente ha formulato domanda riconvenzionale per risarcimento danni, per rimborso spese sostenute e servizi non usufruiti e di
tali doglianze, anteriori alla causa, vi è prova scritta, oltreché nella lettera via fax della Tour 2000 del 4.3.04 (di risposta al fax di pari data della TRAVEL, v. documenti allegati alla nota di parte opponente in data 30.10.04) nella stessa comparsa di risposta a pag. 4 (laddove si fa riferimento alla riduzione praticata dalla Tour di € 3.430 per rimborsi accreditati dal corrispondente in Brasile per il mancato utilizzo dei servizi a terra di 4 passeggeri del gruppo di 46 partecipanti) confermando il nesso tra le fatture oggetto del decreto ingiuntivo de quo e il rapporto inerente al viaggio di n.46 partecipanti; ritenuto che non è dirimente in senso contrario la disposizione di bonifico della TRAVEL in data 14.8.03 (poi annullata) posto che i disguidi organizzativi oggetto di doglianza da arte della TRAVEL si sono evidenziati nella fase esecutiva del viaggio organizzato (19-8/31-8); ritenuta quindi la inopportunità di una provvisoria esecuzione stante la prova scritta della pretesa riconvenzionale, P.Q.M. rigetta l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione. Rinvia per trattazione all’udienza del 12.7.2005, con termine fino al 15.6.05, per le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio. Ancona, 7.4.2005

Il Giudice Dr.ssa Filomena Ruta

Depositato in Cancelleria il 9.4.2005

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ASSEVERAZIONI DI CONFORMITA’

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 16decies e 16undecies, comma 3, DL 179/2012, io  sottoscritto Avv. —————-, iscritto all’albo dell’Ordine degli Avvocati di ————, quale difensore-procuratore della S.r.l. ———– (C.F. e P.I. ———–), con sede in ————-, Via ———— n. –, in persona del suo legale rapp.te p.t. sig. ——————–, in forza della procura in calce all’atto di citazione in riassunzione, ATTESTO che l’allegata copia informatica estratta dal fascicolo di parte e relativa all’atto di citazione del proc. ——/….., dapprima iscritto presso il Tribunale di —— e riassunto presso il Tribunale di ——–, contenuta nel file: 1.Fascicolo di parte causa Tribunale ——- R.G. ——/..,  è  conforme all’originale analogico da cui è stato estratto. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16bis comma 9 bis e 16 undecies comma 3 del DL 179/12, ATTESTO, inoltre che la copia informatica dell’Ordinanza di incompetenza del Tribunale di —— emessa dal Giudice d.ssa ———-, in data ……., e contenuta nel file denominato: 3.Ordinanza Tribunale di ——— ex art. 38 cpc, è conforme alla copia informatica presente nel fascicolo informatico del procedimento n. ……..3/….. RG da cui è stata estratta.

Luogo e data

Avv. ————

 

TRIBUNALE CIVILE DI ——–

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Redatta ex art. 19 ter Provv. DGSIA 16/4/14

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 16decies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,  io  sottoscritto Avv. ——————, iscritto all’albo dell’Ordine degli Avvocati di ——————, quale difensore-procuratore della S.r.l. —————— (C.F. e P.I. —————), con sede in ……., via ……….. n. …. in persona del suo l.r.p.t. e la S.r.l. ………………..e (C.F. e P.I. ————–), con sede in (——-) —————– (–), Via ————n. –, in persona del suo l.r.p.t. attesto che l’allegato decreto ingiuntivo con formula esecutiva n.  ——/2016 emesso dal Tribunale di ———— in data –.–.—–, è conforme all’originale in mio possesso rilasciato dal tribunale di ———.

CLuogo e data

Avv. ————

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RELATE

RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO POSTA

ex art. 3 Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto avv. —————, in virtù dell’autorizzazione, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di ——— n. — del ——–, prev——– S.r.l. ———– in persona del l.r.p.t. giusta procura ad litem in atti, ho notificato il suesteso atto di citazione per alla S.p.A. ————– in persona del l.r.p.t., con sede in (——) ——-, Via ———- n. — ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. nr. —————. Spedita dall’Ufficio Postale di ———— in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. ——————

 

RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto avv. —————, iscritto all’albo dell’Ordine degli Avvocati di ————–, con studio in —————–, Via —————————–, C.F. ———————————-, nella mia qualità di difensore e domiciliatario della S.r.l ———————, P.IVA ……….., con sede in ——–, Via —————— n. –, giusta procura ad litem del ……, che si allega, ai sensi degli artt. 83, comma 3 c.p.c. e 18, comma 5, D.M. n. 44/2011, autorizzato alle notifiche ex L. 21.01.1994 n. 53 e succ. mod., giusta autorizzazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di ——————– del ……… ho

NOTIFICATO

ad ogni effetto di legge copia informatica da me firmata digitalmente dell’atto di citazione  prodotto a favore della S.r.l ——————-, P.IVA ……….., e contro la S.p.A. ———————-, nell’instaurando giudizio civile dinanzi al Tribunale di ———————–, di cui attesto la conformità all’originale cartaceo ai sensi dell’art. 22, comma 2, D.Lgs. 7.03.2005 n. 82, nonché procura alle liti a me rilasciata dalla S.r.l. ——————————- in persona del suo l.r.p.t. originariamente su foglio separato dal quale ho estratto copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente, in conformità di quanto previsto dall’art. 18 n. 5 DM 44/2011 così come modificato dal DM 48/13 alla:

 

         S.p.A. —————————- in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, con sede in ————, alla Via , C.F. e P. IVA ………………….. trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata ………, estratto dal registro PEC (estremi identificativi del pubblico elenco da cui l’indirizzo PEC è ricavato.

Attesto inoltre, che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici:

1)       Atto di citazione (sottoscritto digitalmente),

2)        procura alle liti (sottoscritta digitalmente).

 Cosenza 2014

 

Avv. ——————

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Notifiche PEC

LE NOTIFICHE DEGLI AVVOCATI TRAMITE PEC
8 gennaio 2016
LA LEGGE 53/94
FACSMILE RELATE DI NOTIFICA
I PUBBLICI ELENCHI PER LE NOTIFICHE DEGLI AVVOCATI TRAMITE PEC
La legge 21 gennaio 1994 n. 53 che aveva già conferito agli avvocati la possibilità di effettuare notifiche in proprio è stata, integrata con la L. 183/2011 con la quale si prevedeva che tali notifiche potessero effettuarsi anche tramite utilizzo di posta elettronica certificata.
La normativa è ancor di più cambiata a seguito dell’entrata in vigore:
a) della legge 17 dicembre 2012 n. 221
b) della pubblicazione del decreto ministeriale 48/2013
c) del Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114
d) del DPCM 13.11.2014 entrato in vigore il giorno 11 febbraio 2015
e) dalla legge 132/2015 entrata in vigore il giorno 21 agosto 2015
f) dell’art. 1 comma 3, decr 28 dicembre 2015, pubblic nella Gazz Uff n. 4 del 7.01.2016 contenente le modifiche alle specifiche tecniche previste dall’art. 34, comma 1 del decr 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decr legisl 7 marzo 2005, n. 82, e succ. mod., ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del decr-legge 29 dicembre 2009, n. 193, conv. nella L. 22 febbraio 2010, n. 24.
A) “Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati”. La PEC, come mezzo per le notifiche degli avvocati, potrà essere utilizzata non solo quando destinatario della notifica sia altro avvocato ma anche quando destinatario sia persona diversa dall’avvocato a condizione, che l’indirizzo PEC del destinatario risulti da pubblici elenchi (art. 3 bis n. 1 legge 21 gennaio 1994 n. 53.).
B) L’Avvocato è considerato pubblico ufficiale. L’art. 18 nuova formulazione con il comma 4 conferma e ribadisce quanto già indicato all’art. 6 della L. 53/94 e quindi che l’avvocato è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge quando compila la relazione o le attestazioni di cui agli artt. 3, 3 bis e 9 della legge 21 gennaio 1994 n. 53.
L’avvocato quindi potrà procedere alla notifica non solo di atti di sua produzione ma anche di quelli prodotti da soggetti diversi; in questo secondo caso, se l’atto o il provvedimento da notificare non è presente nel fascicolo informatico del procedimento, estrae copia informatica per immagine dell’atto in origine formato su supporto analogico (cartaceo) e compie l’asseverazione prevista dall’art. 22 comma 2 del codice dell’amministrazione digitale, avendo cura di inserire la dichiarazione di conformità all’originale (cartaceo) nella relazione di notificazione così come previsto dall’art. 3 bis comma 5 della legge 21 gennaio 1994 n. 53; ove invece l’atto o il provvedimento da notificare sia presente nel fascicolo informatico del procedimento è possibile seguire la procedura indicata al successivo punto “H”.
C) La procura alle liti. L’art. 18 del DM 44/2011 ora prevede altresì, al comma 5, che la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. Tale disposizione inoltre si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine. Ciò significa che l’avvocato potrà, ad esempio, notificare ad un soggetto il cui indirizzo PEC risulti da pubblici elenchi l’atto di citazione avendo cura di allegare al messaggio PEC da inviare ai fini della notifica sia l’atto di citazione sia la procura alle liti rilasciata dal cliente.
D) Ricevuta PEC avvenuta consegna. Il comma 6 dell’art. 18 del DM 44/2011 dispone ora che la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC con il quale l’atto viene notificato dovrà essere quella COMPLETA.
E) Notifiche tramite PEC e autorizzazione COA. L’art. 46 co. 1 lett. a) del Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, modificando l’art. 1 della Legge n. 53/1994, elimina il pre-requisito dell’autorizzazione del COA di appartenenza per poter effettuare notifiche in proprio a mezzo PEC. Viene anche abolito l’obbligo di indicare nella relata di notifica telematica l’autorizzazione del COA di appartenenza.
Tutti sono, ex lege, autorizzati a notificare in proprio tramite PEC senza dover richiedere autorizzazione al COA di appartenenza.
Se la notifica in proprio deve essere effettuata nella maniera tradizionale (cartacea) il Collega dovrà essere autorizzato dal COA.
F) Notifiche tramite PEC e pagamento diritti. L’art. 46 co. 1 lett. a) del Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, modificando l’art. 1 della Legge n. 53/1994, dispone la totale esenzione del pagamento dei diritti per le notifiche telematiche in proprio.
G) Alle notifiche tramite PEC si applica l’art. 147 C.P.C. L’art. 45 bis introdotto, nel decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, dalla legge di conversione dell’11 agosto 2014 n. 114, ha ulteriormente modificato il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introducendo l’art. 16 septies; a seguito di tale modifica la disposizione dell’art. 147 c.p.c. si applica anche alle notifiche in proprio ex L. 53/94 eseguite dagli avvocati tramite PEC con la conseguenza che, quando la ricevuta di consegna giunge dopo le ore 21, la notifica si considera perfezionata alle ore 7.00 del giorno successivo.
H) Notifiche di copie informatiche, poteri di autentica e esenzione pagamento diritti di copia. L’art. 52 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con la legge 11 agosto 2014 n. 114 stabilisce che «il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale» possano estrarre con modalità telematiche, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti ed attestare «la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico» con totale esenzione del pagamento dei diritti di copia.
Ciò significa che l’avvocato, accedendo tramite il sistema POLISWEB al proprio fascicolo informatico, potrà estrarre copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti contenuti nel detto fascicolo ed attestare «la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico» con totale esenzione del pagamento dei diritti di copia.
Se viene estratto il duplicato informatico dell’atto o provvedimento ai fini della notifica in proprio tramite PEC non sarà necessario attestarne la conformità.
Se viene estratta copia informatica dell’atto o del provvedimento ai fini della notifica in proprio tramite PEC l’attestazione di conformità dovrà essere inserita nella relata di notifica da allegare al messaggio PEC.
Se viene estratta copia analogica dell’atto o del provvedimento ai fini della notifica in proprio non tramite PEC ma da eseguirsi nella maniera tradizionale (cartacea) tramite Ufficio Postale, l’attestazione di conformità dovrà essere inserita in calce o a margine della copia o su foglio separato che sia però congiunto materialmente alla medesima.
Si raccomanda di effettuare l’estrazione della copia informatica o analogica solo dal fascicolo informatico e di non utilizzare quindi, ai fini delle notifiche in proprio, l’atto o il provvedimento allegato al messaggio PEC inviato dalla cancelleria.
I) Il procedimento da seguire per la notifica in proprio tramite PEC. Vediamo ora cosa materialmente e nel concreto dovrà fare l’avvocato affinché possa eseguire la notifica PEC senza correre il rischio di andare incontro ad eventuali eccezioni.
1) essere in possesso di casella PEC comunicata all’Ordine di appartenenza e di firma digitale.
2) l’indirizzo PEC del mittente e del destinatario della notifica tramite PEC dovranno essere presenti nei pubblici registri.
3) Il comma 4 bis dell’articolo 8 della L. 53/94 dispone ora che l’avvocato che voglia notificare telematicamente a mezzo PEC non abbia più l’obbligo di osservare quanto indicato nei precedenti punti 1, 2, 3 e 4 del citato articolo venendo meno l’obbligo di annotare nel registro cronologico le notificazioni eseguite.
4) Il campo “OGGETTO” della PEC dovrà obbligatoriamente indicare, così come previsto dall’art. 3 bis comma 4 della L. 53/94, la seguente frase: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994.
5) L’art. 3 bis comma 5 della L. 53/94 dispone che la PEC debba contenere i seguenti allegati generati su documento informatico separato:
5.1) la RELATA DI NOTIFICAZIONE (creata con word, open office ecc. trasformata, senza scansione, direttamente in PDF testo e firmata digitalmente) nella quale dovranno essere inseriti i seguenti dati:
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;
b) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
d) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;
e) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
f) l’attestazione di conformità (eventuale) di cui al comma 2 dell’art. 3 bis L. 53/94.
g) per le notificazioni effettuate in corso di procedimento dovrà, inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo (art. 3 bis comma 6 della L. 53/94).
h) l’attestazione di conformità delle copie informatiche e degli estratti informatici dei file allegati alla PEC nel rispetto delle modalità indicate dal comma 3 dell’art. 16 undecies del DL. 179/12 entrato in vigore il 21 agosto 2015 a seguito della pubblicazione della L. 132/15 che ha conv in legge, con modificaz, il DL. 83/15 e dell’art 1 comma 3 del decr 28 dicembre 2015.
i) una volta ultimata, la relata di notificazione, trasformata in PDF testuale senza scansione, prima di essere allegata alla PEC, deve essere “firmata” con FIRMA DIGITALE.
5.2) L’ATTO CHE L’AVVOCATO DEVE NOTIFICARE:
ipotizzerò la notifica di atto introduttivo (ad es. citazione).
Nel caso di ATTO PROPRIO sarà necessario allegare:
a) l’atto firmato digitalmente dall’avvocato (creato precedentemente con word e direttamente trasformato in file PDF).
Invero la nuova normativa non prevede più, espressamente, che l’atto da notificare sia sottoscritto digitalmente dal professionista prevedendo, invece, che l’avvocato possa procedere alla notifica allegando l’atto nel formato PDF avendo cura di firmare digitalmente la relata di notifica. Il comma 1 dell’art. 18 precisa però che anche le scansioni da notificare devono essere redatte nei formati consentiti dalle specifiche tecniche del processo telematico le quali prevedono che l’atto del processo sia, tra l’altro, in formato PDF con firma digitale p7m. Pertanto si potrebbe sostenere che la firma digitale del documento informatico contenente la scansione, eliminata dal comma 4 dell’art.18, riviva attraverso il comma 1 (così come, a mio avviso giustamente, sostenuto dal collega Giorgio Rognetta).
Per tale motivo consiglio di firmare digitalmente anche l’atto da notificare e di allegare, eventualmente, alla PEC anche il medesimo atto in formato PDF non sottoscritto digitalmente.
b) la procura alle liti, rilasciata all’avvocato su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 n. 5 del DM 44/2011 così come modif dal DM 48/2013. L’avvocato, in siffatta ipotesi, redige tramite software (word, open office ecc.) la procura alle liti, la stampa, la fa sottoscrivere al cliente, la sottoscrive egli stesso, scansiona successivamente il documento così formato estraendone copia informatica per immagine (PDF) e, prima di allegarla al messaggio PEC, la sottoscrive con firma digitale.
c) la relata di notificazione (per la quale rimando a quanto indicato al precedente punto 5.1).
6) Prima di inoltrare la PEC l’avvocato dovrà accertarsi di aver selezionato, nella PEC, quale TIPO DI RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA, quella COMPLETA, così come previsto dal comma 6 dell’art. 18 del DM 44/11 così come modificato dal DM 48/2013.
7) Il perfezionamento della notifica. La notifica via PEC può dirsi perfezionata per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (art. 3 bis comma 3 della L. 53/94).
Ricordo che non esistono, per l’avvocato notificatore, le stesse limitazioni territoriali relative agli Ufficiali Giudiziari: la notifica di una citazione avanti il Tribunale di Teramo, da eseguirsi nei confronti di un destinatario residente a Caltanissetta, potrà essere eseguita da un avvocato con studio in Bari.
8) Prova dell’avvenuta notifica. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull’originale del provvedimento dell’avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell’articolo 645 del codice di procedura civile e dell’articolo 123 delle disposizioni per l’attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell’atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.
Nel caso di notifica telematica, la prova dell’avvenuta notifica, mediante deposito telematico negli atti di causa, è costituita dal deposito telematico della copia dell’atto notificato, della ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, così come dettato dal cominato disposto degli art. 3 bis comma 3 della L. 53/94 e dell’art. 19 bis comma 5 delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014:
Provvedimento 16 aprile 2014 – Specifiche tecniche previste dall’art. 34, c1 del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Art. 19 bis Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati
[omissis]
5) La trasmissione in via telematica all’ufficio giudiziario delle ricevute previste dall’art 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell’atto notificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l’atto notificato all’interno della busta telematica di cui all’art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’articolo 12, comma 1, lettera e.
Ciò, naturalmente, solo se esiste un fascicolo telematico del procedimento; a tal fine è necessario salvare sul proprio computer la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna e poi allegare i file salvati, oltre all’atto notificato, tramite il redattore atti utilizzato per effettuare i depositi telematici.
Quando invece non esiste un fascicolo telematico, non è possibile procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’art. 3 bis L. 53/94; l’art. 9 comma 1 bis della L. 53/94, introdotto dalla Legge 228/2012, però dispone che “… l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’art. 23 , comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82″.
Segnalo altresì che il comma 1 lettera “c-bis” introdotto nel decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 dalla legge di conversione dell’11 agosto 2014 n. 114, prevede adesso, in generale, che in tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire la prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, dovrà procedere ai sensi dell’art. 9 comma 1-bis della L. 53/94 introdotto dal D.L. 90/2014 e quindi dovrà estrarre copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e attestarne la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
L’avvocato notificatore, pertanto, potrà stampare su carta l’intero messaggio PEC relativo alla notifica, con i suoi allegati e con le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, ed attestare la conformità di tale copia ai documenti informatici originali.
Ritengo doveroso ed opportuno ricordare, da ultimo, che l’avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all’articolo 5 della L. 53/94 o l’attestazione di conformità ai sensi dell’art. 16 bis, co. 9 bis, D.L. n. 179/2012 (convertito con L. n. 221/2012), introdotto dall’art. 52 del Decreto Legge n. 90/2014 convertico con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto e che il compimento di irregolarità o abusi nell’esercizio delle facoltà previste dalla legge 53/94 costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme (art. 6 L. 53/94).
FACSIMILE RELATA DI NOTIFICA LEGGE 53/94
01) RELATA DI NOTIFICA DI ATTO PROPRIO IN PROCEDIMENTO DA INIZIARE (DA UTILIZZARE PER NOTIFICARE TRAMITE PEC ATTI DI CITAZIONE, RICORSI, ECC. ECC. CREATI TRAMITE SOFTWARE DI VIDEOSCRITTURA TRASFORMATI DIRETTAMENTE IN PDF SENZA SCANSIONE, AD ESEMPIO L’ATTO DI PRECETTO)
IL PROCEDIMENTO DA SEGUIRE:
Con il software di videoscrittura prepara l’atto di citazione o il ricorso o qualsiasi altro atto che vuoi notificare tramite PEC.
Predisposto l’atto, dovrai trasformarlo direttamente in PDF senza scansione; la maggior parte dei programmi di videoscrittura consente di “salvare” l’atto anche in formato .PDF. Se il tuo programma di videoscrittura non lo consente, potrai installare sul tuo computer un software che aggiungerà, a quelle già presenti nel tuo computer, una “stampante virtuale” che selezionerai dopo aver “chiesto” al programma di videoscrittura di stampare il tuo atto. Così facendo, la “stampante virtuale” produrrà del tuo atto un formato .PDF che salverai sul desktop del computer o in altra “cartella” da te scelta. Il programma che utilizzo io come “stampante virtuale” è PDF24 Creator, che puoi scaricare gratuitamente ed installare sul computer cliccando qui.
Ottenuto il tuo atto in formato .PDF, ricordati che dovrai sottoscriverlo, mediante il dispositivo di firma digitale, prima di allegarlo alla PEC da inviare per la notifica.
Trattandosi di atto introduttivo, dovrai predisporre con il tuo programma di videoscrittura la procura alle liti che dovrà contenere tutti i dati necessari affinchè possa evincersi che la procura sia stata a te rilasciata per quel determinato atto; la stamperai, la farai sottoscrivere al cliente e la sottoscriverai anche tu, per autentica, nella maniera tradizionale. Apposte le firme autografe, procederai alla scansione della procura cartacea, ottenendo così la stessa in formato .PDF.
Ottenuta la procura in formato .PDF, ricordati che dovrai sottoscriverla, mediante il dispositivo di firma digitale, prima di allegarla alla PEC da inviare per la notifica in quanto, con la sottoscrizione digitale avrai attestato la conformità della copia informatica della procura alle liti all’originale analogico (cartaceo) in tuo possesso, così come richiesto dall’articolo 83 c.p.c.
A questo punto, dovrai predisporre, utilizzando il programma di videoscrittura, la relata di notifica avendo cura di inserire tutti gli elementi indicati dalla L. 53/94 nell’art. 3 bis; il facsimile della relata di notifica è quello che trovi in questa pagina.
Predisposta la relata di notifica, dovrai trasformarla direttamente in PDF senza scansione seguendo il procedimento sopra descritto per la trasformazione in PDF della tua citazione e/o ricorso.
Ottenuta la relata di notifica in formato .PDF, ricordati che dovrai sottoscriverla, mediante il dispositivo di firma digitale, prima di allegarla alla PEC da inviare per la notifica.
A questo punto avrai predisposto tutti i file da allegare alla PEC per la notifica.
Aperto il programma con il quale invii e ricevi le PEC, componi un nuovo messaggio-PEC, ricordandoti:
1) che la casella PEC dalla quale deve “partire” la tua notifica deve essere quella da te comunicata al tuo Ordine di appartenenza e presente, quindi, sia nel REGINDE che nell’INIPEC
2) che l’indirizzo PEC del destinatario della notifica deve essere quello estratto da uno dei pubblici elenchi così come previsto dalla L. 53/94 e quindi lo stesso che avrai indicato nella relata di notifica
3) che in caso di più destinatari, dovrai inserire i relativi indirizzi PEC nel medesimo campo e quindi non dovrai mai utilizzare il campo “CC”
4) di inserire nell’oggetto esattamente questa frase: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
5) di allegare alla PEC l’atto di citazione, la procura alle liti e al relata di notifica.
6) di verificare, prima di inviare la PEC, che la ricevuta di consegna selezionata sia quella COMPLETA.
A questo punto puoi inviare la PEC ed attendere la ricezione delle ricevute di accettazione e consegna le quali, ti ricordo, DEVONO ESSERE CONSERVATE COSI’ COME RICEVUTE: IN DIGITALE.

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Io sottoscritto Avvocato Maurizio Reale, con studio in Giulianova (Te) alla Via Turati n. 123, CF:RLEMRZ63C11F205Q, P.IVA: 00990880676 nella mia qualità di difensore e domiciliatario del Sig. Tizio Caio, res. in Roma alla Via Rossi n. 4, (C.F. TZZCCIO44FFF205T – P.IVA0000000001), giusta procura alle liti che si allega ai sensi dell’art. 83 comma 3 c.p.c., ho
NOTIFICATO
ad ogni effetto di legge l’allegato atto (DESCRIZIONE DELL’ATTO), firmato digitalmente, prodotto a favore del Sig. Tizio Caio, res. in Roma alla Via Rossi n. 4, (C.F. TZZCCIO44FFF205T – P.IVA 0000000001) e contro ALFABETAGAMMA SPA, nell’instaurando giudizio civile dinanzi al Tribunale di Teramo, nonché procura alle liti a me rilasciata dal Sig. Tizio Caio originariamente su foglio separato dal quale ho estratto copia informatica, sottoscritta digitalmente, in conformità di quanto previsto dall’art. 18 n. 5 del DM 44/2011 così come modificato dal DM 48/2013 a:
1) ALFABETAGAMMA SPA, con sede in Milano alla Via Bianchi n. 6, CF: 000000000002, P.IVA: 000000000002, in persona del legale rapp.te pro tempore, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC (INSERIRE INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO) estratto dal seguente PUBBLICO ELENCO (INSERIRE IL NOMINATIVO DEL PUBBLICO ELENCO DAL QUALE E’ STATO RILEVATO L’INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO).
Luogo __________________ data _______________
Avv. Maurizio Reale
N.B.: i suggerimenti ivi contenuti a proposito delle notifiche tramite PEC da parte dell’avvocato ed in particolare l’utilizzo dei modelli di relata di notifica predisposti non potranno generare responsabilità alcuna nei confronti dell’autore.
Ultima modifica 9 gennaio 2016
modello di
RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Io sottoscritto Avvocato ________________________, con studio in ______________ alla Via _______________, CF:________________________, P.IVA: __________________ nella mia qualità di difensore e domiciliatario del Sig. ____________________, res. in __________________ alla Via _________________________ C.F. _________________,
(eventualmente, se la notifica avviene in corso di giudizio)
in relazione al giudizio pendente dinanzi al <Autorità Giudiziaria> di ___________________, contraddistinto dal numero _______ R.G. dell’anno _______
NOTIFICO
ad ogni effetto di legge l’atto ____________ in originale informatico
(ovvero) in copia digitale conforme all’originale analogico/digitale (scegliere la tipologia che interessa) da me predisposto prodotto a favore del Sig. ____________________, CF: _________________________ e contro ______________________, nel giudizio civile dinanzi al Tribunale di _________________,
a SOC. ROSSI SRL con sede in ___________________ alla Via ____________________, CF: _______________________, P.IVA: _____________________ in persona del l.r.p.t. sig. _______________ mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dalla mia casella di p.e.c. _____________@____________ iscritta nel Reginde, e con ricevuta completa, all’indirizzo (INSERIRE INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO) estratto dal pubblico elenco
registro PEC delle imprese tenuto dal registro delle imprese
(ovvero) da inipec.gov.it
(ovvero) dal REGINDE e
(ovvero – per la Pubblica amministrazione), dall”elenco Registro PP.AA reperito sul sito pst.giustizia.it.
Attesto infine che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati anch’essi sottoscritti digitalmente:
– (se prevista e presente) procura alle liti
– atto di citazione
oppure
– copia informatica della sentenza/decreto/atto….
Documento informatico firmato digitalmente dall’avv. ____________ in ______
in data______________
N.B: Quando l’atto
– NON sia un originale informatico predisposto dall’Avvocato (pdf nativo sottoscritto digitalmente) ovvero
– NON sia un duplicato informatico estratto come tale dai registri informatici del Tribunale
va aggiunta – con le avvertenze riportate in calce al relativo modello – l’apposita attestazione di conformità.

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Cassazione: T.f.r. a carico del Fondo di garanzia presso l’Inps anche in caso di chiusura anticipata del fallimento per insufficienza dell’attivo

 

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8529 del 29 maggio 2012, ha affermato che “ai fini della tutela prevista dalla L. n. 297 del 1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, nel caso in cui l’accertamento del credito in sede fallimentare sia stato impedito a causa della chiusura anticipata della procedura per insufficienza dell’attivo, il credito stesso può essere accertato anche in sede diversa da quella fallimentare e il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l’Inps alle condizioni previste dall’art. 2, comma 5, della L. n. 297 del 1982, essendo sufficiente, in particolare, che egli abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione – salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l’azione esecutiva – sempre che l’esperimento dell’esecuzione forzata non ecceda i limiti dell’ordinaria diligenza ovvero che la mancanza o l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore non debbano ritenersi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto.”. In particolare la Suprema Corte, accogliendo il ricorso di un lavoratore avverso la sentenza del giudice d’appello che rigettava la sua domanda diretta ad ottenere il pagamento da parte del fondo di garanzia, istituito presso l’Inps, del trattamento di fine rapporto dopo che il fallimento della società datrice di lavoro era stato chiuso per mancanza di attivo mentre era pendente il termine per la proposizione del ricorso in opposizione contro il decreto con cui era stato reso esecutivo lo stato passivo ed escluso il credito del lavoratore e dopo che il procedimento di opposizione era stato dichiarato improseguibile proprio a causa della chiusura del fallimento, ha altresì precisato che una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n. 987 del 1980 consente l’ingresso ad un’azione nei confronti del Fondo di garanzia, quando l’imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l’esecuzione forzata si riveli infruttuosa.

“L’espressione “non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942” va quindi interpretata nel senso che l’azione della citata L. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo.”. Tale interpretazione – affermano i giudici di legittimità – trova piena giustificazione nella facoltà data dalla direttiva comunitaria ai legislatori nazionali di assicurare la tutela dei lavoratori anche in casi di insolvenza accertati con modalità e in sedi diverse da quelle tipiche delle procedure concorsuali e l’esigenza di tutela effettiva è coerente con la finalità del legislatore del 1982, che, mediante l’istituzione di un Fondo di garanzia affidato all’ente previdenziale pubblico, ha inteso compensare la peculiarità della disciplina del t.f.r. – in cui il sistema degli accantonamenti fa si che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utilizzati dal datore di lavoro – con la previsione di una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalità garantistiche e non soggetta alle limitazioni e difficoltà procedurali previste, invece, per la tutela delle ultime retribuzioni. In conclusione la sentenza impugnata, che ha ritenuto in ogni caso necessario che il credito venga accertato nell’ambito della procedura fallimentare, ritenendo con ciò assorbita ogni altra questione di merito, è erronea in diritto e deve essere cassata. Il lavoratore potrà, dunque, giovarsi del meccanismo di cui al quinto comma dell’art. 2 della legge n. 297 del 1982, “dimostrando di avere esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione e, nel caso in cui si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, di avere esperito tutte quelle che, secondo l’ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose – non essendo egli tenuto ad esperire azioni esecutive che appaiano infruttuose o aleatorie, in un raffronto tra i loro costi certi e i benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità – ovvero dimostrando che la mancanza o l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore debbono ritenersi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto.”.

Sentenza 8529/2012

 

Pagamento del t.f.r. – Fondo di garanzia presso l’Inps – Chiusura anticipata della procedura per insufficienza dell’attivo

Ai fini della tutela prevista dalla L. n. 297 del 1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, nel caso in cui l’accertamento del credito in sede fallimentare sia stato impedito a causa della chiusura anticipata della procedura per insufficienza dell’attivo, il credito stesso può essere accertato anche in sede diversa da quella fallimentare e il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l’Inps alle condizioni previste dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, essendo sufficiente, in particolare, che egli abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione – salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l’azione esecutiva – sempre che l’esperimento dell’esecuzione forzata non ecceda i limiti dell’ordinaria diligenza ovvero che la mancanza o l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore non debbano ritenersi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 29-05-2012, n. 8529

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Svolgimento del processo

 

La Corte d’appello di Bologna, riformando la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda di S.P. diretta ad ottenere il pagamento da parte del fondo di garanzia, istituito presso l’Inps, del trattamento di fine rapporto dovutogli in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la società RTS Real Time Service srl, dopo che il fallimento di detta società era stato chiuso per mancanza di attivo – mentre era pendente il termine per la proposizione del ricorso in opposizione contro il decreto con cui era stato reso esecutivo lo stato passivo ed escluso il credito del S. – e dopo che il procedimento di opposizione instaurato dal S. era stato dichiarato improseguibile proprio a causa della chiusura del fallimento.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione S.P. affidandosi a tre motivi di ricorso cui resiste con controricorso l’Inps.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

  1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata derivante dalla nullità del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 o, in subordine, violazione dell’art. 24 Cost., art. 437 e 101 c.p.c., per essere stata la sentenza deliberata e redatta prima dell’udienza di discussione, come risulterebbe dalla data indicata in calce alla sentenza medesima.
  2. Con il secondo motivo si denuncia violazione della L. n. 297 del 1982, art. 2, chiedendo a questa Corte di stabilire se abbia diritto di accedere alle prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto il lavoratore che abbia avviato un procedimento di opposizione avverso l’esclusione del proprio credito dal passivo, pendente il quale il fallimento sia stato chiuso per assoluta carenza di attivo, e che abbia, in conseguenza di ciò, avviato con esito negativo anche un procedimento di reclamo, ex art. 178 c.p.c., comma 2, avverso il provvedimento di estinzione del procedimento, considerato anche il prevedibile esito infruttuoso che avrebbe, in questo caso, l’esperimento di una azione esecutiva e, quindi, la sua totale inutilità.
  3. Con il terzo motivo si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, in riferimento alla L. n. 297 del 1982, art. 2, commi 2 e 5, e alla direttiva CEE n. 80/987, sostenendo la necessità di una interpretazione della normativa nazionale e comunitaria che metta sullo stesso piano gli effetti dell’apertura della procedura fallimentare – o della mancata apertura della stessa per insufficienza dell’attivo – e quelli della sua chiusura anticipata sempre per insufficienza dell’attivo.
  4. Il primo motivo è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare – cfr. ex multis Cass. n. 9968/2005, Cass. n. 4208/2007 – che nel rito del lavoro la sentenza viene ad esistenza con la pubblicazione mediante il deposito in cancelleria, anche se deve rispecchiare il dispositivo letto in udienza. Da ciò consegue che la data della sentenza nelle controversie di lavoro si identifica, in realtà, con la data della deliberazione (art. 132 c.p.c., comma 2, n. 5), che è quella risultante dal dispositivo, sicchè la non corrispondenza tra quest’ultima data e quella figurante nella sentenza (dovuta ad errore materiale) non determina l’invalidità della sentenza medesima.

L’indicazione della data di deliberazione della sentenza non è, dunque – a differenza dell’indicazione della data di pubblicazione, che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica – elemento essenziale dell’atto processuale e la sua mancanza non integra, pertanto, gli estremi di alcuna ipotesi di nullità deducibile con l’impugnazione (Cass. n. 13505/99). Ciò anche in relazione al principio di tassatività delle nullità, secondo il quale l’inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge (cfr. Cass. sez. unite n. 519/99). Nè questa Corte ha mancato di precisare che “la diversità fra la data di deliberazione della sentenza indicata in calce alla medesima e la data dell’udienza collegiale fissata per la deliberazione stessa non è di per sè sola sufficiente a far ritenere, nel caso che quest’ultima sia successiva, che la sentenza sia stata deliberata prima di tale udienza, a far ritenere cioè superata la presunzione di rituale decisione della causa da parte del collegio: la diversità si configura invero, in linea di principio, come frutto di mero errore materiale, inidoneo a incidere sulla validità della sentenza, anche in mancanza di attivazione del procedimento di correzione (cfr. Cass. 29 aprile 1991, n. 4741; Cons. di Stato 1 febbraio 1995, n. 44), salvo che non ricorrano altri, specifici elementi dimostrativi della rispondenza al vero della indicazione e dunque di distorsioni verificatesi nell’iter processuale” (Cass. n. 16920/2009).

Vale rimarcare, peraltro, che, nella specie, la sussistenza di un mero errore materiale nella indicazione del 9 luglio 2009 come data di deliberazione della sentenza trova conferma nel rilievo che la pronuncia impugnata risulta depositata in minuta il 21 luglio 2009 e pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 11 marzo 2010, oltre che nell’ulteriore rilievo che nel frontespizio della sentenza risulta correttamente evidenziato che la causa venne posta in decisione all’udienza del 14 luglio 2009. Il primo motivo deve essere pertanto respinto.

  1. Il secondo motivo deve ritenersi fondato. Questa Corte ha recentemente ritenuto (cfr. sentenze n. 7585 del 2011, n. 15662 del 2010, n. 1178 del 2009, n. 7466 del 2007) che una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n. 987 del 1980 consente, secondo una ragionevole interpretazione, l’ingresso ad un’azione nei confronti del Fondo di garanzia, quando l’imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l’esecuzione forzata si riveli infruttuosa. L’espressione “non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942” va quindi interpretata nel senso che l’azione della citata L. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo.

A tale interpretazione il Collegio intende dare continuità, anche con riferimento all’ipotesi, che viene qui in rilievo, in cui la procedura fallimentare sia stata chiusa per assoluta insufficienza dell’attivo ed in cui il credito non sia stato accertato in sede fallimentare per essere stata dichiarata improseguibile l’opposizione proposta dal creditore, L. Fall., ex art. 98, avverso il provvedimento con cui è stata respinta la sua domanda di ammissione al passivo. Si rileva, da un lato, che tale interpretazione, non solo valorizza una situazione analoga ad una di quelle specificamente previste dalla Direttiva CE, ma trova anche piena giustificazione nella facoltà data dalla direttiva comunitaria ai legislatori nazionali di assicurare la tutela dei lavoratori anche in casi di insolvenza accertati con modalità e in sedi diverse da quelle tipiche delle procedure concorsuali. Si osserva, dall’altro lato, che la medesima interpretazione esclude quella situazione di non copertura assicurativa che altrimenti si verificherebbe quando il datore di lavoro è stato assoggettato a fallimento, ma non sia stato possibile accertare il credito in sede fallimentare per la chiusura anticipata del fallimento. L’esigenza di tutela effettiva, infine, è coerente con la finalità del legislatore del 1982, che, mediante l’istituzione di un Fondo di garanzia affidato all’ente previdenziale pubblico, ha inteso compensare la peculiarità della disciplina del t.f.r. – in cui il sistema degli accantonamenti fa sì che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utilizzati dal datore di lavoro – con la previsione di una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalità garantistiche e non soggetta alle limitazioni e difficoltà procedurali previste, invece, per la tutela delle ultime retribuzioni (ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992).

Nell’ipotesi esaminata, il lavoratore potrà, dunque, giovarsi del meccanismo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, dimostrando di avere esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione e, nel caso in cui si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, di avere esperito tutte quelle che, secondo l’ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose – non essendo egli tenuto ad esperire azioni esecutive che appaiano infruttuose o aleatorie, in un raffronto tra i loro costi certi e i benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità (cfr. Cass. n. 11379/2008, Cass. n. 14447/2004) – ovvero dimostrando che la mancanza o l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore debbono ritenersi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto (cfr. Cass. n. 9108/2007).

  1. Il principio da affermare, quindi, è che, ai fini della tutela prevista dalla L. n. 297 del 1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, nel caso in cui l’accertamento del credito in sede fallimentare sia stato impedito a causa della chiusura anticipata della procedura per insufficienza dell’attivo, il credito stesso può essere accertato anche in sede diversa da quella fallimentare e il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l’Inps alle condizioni previste dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, essendo sufficiente, in particolare, che egli abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione – salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l’azione esecutiva – sempre che l’esperimento dell’esecuzione forzata non ecceda i limiti dell’ordinaria diligenza ovvero che la mancanza o l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore non debbano ritenersi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto.
  2. La sentenza impugnata, che ha ritenuto in ogni caso necessario che il credito venga accertato nell’ambito della procedura fallimentare, ritenendo con ciò assorbita ogni altra questione di merito, è erronea in diritto e deve essere cassata.

In relazione all’accoglimento del secondo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito il terzo. La causa va rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che nel decidere si atterrà al principio di diritto indicato e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

 

 

IL RECUPERO DEL CREDITO: CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA’ DEBITRICE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il recupero del credito, soprattutto negli ultimi tempi, costituisce una delle tematiche di maggior rilevanza e interesse. In particolare, nel caso in cui la debitrice risulti essere una società, non sempre è agevole individuare immediatamente il soggetto verso il quale rivolgere legittimamente la propria pretesa: cancellazione, cessazione dell’attività, procedure concorsuali e liquidazione, sono solo alcuni esempi delle diverse situazioni nelle quali può trovarsi un’impresa, motivo per cui risulta fondamentale cercare di fare chiarezza su tali aspetti, nonché sulle conseguenze incidenti sul corretto tentativo di recupero del credito.

Uno scenario piuttosto frequente riguarda la cancellazione di una società dal Registro delle Imprese, oggetto di un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale, culminato con la modifica introdotta dall’art. 4 del D. Lgs. n. 6 del 2003 all’art. 2495 c.c., seguita da diversi interventi chiarificatori della Suprema Corte.

Prima di tale riforma, la concorde giurisprudenza di legittimità sosteneva che l’atto di cancellazione di una società dal Registro delle Imprese avesse funzione di mera pubblicità, non determinandone dunque l’estinzione qualora non risultassero esauriti i rapporti giuridici facenti capo alla stessa. Da ciò discendeva il permanere della capacità giuridica e della soggettività delle società anche in seguito alla cancellazione, se perduravano altresì contestualmente rapporti o azioni in cui le stesse erano parte. Dal punto di vista delle sopravvenienze passive, oggetto della nostra analisi, i creditori sociali potevano quindi, anche dopo la cancellazione, agire nei confronti della società in persona del liquidatore, in quanto soggetto tenuto a recuperare dai soci le quote di liquidazione ancora dovute o illegittimamente distribuite.

Dati questi presupposti, emerge con chiarezza l’impatto innovativo della riforma introdotta dal D. Lgs. n. 6 del 2003 che, modificando l’art. 2495 c.c., attribuisce efficacia costitutiva alla cancellazione dal Registro delle Imprese, disciplinando gli effetti di questa nelle società di capitali e cooperative, così imponendo un cambio di rotta nel precedente e unanime orientamento giurisprudenziale basato sulla natura non costitutiva dell’iscrizione della cancellazione nel Registro.

L’art. 2495, comma 2, c.c. così come riformato, individua un interessante spunto di riflessione, prevedendo la possibilità per i creditori sociali di far comunque legittimamente valere i propri diritti nei confronti sia dei soci, sia dei liquidatori, ferma restando l’estinzione della società e le limitazioni che di seguito si preciseranno.

E’ doveroso precisare che la natura costituiva degli effetti della cancellazione dal Registro delle Imprese della società di capitali, incontra la necessità di garantire il paritario trattamento dei terzi creditori delle società di persone, dovendosi considerare sussistente una vicenda estintiva analoga anche di queste società per analogia iuris. Anche per le società di persone, così come l’iscrizione nel Registro ha natura dichiarativa, il venir meno della legittimazione e della soggettività risulta assoggettato a pubblicità della medesima natura, dovendo desumersi l’estinzione delle stesse dagli effetti della novella dell’art. 2495 c.c. (Cass. S.U. 22 febbraio 2010, n. 4062).

Tutto quanto premesso in ordine ai profili normativi e giurisprudenziali ai quali fare riferimento, al fine di risolvere la questione del legittimo recupero del credito nei confronti di una società cancellata dal Registro delle Imprese, si dovrà, chiarito che dalla cancellazione discende l’estinzione della società (sia essa di capitali o di persone), procedere nella disamina delle conseguenze discendenti.

La cancellazione, come accennato, determina una serie di conseguenze, tra le quali la perdita della capacità processuale del soggetto giuridico e dunque la mancanza di legittimazione in capo ai soci all’esercizio di azioni giudiziarie la cui titolarità sarebbe spettata alla stessa prima della cancellazione, mai esperite. Relativamente ai processi in corso, la legittimazione attiva e passiva si trasferisce in capo ai singoli soci che, a seguito dell’estinzione, diventano responsabili nei confronti dei creditori sociali per i crediti insoddisfatti, anche se si tratta di una responsabilità soggetta a limitazioni normativamente individuate. I creditori sociali non possono quindi far valere i loro diritti direttamente nei confronti della società cancellata, poiché una volta che questa si è estinta, l’eventuale domanda nei confronti della stessa verrebbe rigettata per difetto di legittimazione passiva.

L’art. 2495, comma 2, c.c. consente tuttavia ai creditori sociali insoddisfatti di far valere i propri diritti nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme dagli stessi riscosse sulla base del bilancio finale di liquidazione, nonché nei confronti dei liquidatori, qualora il mancato pagamento sia dipeso da loro colpa.

Chiarito che la società cancellata perde soggettività e capacità processuale, il legislatore lascia aperta la facoltà ai creditori di agire nei confronti dei soci e dei liquidatori al fine di veder soddisfatto il proprio credito, nonostante l’effetto discendente dalla cancellazione del Registro delle Imprese. Tale questione non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, che coincide perfettamente con la persona fisica che compie l’attività, dovendo in questo caso porre l’attenzione sull’effettivo svolgimento o sul reale venir meno dell’attività imprenditoriale.

I soci di una società di capitali che abbiano beneficiato della distribuzione di utili, sono così tenuti – seppur nei limiti di quanto ricevuto – al pagamento delle somme dovute ai creditori insoddisfatti nella fase di liquidazione, che non possono più agire direttamente nei confronti della società estinta. Tale limitazione deve essere interpretata alla luce del generale principio di limitazione della responsabilità dei soci di cui agli artt. 2325 e 2462 c.c., posto che la responsabilità del socio viene affermata a prescindere dal comportamento tenuto dal suddetto nella fase di liquidazione, essendo sufficiente che egli abbia percepito delle somme risultanti dal bilancio finale di liquidazione. La responsabilità del socio per i debiti sociali si sostituisce, nell’ipotesi individuata dall’art. 2495 c.c., a quella della società estinta, sulla base del contratto sociale come recentemente sancito dalla Suprema Corte, S.U. 12 marzo 2013, n. 6070, “qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali.” Una pronuncia fondamentale, che chiarisce e delimita il perimetro di responsabilità in capo ai soci a seguito dell’estinzione della società: il limite di cui all’art. 2495 c.c. delle somme percepite nella fase di distribuzione degli utili, ha valenza nell’ambito delle società di capitali, mentre i soci di società di persone sono chiamati a rispondere illimitatamente così seguendo il regime di responsabilità previsto dal tipo di contratto sociale.

L’art. 2495 c.c. introduce altresì la responsabilità dei liquidatori, precisando che il creditore sociale potrà agire nei confronti di questi qualora sia soddisfatto l’ulteriore requisito della colpa determinante il mancato pagamento del credito. La costanza di tale requisito soggettivo può dirsi sussistere, nella pratica, qualora sia possibile fornire la prova del comportamento illegittimo del liquidatore unitamente alla conseguenza dannosa causalmente connessa (si pensi, a titolo esemplificativo, all’invio da parte di un creditore di una lettera contenente la formale richiesta di pagamento e messa in mora, regolarmente ricevuta dal liquidatore).

In conclusione, la cancellazione della società debitrice dal Registro delle Imprese, pur determinandone l’estinzione e dunque escludendo la facoltà di agire direttamente nei confronti della stessa per il recupero del proprio credito, non esclude per il creditore la possibilità di far valere comunque la propria pretesa, potendo agire sia nei confronti dei soci – con le limitazioni individuate dalla normativa a seconda del tipo societario – sia nei confronti del liquidatore, se il mancato pagamento è dipeso da sua colpa.

 

 

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PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

La forma del pignoramento presso terzi. Punto di partenza è l’art. 543 c.p.c. rubricato “Forma del pignoramento” che distingue due ipotesi di pignoramento presso terzi:

– il pignoramento di crediti del debitore verso terzi;

– il pignoramento di cose del debitore che sono in possesso di terzi.

La prima è la procedura di espropriazione presso terzi più utilizzata.

Quanto alla seconda forma di pignoramento, con l’espressione “cose del debitore che sono in possesso di terzi” deve intendersi: che le cose non devono trovarsi nella casa del debitore, ovvero nella sua diretta e immediata disponibilità; che esse devono essere nella disponibilità di un terzo.

Ovviamente, le cose mobili che si trovano presso il terzo devono essere di proprietà del debitore; in caso contrario troverà applicazione  la disciplina prevista dall’art. 602 e ss. cpc libro III “Del processo di Esecuzione”, capo VI “Dell’espropriazione contro il terzo proprietario”.

Gli elementi essenziali dell’atto di pignoramento

Leggendo attentamente l’art. 543 c.p.c. notiamo che il legislatore ha indicato quale forma deve rivestire l’atto di pignoramento presso terzi.

Al comma 2 ha esplicitato, in modo dettagliato, gli elementi essenziali che deve contenere:

“L’atto deve contenere, oltre all’ingiunzione al debitore di cui all’articolo 492:

1) l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;

2) l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e la intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;

3) la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;

4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l’avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un’apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione”.

La mancanza anche di uno soltanto dei summenzionati requisiti, trattandosi di requisiti essenziali dell’atto, provoca l’inesistenza giuridica del pignoramento.

I soggetti del pignoramento presso terzi

Com’è evidente, i protagonisti di questo tipo di procedura esecutiva sono tre:

  1. il creditore procedenteossia il soggetto che munito di titolo esecutivo promuove l’espropriazione;
  2. il debitore esecutatoossia il soggetto passivo dell’esecuzione;
  3. il terzo pignorato.

Scomponendo l’atto di pignoramento in due distinte parti, possiamo affermare che:

– la prima parte dell’atto, proveniente dal creditore, è incentrata sulla citazione a comparire del debitore davanti al giudice competente, che, dopo la riforma operata dal c.d. “decreto giustizia”, è quello del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede dello stesso debitore (fatta eccezione soltanto se il debitore è una delle P.A. indicate dall’art. 413, 5° comma, c.p.c. in ordine alle quali il giudice competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, rimane quello in cui il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede), e sull’invito al terzo a comunicare l’apposita dichiarazione tramite raccomandata o pec, con l’avvertimento che in caso di mancata comunicazione (e solo in tal caso dopo la riforma del d.l. n. 132/2014) dovrà comparire in apposita udienza e laddove non compaia o non renda la dichiarazione, il credito (o il possesso di cose di appartenenza del debitore) si considererà come non contestato;

–     la seconda parte, è  propria dell’ufficiale giudiziario ed è costituita dalla dichiarazione di pignoramento e dall’intimazione, di cui all’art. 492 c.p.c., al debitore il quale, a seguito di tale intimazione, deve astenersi dal porre in essere qualunque atto volto a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente indicato, i beni assoggettati alla espropriazione e i relativi frutti, oltre ai compiti stabiliti dal nuovo art. 492-bis rubricato “Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare” introdotto dal d.l. n. 132/2014 (convertito dalla l. n. 162/2014).

Proprio per questa sua struttura, il pignoramento presso terzi costituisce una fattispecie complessa in quanto si perfeziona non con la sola notificazione dell’atto introduttivo, ma, anche, con la dichiarazione non contestata del terzo o con la sentenza di accertamento dell’obbligo del terzo indicata dall’art. 549 c.p.c.

Trattandosi di citazione a comparire davanti al giudice, l’atto in questione non può essere fatto dalla parte personalmente, salvo che non sia abilitata o autorizzata a stare in giudizio di persona; è necessaria, dunque, l’attività professionale di un legale esperto in materia.

Quali sono gli “adempimenti” del creditore?

Il creditore è tenuto ad indicare, nell’atto di pignoramento, sia il credito per cui si procede, sia gli estremi del titolo esecutivo e del precetto, oltre all’indicazione, per lo meno generica, delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice.

Inoltre, il creditore è tenuto a dichiarare la residenza o ad eleggere il domicilio nel comune dove ha sede il tribunale competente.

La violazione di tale obbligo comporta, però, quale unica conseguenza, come dispone testualmente l’art. 489, 2° comma c.p.c., che le eventuali comunicazioni e notificazioni al creditore procedente andranno fatte presso la cancelleria del giudice competente per l’esecuzione.

Il creditore deve anche indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata, al quale il terzo pignorato potrà così inviare l’apposita dichiarazione.

Ma anche con riferimento a tale obbligo, l’assenza dell’indirizzo pec non è comunque ostativa all’invio da parte del terzo della dichiarazione, la quale può essere inviata, alternativamente, tramite raccomandata.

L’art 543, c. 2, n. 4, c.p.c., come novellato dal decreto giustizia richiede, espressamente, che l’atto di pignoramento contenga “ […] la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l’avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un’apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione. Nell’indicare l’udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell’art.501. […]”.

NB: I Giudici di Piazza Cavour, quanto al rispetto del termine di cui all’art. 501 c.p.c., hanno precisato che, partendo dal presupposto che non si è in presenza di un processo contenzioso, l’inosservanza del termine – dieci giorni – resta irrilevante ove non comprometta il raggiungimento dello scopo dell’atto, secondo quanto sancito dall’art. 156, c. 2 c.p.c.. Sul punto il Legislatore non ha previsto alcuna nullità per il mancato rispetto del termine di cui all’art.501 c.p.c..
Nel pignoramento presso terzi, la fissazione dell’udienza per la dichiarazione dell’obbligo del terzo senza il rispetto del termine di cui agli artt. 543 3° c. e 501 c.p.c. non dà luogo, nei confronti del terzo, a nullità dell’atto di pignoramento, atteso che, se tale termine non gli consente di organizzare la propria condotta in vista della dichiarazione da rendere, non gli impedisce tuttavia di farla in prosieguo, con effetti identici, cioè nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, rilevando in tal caso il mancato rispetto del termine suddetto solo come elemento da tenere in considerazione ai fini della regolazione delle spese processuali“. ( Cass., 5.06.1993, 6312; Cass., 18.01.2012, 682).

Inoltre, dopo la novella legislativa di cui d.l. n. 132/2014, il creditore è tenuto, una volta che l’ufficiale giudiziario, eseguita l’ultima notificazione, gli consegni l’originale dell’atto di citazione, a depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro 30 gg dalla consegna.

Il mancato rispetto di tale termine comporta la perdita dell’efficacia del pignoramento.

Analogamente, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore dovrà depositare entro trenta giorni nella cancelleria del tribunale, il verbale, il titolo esecutivo e il precetto, consegnati dall’ufficiale giudiziario che ha proceduto a norma del nuovo art. 492-bis.

Quali sono i nuovi compiti dell’ufficiale giudiziario? Per quanto riguarda le attività che ricadono nella competenza dell’ufficiale giudiziario giova subito evidenziare che l’atto di pignoramento deve essere notificato al terzo ed al debitore ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c., non più “personalmente”, giacché il termine è stato soppresso dall’art. 19, comma 1, lett. e), n. 1, del d.l. n. 132/2014.

L’ufficiale giudiziario procede alla notificazione dopo avere esaminato et il titolo esecutivo et il precetto esibiti dal creditore.

Ad ogni buon conto, una volta eseguita la notificazione dell’atto (“l’ultima notificazione” recita testualmente il novellato comma 4 dell’art. 543 c.p.c.), l’ufficiale giudiziario è tenuto a consegnare senza ritardo l’originale dell’atto di citazione al creditore.

Sarà quest’ultimo, quindi, a dover depositare presso la cancelleria del tribunale, per la formazione del fascicolo dell’esecuzione, la nota di iscrizione a ruolo e le copie conformi (come attestate dal proprio legale) dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dall’avvenuta consegna da parte dell’ufficiale giudiziario, a pena di inefficacia del pignoramento.

Allo stesso modo, quando procede a norma dell’art. 492-bis, l’ufficiale giudiziario è tenuto a consegnare senza ritardo al creditore oltre al titolo esecutivo ed al precetto, anche il verbale delle operazioni effettuate, in modo che lo stesso possa compiere i medesimi adempimenti in cancelleria entro i trenta giorni stabiliti, a pena di inefficacia del pignoramento.

La nuova procedura di cui all’art. 492-bis, introdotto dal d.l. n. 132/2014, prevede, infatti, che quando, su istanza del creditore procedente, l’ufficiale giudiziario venga autorizzato dal presidente del tribunale competente a ricercare con modalità telematiche i beni da pignorare, una volta acquisite tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, ivi comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con banche, datori di lavoro o committenti (tramite l’accesso telematico ai dati contenuti nelle banche dati delle P.A. o alle quali le stesse possono accedere e in particolare all’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali), lo stesso, terminate le operazioni, rediga un unico processo verbale nel quale indichi tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

Ove l’accesso abbia consentito di individuare cose appartenenti al debitore che si trovano in luoghi compresi nel territorio di sua competenza, l’ufficiale giudiziario provvederà direttamente agli adempimenti di cui agli artt. 517, 518 e 520 c.p.c., rilasciando, invece, se i luoghi non rientrano nella sua competenza territoriale, copia autentica del verbale al creditore il quale, entro 15 giorni a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all’istanza per i medesimi adempimenti (ex artt. 517, 518 e 520), all’ufficiale giudiziario territorialmente competente.

Laddove, invece, l’accesso abbia consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio (a norma dell’art. 149-bis o a mezzo telefax), al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell’indirizzo pec, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell’ingiunzione, dell’invito e dell’avvertimento al debitore di cui all’art. 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all’art. 546.

Quando, infine, grazie all’accesso telematico vengano individuati più crediti o beni appartenenti al debitore ma nella disponibilità di terzi, l’ufficiale giudiziario sottoporrà ad esecuzione quelli scelti dal creditore.

Quali sono gli obblighi del terzo? Ex art. 546 c.p.c. il terzo, dal giorno in cui gli è notificato l’atto di pignoramento, è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.

Quando il pignoramento è eseguito presso più di un terzo, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale delle singole procedure espropriative a norma dell’art. 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di alcuni di essi.

Il giudice dell’esecuzione, convocate le parti, provvederà con ordinanza entro venti giorni dall’istanza.

Qual è il ruolo della dichiarazione del terzo? Come può essere resa?

La dichiarazione resa dal terzo è di fondamentale importanza.

Tale dichiarazione, che dimostra l’affermazione del creditore procedente, ha l’effetto di perfezionare il pignoramento e, conseguentemente, consentire l’assegnazione e la vendita del credito pignorato (si veda in proposito La dichiarazione del terzo pignorato: guida legale e fac-simile).

La disciplina della dichiarazione del terzo ha subito sostanziali e recenti modifiche ad opera della legge di stabilità 2013 e da ultimo, dal d.l. n. 132/2014 con la ratio di semplificare e ridurre ulteriormente i tempi di procedura dell’espropriazione presso terzi. La l. n. 228/2012 aveva introdotto la possibilità per il terzo, di trasmettere la dichiarazione al creditore procedente, entro 10 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, tramite posta raccomandata o pec, fatta eccezione per i crediti di cui all’art. 545, comma 3 e 4, c.p.c. (ossia i crediti alimentari, di lavoro, ecc.), per i quali rimaneva l’obbligo di rendere la dichiarazione in udienza.

La nuova disciplina dettata, invece, dal d.l. n. 132/2014, ha esteso questa possibilità a prescindere dalla tipologia del credito. Secondo il nuovo art. 547 c.p.c., infatti, il terzo dovrà sempre trasmettere la propria dichiarazione, alternativamente, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata al creditore procedente, specificando “di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna”, oltre ai sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e alle cessioni che gli sono state notificate e che ha accettato.

Dopo la riforma operata da decreto giustizia, pertanto, la dichiarazione dovrà essere resa in apposita udienza dal terzo, soltanto in caso di mancata comunicazione della stessa, tramite i mezzi indicati dall’art. 547 c.p.c.

Di tale obbligo, il creditore dovrà informare il terzo con l’avvertimento contenuto nell’atto di pignoramento, ex art. 543, comma 2, n. 4 c.p.c., specificando altresì, che laddove questi non compaia all’udienza fissata, o pur comparendo non renda la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore (nell’ammontare o nei termini indicati), si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

Mancata dichiarazione del terzo

 

 Secondo la precedente disciplina se il terzo non rendeva la dichiarazione – cioè negava di essere debitore – il creditore procedente doveva attivare un giudizio ordinario di cognizione avente come “petitum” il diritto di credito pignorato. Tale giudizio si concludeva con una sentenza che, se favorevole al creditore procedente, comportava la riassunzione da parte sua del processo esecutivo.

Con la disciplina di cui alla l. n. 228/2012, il legislatore all’art. 548 c.p.c. “Mancata dichiarazione del terzo” aveva previsto che se il pignoramento riguardava i crediti di cui all’art. 545, commi 3 e 4 c.p.c., quando il terzo non compariva all’udienza fissata, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, fosse da considerarsi non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione. Fuori dei casi di cui al comma 1, invece, quando all’udienza il creditore dichiarava di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissava una successiva udienza. Se il terzo non compariva neppure a questa udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, era da considerarsi non contestato a norma del comma 1.

Oggi, dopo la recente novella legislativa di cui al d.l. n. 132/2014, la procedura, a prescindere dalla tipologia dei crediti oggetto del pignoramento, prevede che, ove il creditore dichiari all’udienza fissata di non aver ricevuto la dichiarazione da parte del terzo (tramite raccomandata o pec), il giudice fissi con ordinanza un’udienza successiva, notificandola al terzo ameno 10 giorni prima.

Laddove questi non compaia alla nuova udienza (o comparendo rifiuti di fare la dichiarazione), il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli artt. 552 o 553.

Rimane fermo che il terzo può impugnare, nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, comma 1 c.p.c., l’ordinanza di assegnazione di crediti se dà prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

Che cosa deve intendersi per “non contestato”?

Deve intendersi “riconosciuto”. Vige, dunque, il principio della “non contestazione” formulato nell’art. 115 c.p.c.: il fatto non contestato deve essere posto a fondamento della decisione del giudice e cioè costituisce prova.

In altri termini, sulla circostanza non contestata la prova deve ritenersi raggiunta e colui che non l’ha contestata non può essere ammesso a provare il contrario, così rimuovendo l’efficacia probatoria della sua non contestazione.

La “non contestazione” produce un effetto endoprocessuale e come tale non potrà essere invocata in altri procedimenti.

Quali effetti produce la “contestazione”?

L’art. 549 c.p.c., come modificato dalla l. n. 228/2012, disciplina l’ipotesi in cui il creditore contesti la dichiarazione resa dal terzo.
Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell’esecuzione le risolve, recita la disposizione del codice di rito, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza.

L’ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’art. 617 c.p.c.

In definitiva, vista la complessità della materia, chi scrive consiglia di rivolgersi ad un buon avvocato per il recupero del credito verificando prima se l’ammontare del credito da recuperare sia superiore ai costi della procedura di recupero.

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USURA

Tribunale di Verbania

Sentenza 24 aprile 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERBANIA

in composizione monocratica, in persona del dott. Claudio Michelucci ha pronunciato la seguente:

Sentenza

nella causa iscritta al n. 570/2011 R.G. promossa da:

  1. Emilio, titolare della ditta individuale M. EMILIO ARTE E A. (p.iva __________) con sede in _______ Via ____ 118, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio TANZA del foro di Lecce e dall’avv. Celestino BROCCA del foro di Verbania in forza di procura speciale a margine dell’atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. BROCCA in Verbania Via G. Parisio 6

ATTORE

CONTRO VENETO BANCA scpa (già VENETO BANCA HOLDING scpa) (p. iva 00208740266), con sede in Montebelluna Piazza G.B. Dell’Armi 1 in persona del procuratore speciale dott. Stefano SION, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo MALVESTIO, dall’avv. Antonella LILLO del foro di Treviso e dall’avv. Sergio NAPOLETANO del foro di Verbania in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Verbania Corso Cobianchi 19 presso Studio

avv. Sergio Napoletano

CONVENUTA

Conclusioni delle parti Parte attrice “Voglia l’On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento della domanda :

– ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284 c.c., 1346, 2697 e 1418 comma 2, nonché dell’art. 8 della legge n. 64 del 1986, dell’art. 7, comma 3, delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente n. 0105990 e collegati, intestato a M. Emilio Arte e A. ed acceso presso la Banca Popolare di Intra S.c.r.l. – Agenzia di Gravellona (VB), nonché del c/c n. 0105995 e collegati, intestato a M. Emilio Arte eA. ed acceso presso la Banca Popolare di Intra S.c.r.l. – Agenzia di Gravellona (VB), oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza, e per l’effetto, DICHIARARE la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell’intero rapporto e l’applicazione in via dispositiva, ai sensi dell’art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;

– ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 14182 c.c., dell’art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali del contratto apertura di credito e di conto corrente n. 0105990 e n. 0105995, oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell’intero rapporto e, per l’effetto, DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame;

-ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale; comunque prive di causa negoziale; – ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 14182 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell’intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; nonché per mancanza di valida giustificazione causale;

– ACCERTARE e DICHIARARE, per l’effetto l’esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo effettuato in sede di CTU; – DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dell’indicato rapporto bancario; – ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso effettivo globale, la nullità e l’inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l’effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 14192 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione; – DETERMINARE, nell’ipotesi di apercredito ancora in esser, il saldo ricalcolato alla data dell’accertamento peritale (come da CTU) CONDANNANDO la banca ad attenersi per il proseguo del rapporto alle nullità parziali rilevate; mentre DETERMINARE e CONDANNARE, nell’ipotesi di revoca o di chiusura dell’apercredito, la convenuta banca alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e maggior danno (derivante dalla mancata utilizzazione del maggior credito cfr SSUU sentenza 18 luglio 2008, n. 19499), in favore dell’odierna istante dalla data della contrattuale maturazione in estratto conto sino all’effettivo soddisfo, calcolando sui saldi creditori del correntista la capitalizzazione annuale; CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, nonché spese di CTU.

Parte convenuta

IN VIA PRELIMINARE DI RITO

– accertarsi e dichiararsi, per i motivi dedotti in atti, la nullità dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4; – accertarsi e dichiararsi, per i motivi dedotti in atti, la carenza di interesse ad agire della M. Emilio Arte e A. in ordine alle domande fatte valere in giudizio nei confronti di Veneto Banca S.c.p.a.

NEL MERITO In via principale Rigettarsi le domande proposte dall’attrice in quanto prescritte e comunque infondate per tutti i motivi esposti in atti; In via subordinata Nella denegata ipotesi in cui l’intestato Tribunale ritenesse nulla la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, accertato che la Banca ha provveduto ad adeguarsi alla nuova normativa in materia di anatocismo di cui alla Delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, dichiararsi: – legittima, quantomeno a far data dal 1° luglio 2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi; – per il periodo antecedente l’adeguamento alla Delibera C.I.C.R., e quindi per il periodo antecedente al 30 giugno 2000, la legittimità della capitalizzazione semestrale o quanto meno annuale degli interessi passivi; con ogni conseguenza in ordine all’eventuale calcolo dell’importo chiesto in restituzione dalla M. Emilio Arte e A.. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. IN VIA ISTRUTTORIA La Banca, oltre a far proprie e a ribadire in questa sede tutte le osservazioni svolte nel corso delle operazioni peritali dal proprio C.T.P. dott. Bruno Mesirca, insiste affinchè il Giudice – previa revoca della nomina del dott. Alberto Scruzzi quale C.T.U. nel presente giudizio e designazione di un nuovo C.T.U. per tutti i motivi dedotti nell’istanza di ricusazione in data 23.03.2012 proposta dalla convenuta – in forza di quanto dedotto ed eccepito dalla Banca in atti, Voglia disporre un’integrazione della C.T.U. in particolare per quantificare gli asseriti illeciti addebiti effettuati dalla Banca tenendo conto: – della prescrizione secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU., n. 24418/2010; – di quanto addebitato a titolo di C.M.S. in quanto contrattualmente pattuita. La Banca chiede inoltre che l’eventuale disponenda integrazione della C.T.U.: – non abbia ad oggetto il c/c n. 0105990 dato che, con riferimento a detto rapporto e come già rilevato in corso di causa, deve ritenersi interamente prescritto ogni diritto fatto valere in giudizio dall’attrice, essendo stato il conto estinto in data 29.01.1998. I c/c nn. 0105990 e 0105995 non possono essere ritenuti un unicum ma devono essere considerati e trattati come due distinti e separati rapporti intercorsi tra la Banca e la M. Emilio Arte e A..

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con atto di citazione, ritualmente notificato, l’impresa individuale M. EMILIO ARTE E A. conveniva in giudizio la Veneto Banca S.p.a. allegando di avere intrattenuto intrattenuto con la Banca Popolare di Intra S.c.r.l. – Agenzia di Gravellona (ora Veneto Banca) un rapporto bancario consistente in apertura di credito con affidamento mediante scopertura su c/c n. 0105990 per il periodo 1985 al 1998, oltre i secondari confluenti c/c n. _________ e c/c n. _________, nonché il

c/c ordinario n. 0105995, intestato a M. Emilio per il periodo 1993 – 2003, e lamentando, in relazione ai predetti rapporti, l’illegittima capitalizzazione trimestrale da parte della banca degli interessi passivi in violazione dell’art. 1283 c.c., l’applicazione di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, in misura anche oltre soglia usura, la scorretta antergazione e postergazione delle valute nonché l’illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto, competenze e spese. Chiedeva, pertanto, che previa riliquidazione del saldo finale del rapporto sulla base delle eccezioni e delle contestazioni proposte, la convenuta fosse condannata al pagamento in favore di M. EMILIO delle somme indebitamente percepite, oltre interessi e maggior danno.

Si costituiva in giudizio la VENETO BANCA scpa eccependo, in via pregiudiziale, l’improcedibilità dell’azione ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 28/2010, la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza dei fatti posti a fondamento della domanda, e, in via preliminare, la carenza di interesse della ditta attrice poiché la corresponsione delle somme, nell’assunto attoreo, illegittimamente percepite dalla Banca integrerebbe adempimento di un’obbligazione naturale nonché la prescrizione delle pretese creditorie fatte valere dalla società attrice; nel merito, sosteneva la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista, ovvero, in subordine, la necessità di applicare quantomeno la capitalizzazione semestrale o almeno annuale, ferma in ogni caso la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi almeno a partire dal 30.6.2000, successivamente al d.lgs. 342/1999 e alla delibera CICR 9.2.2000, avendo la banca rispettato le condizioni da questa prescritte; osservava ancora come i tassi di interessi e le commissioni fossero stati validamente pattuiti e quindi correttamente applicati. Riteneva infondata e indimostrata la richiesta di accertamento di interessi pretesi in misura eccedente il tasso soglia di cui alla legge 108/1996.

All’udienza di prima comparizione il procuratore di parte attrice dava atto che era stato avviato il procedimento di mediazione obbligatorio ex d.lgs. 28/2010 e il Giudice, rilevato che lo stesso non si era ancora concluso, rinviava a nuova udienza ai sensi dell’art. 5 della predetta legge. Esaurita la procedura di conciliazione obbligatoria, depositate le memorie ex art. 183 comma 6 cpc, la causa veniva istruita mediante espletamento di CTU affidata al dott. Alberto SCRUZZI, nei confronti del quale la Banca presentava istanza di ricusazione, rigettata come da ordinanza 30.3.2012; quindi all’udienza dell’8.1.2013, sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe, il giudice tratteneva la causa a sentenza previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione pregiudiziale di nullità dell’atto di citazione sollevata ex artt. 164 – 163 n. 3-4 c.p.c. dalla banca convenuta in quanto parte attrice ha indicato espressamente gli estremi dei conti corrente bancari sui quali allega essere stati applicati gli interessi anatocistici e le altre voci, riportate specificamente, asseritamente non dovute nonché la durata del rapporto; la convenuta, pertanto, in possesso delle convenzioni e degli estratti conto, è stata posta in condizione di comprendere l’oggetto della pretesa e di apprestare adeguate difese; l’indicazione da parte del correntista dei titoli dai quali trae origine la sua pretesa consente, infatti, di soddisfare le esigenze difensive sottese alla norma di cui all’art. 163 comma 4 cpc.

Parimenti priva di fondamento è l’eccezione di carenza di interesse ad agire della M. ARTE E A., fondata sulla constatazione che il correntista ha per lunghissimo tempo corrisposto somme a titolo di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, a titolo di interessi anatocistici non dovuti, nonché a qualsiasi altro titolo oggetto delle domande avversarie, senza alcuna contestazione, pur avendo ricevuto gli estratti di conto corrente con annotazione di tutti gli addebiti eseguiti: tale condotta, per un verso, dovrebbe essere qualificata secondo la convenuta come adempimento di un’obbligazione naturale non soggetto a ripetizione ex art. 2034 c.c., per altro verso, varrebbe quale rinuncia tacita da parte del correntista all’azione di ripetizione.

Sotto il primo aspetto, deve osservarsi che le somme oggetto di contestazione nel presente giudizio non sono state oggetto di un pagamento spontaneo, e quindi, adempimento di una obbligazione naturale ex articolo 2034 cc, bensì il frutto di un conteggio eseguito dalla banca di sua esclusiva iniziativa e senza alcuna autorizzazione del correntista, difettando, così, la volontà di pagamento, la spontaneità ed il dovere morale o sociale richiesti dalla citata norma.

Sotto il secondo profilo, è sufficiente osservare che la volontà tacita di rinunziare ad un diritto si può desumere soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli la sua univoca volontà di non avvalersi del diritto stesso, laddove l’ inerzia o il ritardo nell’esercizio del diritto non costituiscono elementi sufficienti, di per sè, a dedurne la volontà di rinunciare del titolare, potendo essere frutto di ignoranza, di temporaneo impedimento o di altra causa, e spiegano rilevanza soltanto ai fini della prescrizione estintiva. Ne consegue che il solo ritardo nell’esercizio del diritto, per quanto imputabile al titolare dello stesso, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso (cfr. Cass. Civ. sez. III 15.3.2004 n. 5240). Si aggiunga, per quanto attiene alla mancata impugnazione delle risultanze degli estratti conto che, nel contratto di conto corrente, l’incontestabilità delle risultanze del conto conseguente all’approvazione tacita dell’ estratto conto , a norma dell’art. 1832, c.c., si riferisce agli accrediti ed agli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, ma non impedisce la contestazione della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino, né l’approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito fondato su di un negozio nullo, annullabile, od inefficace resti definitivamente incontestabile tra le medesime parti.

Ancora, non appare fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca né con riferimento al c/c 0105990 né al c/c 0105995. Anzitutto deve ritenersi ormai dato acquisito che l’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità delle clausole negoziali poste a base del conto, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass. SS.UU. 14418/2010)

Deve quindi precisarsi che detto termine decennale di prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto. Con orientamento di gran lunga maggioritario, infatti, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, considerata la natura unitaria del contratto di conto corrente bancario, il quale dà luogo ad un unico rapporto giuridico, ancorché articolato in una pluralità di atti esecutivi: la serie successiva di versamenti e prelievi, accreditamenti e addebiti, comporterebbe soltanto variazioni quantitative del titolo originario costituito tra banca e cliente; soltanto con la chiusura del conto si stabilirebbero in via definitiva i crediti e i debiti delle parti e le somme trattenute indebitamente dall’istituto di credito potrebbero essere oggetto di ripetizione (vd. Cass. 10127/2005 e giurisprudenza ivi richiamata).

La Suprema Corte di Cassazione con pronuncia resa a Sezioni Unite (24418/2010) ha sostanzialmente confermato questa conclusione aggiungendo peraltro che, quando nell’ambito del rapporto in questione è stato eseguito un atto giuridico definibile come pagamento (consistente nell’esecuzione di una prestazione da parte di un soggetto, con conseguente spostamento patrimoniale a favore di altro soggetto), e il solvens ne contesti la legittimità assumendo la carenza di una idonea causa giustificativa e perciò agendo per la ripetizione dell’indebito, la prescrizione decorre dalla data in cui il pagamento indebito è stato eseguito. Ma ciò soltanto qualora si sia in presenza di un atto con efficacia solutoria, cioè per l’appunto di un pagamento, vale a dire di un versamento eseguito su un conto passivo (“scoperto”), cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, oppure di un versamento destinato a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento (cosiddetto extra fido). In definitiva, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione decorre dalla data in cui è stato estinto il conto corrente in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Solo da tale momento sussiste infatti un pagamento indebito.

Nel caso di specie, non solo la banca non ha neppure allegato che vi siano stati, in corso di rapporto, versamenti solutori nel senso prospettato né li ha specificati così non adempiendo al proprio onere probatorio sotto tale profilo ma il CTU ha comunque accertato e concluso che tutte le rimesse effettuate sul c/c 10599/5 hanno avuto chiaramente funzione ripristinatoria , in quanto la ditta attrice in nessuno dei periodi oggetto della rielaborazione ha mai oltrepassato il limite dell’affidamento risultante dai documenti prodotti in giudizio, ovvero lire 350.000.000. Non ha più rilievo alcuno il richiamo all’art. 2 co. 61 d.l. 225/2010 (c.d. milleproroghe) che, nel porre una norma di natura interpretativa dell’art. 2935 c.c., prevedeva che “In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa” e che “In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge” in quanto la Corte costituzionale con sentenza n. 78/2012 ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, sicché resta superato anche ogni problema relativo all’interpretazione da dare alla suddetta disposizione.

Ora, nel caso di specie la Banca convenuta osserva che, in ogni caso, l’azione di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte con riferimento al c/c _________ sarebbe, anche a seguire i principi sopra esposti (per quanto non condivisi dalla convenuta), prescritta, poiché detto conto è stato (pacificamente) estinto in data 29.1.1998.

Deve però osservarsi che altrettanto pacificamente il saldo di tale conto corrente è stato, al momento dell’estinzione, “girocontato” sull’altro conto corrente oggetto di causa n. 0105995, come d’altronde accertato dallo stesso CTU. Quest’ultimo conto corrente non può pertanto considerarsi autonomo proprio in forza dell’intervenuta imputazione di somme provenienti dal precedente conto corrente.

Da tale imputazione di somme discende, invece, che deve ritenersi sussistere un collegamento giuridico e quindi una continuità tra i due rapporti stipulati tra le parti, con l’ulteriore conseguenza che il termine iniziale di prescrizione va calcolato dalla data di chiusura del suddetto c/c _________ avvenuta il 24.7.2003.

L’eccezione di prescrizione deve essere pertanto rigettata. Venendo alla disamina del merito, fondata risulta, invece, anzitutto, la doglianza di parte attrice circa l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (sino al 30.6.2000) pacificamente applicata ai rapporti de quibus ed effettivamente riscontrata dal CTU. La norma dell’art. 1283 c.c. è ritenuta pacificamente di carattere imperativo e di natura eccezionale nella parte in cui ammette la possibilità che gli interessi scaduti possano produrre ulteriori interessi nella sola ipotesi di interessi dovuti per almeno un semestre e sempre che vi sia stata una formulazione di domanda giudiziale ovvero per effetto di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi stessi. Tale norma può essere derogata da usi contrari ma deve trattarsi di veri e propri usi normativi e non di semplici usi negoziali (art. 1340 c.c.) o intepretativi (art. 1368 c.c) consistendo l’uso normativo nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento accompagnato dalla convinzione che si tratti di comportamento giuridicamente obbligatorio in quanto conforme a norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell’ordinamento giuridico (opino iuris ac necessitatis). Quanto ai contratti bancari, la giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte di Cassazione, con riferimento ai contratti di conto corrente di corrispondenza stipulati in data anteriore al 22 aprile 2000, ritiene del tutto illegittimo l’anatocismo trimestrale degli interessi debitori applicato dagli istituti di credito (v. cass. s.u. 21095/2004 e cass. 10127/2005) in quanto fondato su un uso negoziale contrariamente a quanto previsto dall’art. 1283 c.c.

In particolare, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 21095/2004 hanno definitivamente chiarito che deve escludersi l’esistenza di un uso normativo legittimante l’anatocismo trimestrale nei rapporti bancari, idoneo a derogare al precetto di cui all’art. 1283 c.c. che prevede il generale divieto di anatocismo e cioè della produzione di interessi sugli interessi; le clausole anatocistiche stipulate fino all’entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del del d.lgs. 342/1999 sono, quindi, da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell’art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest’ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell’ordinamento giuridico (“opinio juris ac necessitatis”). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell’esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l’esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione ‘medio tempore’ di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l’avrebbero creata.

Deve ritenersi, invece, attualmente ammissibile la capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari in forza della delibera CICR 9.2.2000; l’art. 120 TUB come modificato dall’art. 25 del d.lgs. 342/99, ha infatti attribuito al CICR il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione degli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria.

La disciplina introdotta dal CICR vale peraltro anche per i contratti stipulati in precedenza a decorrere dal 1.7.2000 purché risultino rispettate le disposizioni contenute nella delibera entro il 30.6.2000. In relazione al caso di specie, dunque, va accertata e dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sino al 30.6.2000; depurato il conto corrente degli addebiti derivanti dall’illegittima applicazione di interessi anatocistici su base trimestrale, non può essere riconosciuta alcuna capitalizzazione in quanto si tratterebbe pur sempre di una forma di anatocismo vietato dalla legge (art. 1283 c.c.) in assenza di usi normativi che legittimino tale conclusione (cfr. Cass. SS.UU. 24418/2010).

Rispettate le condizioni prescritte dalla delibera CICR 9.2.2000 (con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale 29.6.2000 e con la comunicazione al cliente in calce all’estratto conto del 31.10.2000 delle nuove condizioni contrattuali e a fronte di condizioni non peggiorative di quelle precedentemente applicate) appare ammissibile la capitalizzazione trimestrale degli interessi successiva al 1.7.2000. Sempre con riferimento al suddetto rapporto, quanto alla lamentata applicazione di interessi ultralegali, la Banca non ha prodotto idonea documentazione attestante la loro determinazione per iscritto con riferimento al c/c 10559/0 e dunque, posto che la giurisprudenza in ossequio al disposto dell’art. 1284 c.c. è ormai granitica nell’affermare che – in tema di interessi nei contratti bancari – la relativa convenzione è nulla quando il relativo tasso risulti non determinabile e non controllabile in base ai criteri in detta convenzione oggettivamente indicati, opera tra le parti nel caso di specie la sostituzione della clausola difforme da una norma imperativa con il dettato della norma imperativa medesima ex art. 1419 c.c.

Gli interessi perciò sono stati calcolati dal c.t.u. nella misura del tasso legale ex art. 1284 c.c. fino al 08.07.1992; successivamente con l’entrata in vigore della Legge n. 154 del 17.02.1992, gli interessi sono stati calcolati con il criterio stabilito dall’art. 117 n. 7 D.lvo. 385/93, ovvero con il così detto “tasso bot” (cfr. pag. 8 e 9 della relazione peritale).

Corretto appare il criterio interpretativo per cui il tasso sostitutivo indicato dall’art. 117 comma 7 lettera a) è stato applicato nella misura nominale minima dei bot per le operazioni in favore della Banca e nella misura nominale massima dei bot per le operazioni a favore del cliente in ragione della natura eminentemente sanzionatoria, a carico della Banca, della norma medesima.

Per quanto concerne invece il c/c _________ il CTU ha dato atto di avere fatto applicazione del tasso di interesse contrattualmente previsto come risultante dalla documentazione versata in atti (doc. 6 parte convenuta) validamente pattuito per iscritto. La dedotta violazione della Legge 108/196 è risultata, invece, del tutto indimostrata considerando l’assoluta genericità della contestazione con cui gli opponenti non hanno fatto riferimento né al periodo in cui sarebbe stato superato il “tetto soglia” del tasso degli interessi debitori applicati al rapporto, né al tasso applicato effettivamente, né alla categoria di operazioni presa a riferimento per la valutazione di usurarietà. L’attrice contesta ancora l’illegittima applicazione della clausola di commissione di massimo scoperto. Come è noto, la c.m.s. è stata diversamente definita o individuata – limitandosi alle due accezioni principali e più diffuse – come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo, oppure come la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l’utilizzo di una determinata somma, a volta oltre il limite dello stesso affidamento. Il termine commissione di massimo scoperto non è quindi riconducibile ad un’unica fattispecie giuridica, sicché l’onere di determinatezza della previsione contrattuale delle c.m.s. deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell’effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo “peso” economico; in mancanza di ciò l’addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.

Ebbene venendo al caso di specie le commissioni di massimo scoperto vanno escluse, in ogni caso, perché la banca non ha provato la specifica pattuizione per iscritto della commissione stessa né degli elementi che concorrono a determinarla sulla base dei principi sopra espressi; il calcolo del saldo del rapporto bancario de quo è stato, di ragione, epurato dei relativi effetti.

Egualmente nei documenti contrattuali versati in atti dalla convenuta non risultano indicate le spese di gestione/chiusura del conto che, nel ricalcolo, pertanto devono essere azzerate. Venendo alla rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente ritiene il Tribunale che debba farsi riferimento ai risultati della CTU (con la precisazione che segue), avuto riguardo alla correttezza dei conteggi effettuati, e perché formulati nel rispetto dei principi sopra esposti, in quanto basata:

– sull’esclusione di qualunque forma di capitalizzazione degli interessi in ottemperanza al disposto dell’art. 1283 dalla data di apertura del conto al 30.6.2000 – sulla capitalizzazione trimestrale in base alla delibera CICR 9.2.2000, dal 1.7.2000 alla chiusura del conto

– sull’eliminazione degli interessi ultralegali non pattuiti e sull’applicazione dei tassi ex art. 117 TUB con riferimento al c/c 10599/0 e con applicazione dei tassi di interessi contrattualmente pattuiti con riferimento al c/c 10599/5 – sull’eliminazione della commissione di massimo scoperto e delle spese di gestione/tenuta conto non validamente pattuite

Alla luce di tali risultati, dato atto che il saldo del c/c _________ come ricalcolato è stato girato sul conto corrente 10599/5 come avvenuto in effetti nel corso del rapporto bancario, il saldo di quest’ultimo conto corrente deve essere rideterminato in € 180.603,90 a credito del correntista alla data del 30.6.2003.

Non è stato possibile per il CTU, sulla base della documentazione a disposizione, effettuare conteggi per il periodo successivo sino alla chiusura del conto (24.7.2003 – doc. 12 parte convenuta), sicché per tale periodo, spettando l’onere della prova all’attore, non sono stati ricalcolati interessi né si è proceduto a depurare il conto da spese periodiche.

Il saldo finale documentato dalla banca a tale data è pari a € 239,64 a debito del correntista. In definitiva, recepito il conteggio effettuato dal CTU e tenuto conto del saldo finale dichiarato dalla Banca, la convenuta deve essere condannata al pagamento di € 180.363,45 (pari alla differenza del saldo ricalcolato dal CTU e il saldo finale indicato dalla banca) oltre interessi decorrenti dalla data della domanda al saldo. Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (dovendosi includere tra le spese anche i costi di CTP sostenuti dall’attrice). Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 570/2011 RG ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa – in accoglimento della domanda proposta da M. Emilio titolare della ditta individuale M. EMILIO ARTE E A., ricalcolato il saldo effettivo dei conti corrente _________ e _________ intercorrenti tra M. EMILIO ARTE E A. e la Banca Popolare di Intra scrl, alla data di estinzione del conto _________ (sul quale risulta essere stata girato il saldo di chiusura del conto _________) 24.7.2003, con esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sino al 30.6.2000, nonché degli interessi ultralegali non pattuiti relativamente al c/c _________, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese di tenuta conto, condanna la VENETO BANCA scpa,

in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare a favore dell’attore la somma di € 180.363,45, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo. Condanna la convenuta a rifondere a favore di parte attrice le spese di lite che liquida in € 12.200 per competenze e € 2.223,21 per spese, oltre accessori come per legge.

Pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, a carico della convenuta.

Verbania 24.4.2013

Il Giudice Claudio Michelucci

 

 

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TERMINI DI COSTITUZIONE DELLE PARTI DEL PROCESSO D’INGIUNZIONE IN SENSO LATO

Sommario: 1. Premessa: la continuità procedimentale tra la fase monitoria ed il giudizio di opposizione. – 2. L’impostazione tradizionale del problema dei termini di costituzione delle parti del procedimento d’ingiunzione in senso lato. – 3. Nostra opinione: riferibilità all’opponente del termine di costituzione del convenuto previsto dall’art. 166 c.p.c.

1. Premessa: la continuità procedimentale tra la fase monitoria ed il giudizio di opposizione. Il processo d’ingiunzione (artt. 633-656 c.p.c.) rappresenta indubbiamente, tra i procedimenti speciali (e non solo tra quelli previsti dal libro IV del vigente codice di rito civile) (1), lo strumento più utilizzato nella prassi.
(1) Le più esaurienti sistemazioni dell’eterogenea categoria dei procedimenti speciali previsti dal vigente codice di rito civile (procedimenti “che non hanno altro in comune se non la loro ‘specialità’, ossia la loro divergenza da un non meglio definito modello di procedimento normale”: MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, III, Torino, 1997, 177) ci sembrano quelle compiute recentemente da TOMMASEO, Appunti di diritto processuale civile. Nozioni introduttive, Torino, 1993, 17 ss. (il quale muove dalla distinzione tra “procedimenti a rito speciale” e “procedimenti speciali di cognizione”) ed in passato da ROCCO, Trattato di diritto processuale civile, VI, 1, Torino, 1962, 5 ss. Sul processo d’ingiunzione come processo speciale v. paradigmaticamente lo stesso ROCCO, Trattato di diritto processuale civile, VI, 1, cit., 123 ss. Sui procedimenti speciali “decisori” (aventi, cioè, natura di tutela giudiziale cognitiva idonea a dar luogo al giudicato formale e sostanziale sui diritti o status ai sensi degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. e tra i quali può entro certi limiti annoverarsi pure il procedimento de quo) v. particolarmente LANFRANCHI, Profili sistematici dei procedimenti decisori sommari, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1987, 88 ss. Non senza ragione, infine, si è rilevato che “tanto il termine ‘speciale’, quanto il termine ‘sommario’, per come sono usati dal codice di procedura alla soglia del libro quarto, hanno nella sistematica propria del codice, un significato eminentemente negativo e residuale, del tutto irrilevante per l’interprete” (NICOLETTI, Note sul procedimento ingiuntivo nel diritto positivo italiano, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1975, 945 ss., 949).
IL CASO. it Sezione II – Dottrina, opinioni e interventi documento n. 218/2010

1 novembre 2010 Sezione II – Dottrina, opinioni e interventi
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Com’è noto, tale processo [convenzionalmente qualificabile d’ingiunzione in senso lato (2)] si estrinseca: a) nel procedimento monitorio (o d’ingiunzione in senso stretto), costituito dal “complesso degli atti processuali compresi fra il ricorso per ingiunzione (art. 638) e la notificazione del ricorso stesso e del decreto d’ingiunzione (art. 643), ovvero fra il ricorso ed il decreto di rigetto della domanda di ingiunzione (art. 640)” (3); b) nel giudizio di opposizione, iniziato dall’atto ex art. 645 c.p.c. [o 650: opposizione tardiva (4)] e concluso dalla sentenza che decide l’opposizione con il suo rigetto oppure con il suo accoglimento (totale o parziale: art. 653). Può ormai considerarsi espressione di “diritto vivente” quell’orientamento giurisprudenziale che, nell’escludere l’autonomia del giudizio di opposizione rispetto al precedente procedimento svoltosi inaudita altera parte, riconosce apertis verbis l’unitarietà tra la fase monitoria e quella di opposizione, nel senso che le stesse fanno parte di un unico processo, nel quale “la domanda è proposta col ricorso per ingiunzione e l’opposizione sostituisce la comparsa di risposta assumendone il contenuto e la funzione” (5). (2) SCIACCHITANO, Ingiunzione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XXI, Milano, 1971, 505 ss., 506, 521. (3) GARBAGNATI, Il procedimento d’ingiunzione, Milano, 1991, 31. (4) Sulle caratteristiche dell’opposizione tardiva v. specialmente BALBI, Inattività dell’intimato ed esecutorietà del decreto di ingiunzione, in Riv. dir. proc., 1979, 40 ss., 49 ss. (5) Così Cass. civ. 11 febbraio 1995, n. 1552. Sul tema v. esemplificativamente Cass. civ. 1° febbraio 2007, n. 2217: “Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall’opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l’arco del procedimento e tenendo in considerazione l’esito finale della lite. Nel liquidare tali spese, il giudice può bensì escludere dal rimborso quelle affrontate dalla parte vittoriosa per chiedere il decreto di ingiunzione, qualora mancassero le condizioni di ammissibilità di tale domanda, ma non viola affatto il disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c. qualora ritenga di non farlo, lasciandole a carico della parte opponente che, all’esito del giudizio, è rimasta soccombente sulla pretesa dedotta in lite. A maggior ragione il giudice può lasciare le spese della fase monitoria a carico della parte ingiunta, allorquando la revoca del decreto ingiuntivo sia dipesa dal pagamento della somma recata dal decreto monitorio nel corso del giudizio di opposizione”. Nello stesso senso v. pure Cass. civ. 18 novembre 2003, n. 17440: “Il giudizio introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo costituisce una struttura procedimentale essenzialmente unitaria, sicché il giudice deve pronunciarsi sulle spese sopportate lungo tutto l’arco del procedimento, con esclusivo riferimento all’esito finale della lite, ferma restando la facoltà di escludere le spese riguardanti la fase monitoria, ove riconosca che la domanda di ingiunzione è
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E’ ben vero che talvolta è stata espressamente riconosciuta al giudizio oppositivo pure la natura di procedimento di impugnazione del decreto ingiuntivo, ma di recente tale riconoscimento viene operato solamente (ed apoditticamente) per affermare il carattere funzionale ed inderogabile della competenza del giudice dell’opposizione (6) oppure per postulare l’inammissibilità di un’opposizione proposta soltanto per denunciare vizi della fase monitoria, senza contestazioni sulla pretesa creditoria fatta valere col ricorso (7).
stata proposta in carenza delle condizioni di richieste. (Nella specie, in applicazione del riferito principio la Suprema corte ha cassato la sentenza gravata nella parte in cui questa aveva posto a carico del ricorrente per ingiunzione le spese del procedimento monitorio, ancorché lo stesso, in esito al giudizio, fosse rimasto totalmente vincitore)”. In termini analoghi v.. tra le più recenti Cass. civ. 26 ottobre 2000, n. 14126; Cass. civ. 18 ottobre 2002, n. 14818; Cass. civ. 23 settembre 2004, n. 19126. Si inseriscono nello stesso filone anche quelle pronunce che a proposito dell’opposizione parlano di “prosecuzione” (Cass. civ. 11 giugno 1993, n. 6531; Cass. civ. 11 febbraio 1995, n. 1552) o di “continuazione orizzontale” (Cass. civ. 30 marzo 1998, n. 3316) o di “ulteriore sviluppo” (Cass. civ. 7 aprile 1987, n. 3355; Cass. civ. 26 marzo 1991, n. 3258) del giudizio già pendente ed iniziato con il ricorso del creditore. (6) V. Cass. civ., Sez. un., 8 ottobre 1992, n. 10984: “La competenza del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo è inderogabile, come sono funzionalmente inderogabili tutte le competenze del giudice dell’impugnazione; di conseguenza, qualora l’opponente proponga una domanda riconvenzionale eccedente la competenza per valore del giudice adito, quest’ultimo deve provvedere alla separazione delle cause, trattenendo quella di opposizione (di sua competenza esclusiva) e rimettendo la domanda riconvenzionale al giudice competente per valore, salvo sospendere il giudizio di opposizione – ove ricorrano i presupposti dell’art. 295 c.p.c. – fino alla definizione della causa pendente innanzi all’altro giudice”. Negli stessi termini la coeva Cass. civ., Sez. un., 8 ottobre 1992 n. 10985. Conf. tra le più recenti (dopo il componimento del precedente contrasto giurisprudenziale operato da Cass. civ., Sez. un., 8 ottobre 1992, n. 10984 e n. 10985) Cass. civ. 19 giugno 1993, n. 6838; Cass. civ. 23 giugno 1995, n. 7129; Cass. civ. 6 aprile 1996, n. 3241; Cass. civ. 21 giugno 1996, n. 5737; Cass. civ. 25 settembre 1997, n. 9418; Cass. civ. 9 settembre 1998, n. 8914; Cass. civ. 13 dicembre 1999, n. 13950; Cass. civ. 13 novembre 2000, n. 14703; Cass. civ, Sez. un., 18 luglio 2001, n. 9769; Cass. civ. 12 febbraio 2002, n. 2011; Cass. civ. 23 maggio 2003, n. 8165; Cass. civ. 29 marzo 2004, n. 6267; Cass. civ. 16 novembre 2004, n. 21687; Cass. civ. 17 marzo 2006, n. 6054; Cass. civ. 20 settembre 2006, n. 20324. Sul tema in discorso v. per tutti VULLO, La domanda riconvenzionale, Milano, 1995, 368 ss. (7) Cfr. Cass. civ. 10 aprile 1996, n. 3319, nella cui motivazione si legge che, poiché “il giudizio di opposizione si sovrappone a quello sulla legittimità del decreto, … l’impugnazione non può essere dedotta solo per fare accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se almeno non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”. Nello stesso senso v. pure Cass. civ., Sez. un., 30 dicembre 1991, n. 14017: “L’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, prevista dall’art. 650 c. p. c. in caso di irregolarità della sua notificazione, non può esaurirsi in una denuncia di tale irregolarità, perché siffatta denuncia, ove non sia accompagnata da contestazioni sulla pretesa creditoria, e non sia quindi indirizzata all’apertura del giudizio di merito (nonostante il decorso del termine all’uopo fissato),
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Del resto, la tesi postulante la natura impugnatoria dell’opposizione si espone ad obiezioni, che riteniamo insuperabili. A questo proposito osserviamo quanto segue. Nel nostro ordinamento giuridico “il termine di impugnazione è la qualificazione generica dei molteplici rimedi che sono dati contro gli atti giuridici” (8). Alla stregua di questa lata nozione si può sicuramente (e genericamente) affermare che l’opposizione de qua si risolve in uno strumento impugnatorio rispetto alla precedente ingiunzione: così come, del resto e per esempio, l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. rappresenta un’impugnazione del titolo esecutivo (9), il reclamo al collegio ex art. 178, 2° comma, c.p.c. costituisce un’impugnazione dell’ordinanza dichiarativa dell’estinzione del processo (10) e le azioni di nullità o di annullamento ex artt. 1421 e 1441 c.c. integrano rimedi impugnatori contro le invalidità del contratto (11). Se, invece, in subiecta materia si vuole (come si deve!) parlare di impugnazione per postulare l’assimilabilità dell’opposizione de qua ai mezzi

non è atta ad alcun risultato utile per l’opponente, nemmeno con riguardo alle spese della fase monitoria”. Analogamente Cass. civ. 22 gennaio 1997, n. 668: “Il principio per cui la notificazione effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c. in assenza dei presupposti necessari per l’applicazione di tale disposizione è nulla ma non è giuridicamente inesistente comporta che qualora la notificazione eseguita con modalità di cui alla norma sopraindicata abbia ad oggetto un decreto ingiuntivo l’opposizione dell’intimato esplica effetto sanante della pregressa nullità, sicchè ove l’opponente si limiti a dedurre l’inefficacia del decreto a norma dell’art. 644 c.p.c. senza contestare ulteriormente la pretesa fatta valere in via monitoria, l’inammissibilità dell’opposizione, per difetto di interesse, rende inammissibile, sotto lo stesso profilo, l’appello proposto contro la sentenza che abbia deciso sull’opposizione e il ricorso per cassazione contro quest’ultima”. E’ evidente come tali decisioni siano espressione del principio secondo cui “il giudice del gravame in tanto può decidere la causa nel merito, in quanto le questioni di merito siano state debitamente e ritualmente dedotte” (cfr. Cass. civ. 8 ottobre 1957, n. 3643; Cass. civ. 26 giugno 1980, n. 4012; Cass. civ. 8 agosto 1987, n. 6799; Cass. civ. 22 aprile 1989, n. 1934; Cass. civ. 4 ottobre 1991, n. 10389; Cass. civ. 27 aprile 1994, n. 4018; Cass. civ. 9 marzo 1995, n. 2735), sul quale v. BALENA, La remissione della causa al primo giudice, Napoli, 1984, 316 ss. (8) Così SATTA, Diritto processuale civile, , Padova, 1973, 352, il quale precisa ancora: “impugnare, infatti, non significa altro, latinamente, che contrastare, attaccare, e quindi l’impugnazione non ha in sé e per sé alcuna tipicità”. (9) Cfr. ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, III, Napoli, 1957, 337 ss. (10) Cfr. GIANNOZZI, Il reclamo nel processo civile, Milano, 1968, 275 ss. (11) Cfr. CALIFANO-PERAGO, Le impugnazioni civili, Torino, 1999, 2, dove si considera “di comune evidenza che genericamente” la parola impugnazione “sia riferibile anche ad atti di natura sostanziale”.
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di impugnazione in senso tecnico ex artt. 323 ss. c.p.c., l’equazione opposizione-impugnazione non risulta più corretta (12). Tale equazione, invero, si espone a severe obiezioni (13). Infatti: A) se essa fosse esatta, non sarebbe possibile “spiegare l’inizio della pendenza della causa al momento della notificazione del decreto” ex art. 643, 3° comma, c.p.c. (14), posto che “l’opposizione dovrebbe essa stessa (cioè la notificazione dell’atto che la introduce, cioè la notificazione della citazione) determinare quella pendenza, se tale pendenza prima non c’era” (15); B) il voler trovare un riscontro della natura impugnatoria dell’opposizione nella previsione del deposito per il caso soccombenza ex art. 651 c.p.c., analogamente a quanto previsto dall’art. 364 rispetto al ricorso per cassazione e dall’art. 398 per la domanda di revocazione (16), a sua volta, non solo non ha più senso a seguito dell’abrogazione delle predette norme ex art. 1 l. 18 ottobre 1977, n. 793, ma rappresenta pure un argomento “monco” specialmente nella prospettiva di chi
(12) La natura di impugnazione in senso tecnico dell’opposizione è sostenuta specialmente da GARBAGNATI, Il procedimento d’ingiunzione, cit., 144 (“La competenza per l’opposizione è funzionale ed inderogabile, tale essendo più in generale la competenza per le impugnazioni”), 195 ss. (dove si postula l’applicazione analogica dell’art. 332 c.p.c., “se il decreto d’ingiunzione è stato pronunciato contro una pluralità di debitori in solido, dei quali uno soltanto abbia proposto opposizione”: contra ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, III, cit., 74), 221 (dove si invoca un’applicabilità analogica dell’art. 336, 2° comma, c.p.c “vecchio testo”); e da LORENZETTO PESERICO, Opposizione a decreto ingiuntivo e competenza, in Riv. dir. civ., I, 1993, 759 ss., 799-800 (per affermare l’inderogabilità della competenza del giudice dell’opposizione e la conseguente inammissibilità di una translatio iudicii in applicazione degli artt. 34 ss. c.p.c.), 801 [dove si afferma la competenza del … collegio a decidere l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal presidente del tribunale, in applicazione estensiva dell’art. 48, n. 1, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 come sostituito dall’art. 88 l. 26 novembre 1990, n. 353 (successivamente sostituito, peraltro, dall’art. 14 d.lgs 19 febbraio 1998, n. 51): ma quell’affermazione, che si prestava comunque a censure di irragionevolezza, deve dirsi oggi superata dall’art. 350, 1° comma, c.p.c. come sostituito dall’art. 74 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, secondo cui davanti al tribunale l’appello (limitato alle sentenze del giudice di pace) è trattato e deciso dal giudice monocratico]. (13) Esporremo qui di seguito alcune obiezioni di carattere generale, alle quali nondimeno è possibile aggiungerne altre di natura particolare (riguardanti, cioè, le singole tesi che attribuiscono all’opposizione a decreto ingiuntivo la funzione e/o la qualificazione propria di specifici mezzi d’impugnazione: impugnazione di tipo sostitutivo, impugnazione di tipo rescindente, impugnazione di tipo eliminatorio e impugnazione c.d. processuale): v. in argomento VIGNERA, La relazione strutturale tra procedimento monitorio e giudizio di opposizione, in Riv. dir. proc., 2000, 720 ss., 755 ss. (14) Così esattamente FRANCHI, La litispendenza, Padova, 1963, 175. (15) NICOLETTI, Note sul procedimento ingiuntivo nel diritto positivo italiano, cit., 991. (16) Così sostiene GARBAGNATI, Il procedimento d’ingiunzione, cit., 169.
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ritiene che “l’opposizione a decreto ingiuntivo costituisce, al pari dell’appello, un mezzo di gravame” (17): nessun deposito per soccombenza, invero, era previsto per la procedibilità dell’appello; C) non è, poi, per nulla esatto (o, comunque, non lo è più) affermare che il potere ex art. 648 c.p.c. “si giustifica soltanto … scorgendo nell’opposizione un mezzo di impugnazione del decreto, avente natura di gravame” (18): quel potere, difatti, ha oggi il suo pendant nell’art. 186 ter, 2°comma, c.p.c. e, al pari del primo, trova la sua giustificazione nella ratio acceleratoria e deflattiva comune a tutte le ipotesi di provvedimenti anticipatori di condanna (19); D) quest’ultimo rilievo consente pure di raccogliere (per così dire) la sfida lanciata da chi ha affermato che, “chiunque neghi all’opposizione la natura di impugnazione del decreto d’ingiunzione ha l’onere di precisare … le ragioni, per cui l’esito del giudizio che si svolge in seguito all’opposizione ed i provvedimenti giurisdizionali in esso emanati vengono direttamente ad incidere sull’efficacia del decreto ingiuntivo” (20): ben potendosi replicare a questo ragionamento non solo che la sopravvivenza del decreto ingiuntivo alla proposta opposizione “non rappresenta altro che un dato orientamento della politica giudiziaria” (21); ma soprattutto che l’incidenza diretta della sentenza definitiva del giudizio di opposizione sulla sorte del decreto ingiuntivo [recte: la sua conferma con acquisizione di vis esecutiva (nel caso di sentenza di rigetto dell’opposizione: art. 653, 1° comma, c.p.c.) ovvero la sua caducazione (nell’ipotesi di sentenza di accoglimento della medesima: arg. ex art. 653, 2° comma)] costituisce semplicemente una delle possibili modalità di regolamentazione dei rapporti tra provvedimento anticipatorio e sentenza di merito (17) GARBAGNATI, Il procedimento d’ingiunzione, cit., 136. (18) GARBAGNATI, Il procedimento d’ingiunzione, cit., 177. (19) Per l’assimilazione dell’ordinanza ingiuntiva ex art. 186 ter c.p.c. al decreto ingiuntivo v. per tutti CONTE, Provvisoria esecuzione (parziale) ex art. 648 c.p.c. tra disciplina dell’art. 186 ter c.p.c. e regolamento di giurisdizione, in Riv. dir. proc., 1998, 505 ss., 523 ss. Riconducono il decreto ingiuntivo alla categoria della tutela anticipatoria non cautelare, per esempio, CARRATTA, Profili sistematici della tutela anticipatoria, Torino, 1997, 180 ss.; e MANDRIOLI, La caducazione dei c.d. accertamenti anticipati per effetto della pronuncia di primo grado ancorchè non esecutiva, in Riv. dir. civ., 1961, II, 518 ss., 527. (20) GARBAGNATI, Il procedimento d’ingiunzione, cit., 129-130. (21) Come osserva giustamente NICOLETTI, Note sul procedimento ingiuntivo nel diritto positivo italiano, cit., 1004. Tutto ciò trova riscontro nel fatto che tale sopravvivenza non si ha nel caso dello speculare istituto dell’opposizione a decreto penale di condanna (cfr. art. 464, 3° comma, ultima parte, c.p.p., cui pur si suole riconoscere la natura di impugnazione (v. tra le più recenti Cass. pen. 19 maggio 2004, n. 26278, De Angelis).
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(modalità, più esattamente, alternativa a quella dell’assorbimento del provvedimento anticipatorio nella sentenza di merito ovvero a quella della sostituzione del primo con la seconda); E) non è più proponibile, infine, il preteso parallelismo tra l’art. 653, 1° comma, c.p.c. (nella parte in cui fa riferimento alla definitiva esecutività del decreto in caso di estinzione del giudizio di opposizione) e l’art. 338 c.p.c. (22), perché, estintosi il relativo processo, anche l’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. è soggetta al medesimo regime di immutabilità ed incontestabilità divisato dall’art. 653, 1° comma, c.p.c. [art. 186, 4° co., c.p.c.. (23)].

2. L’impostazione tradizionale del problema dei termini di costituzione delle parti del procedimento d’ingiunzione in senso lato. Una volta evidenziata la continuità procedimentale esistente tra la fase monitoria ed il giudizio di opposizione e/o la loro appartenenza ad un unico processo, risultano – a nostro avviso – impostate erroneamente le “antiche e recenti” discussioni sui termini di costituzione delle parti di quel processo (24). Queste discussioni prendono le mosse dall’art. 645, 2° comma, c.p.c., secondo cui “in seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti alla metà”. Dominante per decenni (in dottrina ed in giurisprudenza) è stata l’opinione, secondo cui la norma predetta, “in quanto sprovvista di sanzione, si limiterebbe a conferire all’opponente una semplice facoltà, di cui egli sarebbe libero di avvalersi a meno” (25); di tal che “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, i termini di costituzione sono quelli ordinari, secondo quanto stabiliscono gli art. 165 e 166 c. p. c. (22) Per tale parallelismo v. GARBAGNATI, Il procedimento d’ingiunzione, cit. 208. (23) Si deve qui ricordare che anche all’ordinanza ingiuntiva divenuta esecutiva per sopravvenuta estinzione del processo (art. 186 ter, 4° comma, c.p.c.) o per mancata costituzione successiva del destinatario contumace (art. 186 ter, 5° comma, c.p.c.) viene dalla prevalente dottrina riconosciuta autorità di cosa giudicata (per le varie opinioni v. CONTE, L’ordinanza di ingiunzione nel processo civile, Padova, 2003, 235 ss.): la tesi, osteggiata in passato da Cass. civ. 17 luglio 1998, n. 6595, è stata invece recentemente avallata con dovizia di argomenti da Cass. civ. 6 giugno 2006, n. 13252. (24) Per un esame di altre conseguenze tecniche della suddetta ricostruzione v. VIGNERA, La relazione strutturale tra procedimento monitorio e giudizio di opposizione, cit., 768 ss. (25) VALITUTTI-DE STEFANO, Il decreto ingiuntivo e la fase di opposizione, Padova, 2008, 377, cui si rinvia per altre indicazioni bibliografiche.
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rispettivamente per l’attore e per il convenuto, quando l’opponente assegni alla controparte il termine ordinario di comparizione o un termine maggiore; qualora, invece, si avvalga della facoltà, in base all’ultimo comma, art. 645 c. p. c., di dimezzare il termine di comparizione, assegnando al convenuto in opposizione un termine a comparire inferiore a quello ordinario, è ridotto alla metà il termine a lui stesso assegnato per la costituzione dall’art. 165 c. p. c.” (26). Senza séguito (27), invece, è rimasta per lungo tempo la tesi (assolutamente aderente, del resto, alla lettera della legge) di un autorevole studioso, secondo cui, attesa la riduzione dei termini di comparizione disposta dall’art. 645, 2° comma, ultima parte, c.p.c. ed in virtù del generico richiamo alle norme del procedimento ordinario ex art. 645, 2° comma, prima parte, c.p.c., trova “applicazione il principio enunciato dagli art. 165 e 166, con riferimento all’ipotesi contemplata dall’art. 163 bis, 2° comma: e cioè, che alla riduzione fino alla metà del termine di comparizione deve accompagnarsi” sempre la riduzione dei termini di costituzione; di guisa che “il termine per la costituzione dell’opponente è di soli cinque giorni” ex art. 165 c.p.c. (28). Con la sentenza 9 settembre 2010 n. 19246, tuttavia, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno bruscamente cambiato orientamento, recependo l’impostazione di quell’isolata dottrina testè ricordata e scrivendo: “Ritengono le sezioni unite che esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso i termini a comparire siano ridotti a metà”.
(26) Così Cass. civ. 7 aprile 1987, n. 3355; nello stesso senso v. Cass. civ. 27 novembre 1998, n. 12044; Cass. civ. 15 marzo 2001, n. 3752; Cass. civ. 20 novembre 2002, n. 16332. Tale orientamento giurisprudenziale è stato espressamente considerato “diritto vivente” da Corte cost. 22 luglio 2009, n. 230, con la quale è stata per l’ennesima volta disattesa la questione di legittimità costituzionale (della superiore interpretazione) dell’art. 645, comma 2, c.p.c. Su tale quaestio legimitatis v. VIGNERA, Il giusto processo d’ingiunzione, in BODRITOFIORENTIN-MARCHESELLI-VIGNERA, Giusto processo e riti speciali, Milano, 2009, 67 ss., 110 ss. Sulla stessa questione v. ultimamente Corte cost. 6 maggio 2010, n. 163 (27) L’unico precedente conforme in giurisprudenza è rappresentato da Cass. civ. 10 gennaio 1955, n. 8. (28) Così GARBAGNATI, Il procedimento d’ingiunzione, cit., 169 ss. Analogamente PAJARDI, Il procedimento monitorio, Milano, 1991, 87.
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Questa pronuncia ha innescato un immediato dibattito sulle ricadute del nuovo principio di diritto sui giudizi di opposizione già pendenti (29). Ma non è nostra intenzione partecipare ad esso.

3. Nostra opinione: riferibilità all’opponente del termine di costituzione del convenuto previsto dall’art. 166 c.p.c.

Anticipando idee che ci riserviamo di approfondire in altra sede, oggi vogliamo solo suggerire una diversa impostazione del problema relativo all’individuazione dei termini di costituzione delle parti del procedimento d’ingiunzione in senso lato, Nel porre codesto problema, invero, è usuale l’assegnazione all’opponente della qualità di attore in senso formale ed all’opposto della qualità di convenuto in senso formale: di guisa che, conseguentemente, il termine per la costituzione del primo (l’opponente-attore in senso formale) sarebbe quello ex art. 165 c.p.c. ed il termine per la costituzione del secondo (l’opposto-convenuto in senso formale) sarebbe quello ex art. 166 c.p.c. Una corretta impostazione del problema in discorso, invece, a nostro avviso deve poggiare su tre basi: a) intravedere nell’art. 645, 1° comma, prima parte, c.p.c. (“in seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme ordinarie davanti al giudice adito”) una norma volta a “riequlibrare” la posizione del debitore-ingiunto, al quale dopo la fase monitoria (svoltasi senza la sua partecipazione) “deve essere garantito che il procedimento iniziatosi con il ricorso per ingiunzione venga a svolgersi con le forme previste per il procedimento ordinario di primo grado, ossia offrendogli le stesse possibilità che gli sarebbero state assicurate se il
(29) Dottrina e giurisprudenza di merito sembrano propendere unanimemente per l’applicazione del seguente principio di diritto enunciato da Cass. civ. 2 luglio 210, n. 15812: “Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, va escluso che abbia rilevanza preclusiva l’errore della parte la quale abbia fatto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata, al tempo della proposizione dell’impugnazione, giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, e che la sua iniziativa possa essere dichiarata inammissibile o improcedibile in base a forme e termini il cui rispetto, non richiesto al momento del deposito dell’atto di impugnazione, discenda dall’overruling; il mezzo tecnico per ovviare all’errore oggettivamente scusabile è dato dal rimedio della rimessione in termini, previsto dall’art. 184 bis cod. proc. civ. (ratione temporis applicabile), alla cui applicazione non osta la mancanza dell’istanza di parte, dato che, nella specie, la causa non imputabile è conosciuta dalla corte di cassazione, che con la sua stessa giurisprudenza ha dato indicazioni sul rito da seguire, ex post rivelatesi non più attendibili”.
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creditore avesse agito in via ordinaria” (30) [fatte salve, ovviamente, le “deviazioni” rispetto al rito ordinario espressamente previste dalla legge (v. ad esempio artt. 647, 653, 654, 2° comma, c.p.c), le quali (“deviazioni”) peraltro vanno come tali interpretate restrittivamente (al pari di tutte le norme “che fanno eccezione a regole generali”: v. art. 14 preleggi]; b) assegnare all’art. 645, 2° comma, ultima parte c.p.c. (che prevede il dimezzamento degli ordinari termini di comparizione previsti dall’art. 163 bis c.p.c.), non tanto la funzione di accelerare lo svolgimento del giudizio di opposizione (31), quanto (e soltanto) quella di “allineare” il termine di comparizione all’effettiva posizione processuale dell’opposto (che è attore in senso – quanto meno – sostanziale), il quale ha avuto modo di preparare tutte le sue difese già prima del deposito del ricorso per ingiunzione ed il quale potrà pure dopo “controreplicare” all’opponente all’udienza di trattazione (v. art. 183, 5° comma, c.p.c.) e/o nei termini concessigli a quell’udienza dal giudice istruttore (v. art. 183, 6° comma, c.p.c.): di tal che sarebbe incongrua e/o ingiustificata la previsione in suo favore degli ordinari termini di comparizione [divisati dall’art. 163 bis c.p.c. in funzione delle esigenze difensive del convenuto in senso proprio (o sostanziale che dir si voglia]; c) affermare che il creditore-ricorrente-opposto ed il debitore-ingiuntoopponente sono, rispettivamente, l’attore ed il convenuto non solo dal punto di vista sostanziale (come si è soliti dire), ma anche da quello formale: come coerentemente impone di concludere la concezione
(30) Così BALBI, “Ingiunzione (procedimento di)”, in Enc. giur., XVII, Roma, 1997, 3. Già prima LIEBMAN, Il principio del contraddittorio e la Costituzione, in Riv. dir. proc., 1954, II, 128 ss. aveva scritto che la proposizione dell’opposizione consente al debitore di “ristabilire il contraddittorio momentaneamente sospeso e provvedere alla sua difesa in condizioni che non si discostano da quelle normali di ogni altro giudizio”. (31) SATTA, Commentario al codice di procedura civile, IV, 1, Milano, 1968, 83 osservava esattamente al riguardo che la norma “è priva di valore sostanziale perché il termine di comparizione è stabilito dall’opponente, che può assegnare il termine che vuole, anche superiore al minimo”. Né servirebbe dire che “il più rapido svolgimento del giudizio di opposizione” deriverebbe dal conseguente dimezzamento (pure) dei termini di costituzione dell’opponente (in tal senso GARBAGNATI, Il procedimento d’ingiunzione, cit., 171-172, secondo cui non solo alla mancata costituzione dell’opponente, ma pure alla sua costituzione tardiva conseguirebbe l’esecutività del decreto prevista dall’art. 647 c.p.c.: tesi recepita costantemente dalla giurisprudenza). Invero, l’esperienza insegna che, in caso di opposizione meramente dilatoria, l’opponente … non si costituisce affatto! Di guisa che il dimezzamento dei termini di costituzione si risolve soltanto in un ingiustificato aggravamento della posizione processuale dell’opponente, che intende effettivamente contrastare la pretesa del creditore-ricorrente-opposto.
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(oggi prevalente) dell’unitarietà procedimentale tra la fase monitoria e la fase oppositiva e della comunanza dell’azione (ordinaria di condanna) sottostante alle due fasi (32);
(32) V. VIGNERA, La relazione strutturale tra procedimento monitorio e giudizio di opposizione, cit., 769 ss., dove osservavamo: “Da questa ricostruzione discendono (per quanto paradossali possano sembrarne alcune) le seguenti conseguenze: A) perfezionatasi la notificazione dell’atto di opposizione, il creditore-ricorrente ed il debitoreopponente sono, rispettivamente, l’attore ed il convenuto non solo dal punto di vista sostanziale (come si è soliti dire), ma anche da quello formale; B) non è mai configurabile una contumacia del creditore-opposto , la cui costituzione è già avvenuta con il deposito del ricorso ex art. 638 c.p.c.; C) costituitosi l’opponente, non si iscrive una nuova causa nel registro generale, né si forma un nuovo fascicolo, ma si inseriscono, in quello già esistente, gli atti dell’opposizione; D) la notificazione del ricorso produce bensì la litispendenza ex art. 643, ultimo comma, c.p.c., ma gli effetti della litispendenza stessa decorrono ex tunc dal momento del deposito del ricorso; E) l’onere della prova incombe sul creditore in quanto parte che “vuol far valere un diritto in giudizio” (art. 2697, comma 1, c.c.); F) i requisiti di ammissibilità ex art. 633 c.p.c. condizionano soltanto la pronuncia dell’ingiunzione, emessa la quale essi hanno esaurito la loro funzione; G) pertanto (e non essendo l’opposizione un’impugnazione dell’atto-decreto ingiuntivo), la loro mancanza è irrilevante nel giudizio oppositivo, all’esito del quale il giudice è tenuto a confermare comunque l’ingiunzione, nel caso che la “sottostante” pretesa creditoria risulti fondata; H) in questo stesso caso, la mancanza delle condizioni ex art. 633 c.p.c. può avere un’efficienza limitata alla statuizione sulle spese processuali, potendo il giudice avvalersi del potere ex art. 92, comma 1, c.p.c. ed escludere dalla ripetizione (perché sostanzialmente superflue) le spese sostenute dal creditore nella fase monitoria; I) qualora l’opponente si limitasse ad eccepire l’insussistenza di una di codeste condizioni, la sua opposizione dovrebbe essere senz’altro (non dichiarata inammissibile, come fa certa giurisprudenza postulante la natura impugnatoria dell’opposizione, ma) rigettata nel merito, dovendosi al suo comportamento processuale assegnare il significato di ammissione (o non contestazione) dei fatti costitutivi allegati dal creditore; L) dichiarata l’incompetenza del giudice dell’ingiunzione (e conseguentemente dell’opposizione: art. 645, comma 1, c.p.c.), il decreto ingiuntivo non deve essere revocato (potendosi tutt’al più sospendere o – meglio – revocare la sua eventuale provvisoria esecutorietà) perché la riassunzione della causa ex art. 50 c.p.c. determinerebbe la prosecuzione dello stesso processo ingiuntivo (in senso lato) svoltosi innanzi al giudice incompetente, con la conservazione di tutti gli atti compiuti nel processo originariamente instaurato; M) esclusa la qualificazione dell’opposizione come impugnazione del decreto ingiuntivo (e, quindi, la natura funzionale della competenza stabilita dall’art. 645, comma 1, c.p.c.), non vi è alcun ostacolo per ammettere la possibilità che il giudizio di opposizione trasmigri ad altro giudice in applicazione degli artt. 34 ss. c.p.c.”. Ci piace rimarcare come gran parte delle nostre conclusioni si ritrovano nella motivazione di Cass. civ., Sez. un., 1° ottobre 2007, n. 20596, secondo cui “l’art. 643, 3° comma, c.p.c. deve interpretarsi nel senso che la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso”.
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In questa più corretta prospettiva, non si può fare a meno di esprimere completa adesione alla tesi, secondo cui il termine per la costituzione dell’opponente è quello divisato per il convenuto dall’art. 166 c.p.c.: e cioè, di almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione indicata nell’atto introduttivo. Infatti, “tale è … il termine di cui l’opposto deve poter godere per ritrovarsi in una posizione non deteriore rispetto a quella in cui si troverebbe che, avendo proposto una domanda secondo le forme ordinarie, debba poter replicare alle difese del convenuto tempestivamente costituito” (33). Va da sé, naturalmente, che nell’ambito della superiore ricostruzione non si pone il problema del termine di costituzione del creditore-ricorrente-opposto. Infatti: a) “nei procedimenti contenziosi che iniziano con ricorso … si verifica un’inversione logica e cronologica, rispetto a quelli in cui la domanda si propone con citazione, nella successione del rapporto delle parti tra loro e del rapporto parti-giudice, nel senso che si determina per primo il rapporto cittadino-giudice, per il solo fatto della presentazione del ricorso, ed in un momento successivo, con la notificazione del ricorso e del decreto, si instaura il contraddittorio tra le parti; ne consegue che in tali procedimenti si configura del tutto inutile una costituzione dell’attore ai sensi dell’art. 165 c. p. c., per cui l’attore, depositando il ricorso, non ha l’onere di presentare la nota di iscrizione a ruolo, ma solo quello di effettuare il deposito in cancelleria di cui all’art. 38 disp. att. c. p. c., mentre il cancelliere deve formare il fascicolo d’ufficio ed iscrivere l’affare nel ruolo generale ai sensi dell’art. 36 disp. att. c. p. c.” (34); b) pertanto, attesa l’unitarietà procedimentale tra la fase monitoria ed il giudizio di opposizione, già al momento del deposito del ricorso ex art. 638 c.p.c. il ricorrente-opposto deve considerarsi costituito in
(33) RONCO, Struttura e disciplina del rito monitorio, Torino, 2000, 414 (a conclusione, nondimeno, di un discorso alquanto prolisso ed ispirato da esigenze più pratiche che sistematiche). Secondo questo Autore, inoltre, il termine di costituzione dell’opponente sarebbe di almeno dieci giorni prima dell’udienza di comparizione, nel caso in cui l’opponente stesso sia stato autorizzato dal presidente del tribunale ad abbreviare i termini ex art. 163 bis, 2° comma, c.p.c. (34) Cass. civ. 8 settembre 1992, n. 10291. Conf. Cass. civ. 19 aprile 1991, n. 4227; Cass. civ. 14 settembre 2004, n. 18448. In argomento v. pure Cass. civ., Sez. un., 18 giugno 1996, n. 5571; nonché con specifico riferimento al procedimento d’ingiunzione, Cass. civ., Sez. un., 1° ottobre 2007, n. 20596.
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1 novembre 2010 Sezione II – Dottrina, opinioni e interventi
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giudizio (35) [recte: in quell’unico giudizio, nel quale “la domanda è proposta col ricorso per ingiunzione e l’opposizione sostituisce la comparsa di risposta assumendone il contenuto e la funzione” (36)]; c) conseguentemente, non è mai configurabile una contumacia del creditore opposto (37). (35) Conf. BALBI, “Ingiunzione (procedimento di)”, cit., 18; CARRATTA, Profili sistematici della tutela anticipatoria, cit., 217 ss.; VALITUTTI-DE STEFANO, Il decreto ingiuntivo e la fase di opposizione, cit., 387-388 Una conferma di tale affermazione può – se si vuole – rinvenirsi nell’art. 647 c.p.c., il quale, annettendo alla mancata costituzione del solo opponente effetti assolutamente coincidenti con quelli divisati dall’art. 653, 1° comma, c.p.c. rispetto all’ipotesi di estinzione del processo di opposizione (id est: la definitiva esecutorietà del decreto), a ben considerare postula l’inapplicabilità allo stesso processo di opposizione dell’art. 307, 1° comma, prima parte, c.p.c. (“Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita … ”) proprio perché la costituzione del creditore-opposto è già avvenuta; e, anzi, finisce con il rappresentare un’applicazione dell’art. 307, 3° comma, c.p.c., che ricollega l’estinzione (tra l’altro) alla mancata prosecuzione del giudizio, ad opera della parte “onerata”, nel termine perentorio stabilito dalla legge. (36) Cass. civ. 11 febbraio 1995, n. 1552. (37) Conf. BALBI, “Ingiunzione (procedimento di)”, cit., 18; VALITUTTI-DE STEFANO, Il decreto ingiuntivo e la fase di opposizione, cit., 388. Contra tra le piu recenti Cass. civ. 18 aprile 2006, n. 8955 (“La documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell’opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte l’onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione. Ne consegue che in difetto di tale produzione, essa non entra a fare parte del fascicolo d’ufficio e il giudice non può tenerne conto. L’omessa produzione in primo grado non preclude alla parte opposta rimasta contumace in primo grado in un giudizio regolato dall’art. 345 c.p.c. nel testo previgente alla sostituzione operata dalla l. n. 353 del 1990, di produrre i documenti in appello, senza che sia necessario proporre appello incidentale ove il giudizio di primo grado sia stato definito con la conferma della pretesa posta a base dell’ingiunzione”); ed in dottrina RONCO, Struttura e disciplina del rito monitorio, p. 450-451, il quale dalle norme in tema di riassunzione ex artt. 125 disp. att. c.p.c. e 303, ultimo comma, c.p.c. ritiene “di poter ricavare il principio per cui l’onere di costituirsi in giudizio sorge in relazione ad ogni (grado o) fase processuale che si presenti come eventuale rispetto all’atto che ha concluso (il grado o) la fase precedente” [il che tuttavia sembra eccessivo, posto che la stessa giurisprudenza in tema di riassunzione è sul punto incoerente: cfr. Cass. civ. 1° dicembre 1998, n. 12191 (“Alla luce del collegamento della disposizione contenuta nell’art. 303 c.p.c. con quella di portata generale di cui all’art. 125 disp. att. c.p.c., la parte destinataria dell’atto di riassunzione ha l’onere di rinnovare la costituzione pena la declaratoria di contumacia, anche in caso di precedente costituzione, con la conseguenza che va esclusa la possibilità di riproposizione dell’impugnazione incidentale in sede di riassunzione, dovendo considerarsi sufficiente la manifestazione della volontà di conservarne gli effetti”), i cui assunti sembrano smentiti Cass. civ. 23 settembre 2003, n. 14100 (“In tema di riassunzione del processo interrotto, i soggetti già costituiti nella fase precedente all’interruzione, i quali, a seguito della riassunzione ad opera di altra parte, si presentino all’udienza a mezzo del loro procuratore, non possono essere considerati contumaci, ancorché non abbiano depositato nuova comparsa di costituzione, atteso che la riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest’ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa”)].

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