Separazione consensuale, come cambia dopo la Riforma Cartabia

Tra le modifiche apportate dalla Riforma Cartabia al Codice di procedura civile, vi sono anche alcuni aspetti procedurali della separazione consensuale.

Tale tipo di separazione fino al 27 febbraio 2023 era disciplinata dall’art. 706 e seg. c.p.c., dal 28 febbraio la separazione consensuale – assieme ai procedimenti a domanda congiunta – sarà disciplinata dall’art. 473 bis.51 , inserito nel Libro II, Titolo IV-bis, Capo III, Sezione II del c.p.c., che disciplina le nuove norme del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie.

Se ancor oggi, La domanda di separazione personale dei coniugi dal 28 febbraio, si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte (mentre prima si proponeva al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio).

Dal 28 febbraio 2023 il ricorso dovrà essere sottoscritto anche dalle parti e dovrà contenere:

– il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell’attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;

– il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all’indicazione della procura;

– la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonderà, con le relative conclusioni;

– dovrà altresì indicare l’esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Al ricorso dovrà essere allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.

– Nel ricorso dovranno essere, tra l’altro, fornite indicazioni relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.

Con il ricorso le parti potranno anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali.

Le parti potranno avvalersi della facoltà di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte, ma dovranno farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando eventuali documenti relativi agli accertamenti svolti e alle informazioni assunte, nonché saranno tenuti a depositare eventuali provvedimenti relativi al minore emessi dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.

A seguito del deposito, il presidente fisserà l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e disporrà la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprimerà il proprio parere entro tre giorni prima della data dell’udienza.

All’udienza il giudice sentirà le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il giudice potrà sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione riguardante:

  1. le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  2. la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
  3. gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni

Il collegio provvederà con Sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti.

Se gli accordi dovessero essere in contrasto con gli interessi dei figli, convocherà le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetterà allo stato la domanda.

Una volta ottenuta la sentenza di separazione, il divorzio potrà essere richiesto dopo sei mesi, che decorrono dalla comparsa dei coniugi dinanzi al giudice relatore (finora era il Presidente del Tribunale) – o dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione assistita da avvocati, oppure dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso dinanzi all’ufficiale dello stato civile.

Il nuovo articolo 473 bis.49 c.p.c. prevede che negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti potranno proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tali domande, però, saranno improcedibili fino a quando la sentenza che pronuncia la separazione personale non sarà passata in giudicato.

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Come cambia il processo civile dopo il d.lgs 10 ottobre 2022, n. 149 c.d. Riforma Cartabia

Dal 1° gennaio 2023, anche per i procedimenti civili già pendenti davanti al Tribunale, alla Corte d’Appello e alla Corte di cassazione, il giudice può disporre che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte.

Tale possibilità viene meno quando bisogna escutere testimoni o quando all’udienza si renda necessaria la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pm e dagli ausiliari del giudice (artt. 127, c. 3, 127 -bis, 127-ter e 193, c. 2, c.p.c., nonché art. 196-duodecies delle disp. att. cpc).

Sempre dal 1° gennaio 2023 entrano in vigore le disposizioni recanti la modifica della disciplina del ricorso per cassazione, che trovano applicazione ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023. Tuttavia, gli artt. 372, 375, 376, 377, 378, 380, 380-bis, 380-bis-1, 380-ter, 390 e 391-bis c.p.c. si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali NON è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

Inoltre il 1° gennaio 2023 è entrata in vigore anche la disposizione recante il rinvio pregiudiziale (art. 363-bis cpc), che si applica anche ai giudizi di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.

La regola generale,  resta quella per cui la Riforma civile Cartabia entrerà in vigore a partire dal 28 febbraio 2023.

Modifiche in tema di notificazioni

Obbligo della notifica a mezzo PEC qualora il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi, ovvero abbia eletto domicilio digitale a norma del d.lgs. n. 82/2005.

All’art. 147 c.p.c. sono stati aggiunti due nuovi commi, che prevedono che le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari e che si perfezionano in momenti diversi per il notificante e per il destinatario.

Giudizio di primo grado: modifiche al procedimento di cognizione davanti al tribunale e nuovo rito semplificato

L’atto di citazione oltre a dover essere chiaro, specifico e sintetico, in virtù dei principi generali di chiarezza e sinteticità introdotti dal legislatore della riforma per tutti gli atti processuali (art. 121 c.p.c. e art. 46 delle disp. att. c.p.c.), deve contenere due nuove formule.

La prima, ricorre solo nel caso in cui la domanda è sottoposta a condizione di procedibilità: nell’atto di citazione bisogna dare atto che la domanda è soggetta ad una specifica condizione di procedibilità e che tale condizione è stata soddisfatta, allegando, il verbale negativo di conciliazione.

La seconda formula invece deve essere inserita nella parte dell’atto di citazione dedicata alla vocatio in ius: un nuovo avvertimento che l’attore deve fare al convenuto e cioè che “la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza di parte”.

Nella redazione dell’atto di citazione occorre poi prestare attenzione ai nuovi termini processuali.

Rimodulato il termine che deve intercorrere tra il giorno della notifica dell’atto citazione e quello dell’udienza di prima comparizione, allungandolo ad almeno 120 giorni liberi.

Modificato anche il termine previsto per la costituzione del convenuto: 70 giorni prima dell’udienza indicata nell’atto di citazione.

Il legislatore della riforma ha poi modificato lo svolgimento della prima udienza al fine di raggiungere l’obiettivo concordato in sede europea di durata ragionevole del processo:

infatti, prima dell’udienza di comparizione ex art. 183 c.p.c., le parti dovranno depositare le c.d. memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. che, nella sostanza, coincidono con le attuali memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.

A pena di decadenza, le memorie integrative devono essere depositate nei seguenti termini:

la prima memoria, almeno 40 giorni prima dalla data dell’udienza di comparizione;

la seconda memoria, almeno 20 giorni prima dalla dell’udienza di comparizione;

infine la terza, almeno 10 giorni prima dalla data dell’udienza di comparizione.

L’udienza di prima comparizione (art. 183 c.p.c.) ha un nuovo volto:

le parti devono comparire personalmente; la mancata comparizione, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi dell’art. 116, c. 2, c.p.c.

Nella prima udienza di comparizione il giudice deve interrogare liberamente le parti, chiedere i chiarimenti necessari sulla base dei fatti allegati e procedere con il tentativo obbligatorio di conciliazione. Qualora il tentativo di conciliazione dia esito negativo, il giudice, nella stessa udienza, può provvedere sulle istanze istruttorie, oppure può riservarsi ed emettere successiva ordinanza.

All’esito dell’udienza di comparizione, se è stata raggiunta la prova dei fatti costitutivi della domanda e quando le difese del convenuto risultano manifestamente infondate, il giudice può, adottare, previa istanza di parte, ordinanza di accoglimento della domanda (art. 183-ter c.p.c.). Allo stesso modo, se, all’esito della prima udienza di comparizione, la domanda dell’attore sia manifestamente infondata o quando non è stata sanata la nullità dell’atto di citazione, il giudice può, su istanza di parte, adottare ordinanza di rigetto della domanda (art. 183-quater c.p.c.).

Entrambe le ordinanze possono essere adottate solo su istanza di parte e nelle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto diritti disponibili; mentre solo l’ordinanza di accoglimento è reclamabile ex art. 669-terdecies c.p.c.

All’udienza di trattazione il giudice, “valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria” e sentite le parti, potrebbe disporre con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del nuovo rito semplificato, che con la riforma trova una nuova collocazione nel c.p.c.

Il rito semplificato, infatti, a far data dal 28 febbraio 2023, non sarà più disciplinato dall’art. 702-bis ma dagli artt. 281-decies c.p.c. e ss. in forza dei quali il ricorso a tale rito alternativo è possibile sia “quando i fatti di causa non sono controversi”, sia quando “la domanda è fondata su prova documentale o è di pronta soluzione o richiede un’’istruzione non complessa”.

In mancanza di tali circostanze, all’esito della prima udienza di comparizione, il giudice fissa l’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova.

Esaurita l’istruttoria, si apre la fase decisoria.

Il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, fissa l’udienza, a trattazione scritta, per la rimessione in decisione (o al collegio) ed assegna alle parti tre termini perentori:

fino a 60 giorni prima dell’udienza, per il deposito di note scritte contenenti le sole precisazioni delle conclusioni;

fino a 30 giorni prima dell’udienza, per il deposito delle comparse conclusionali;

fino a 15 giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica.

In alternativa alla trattazione scritta, due schemi: quello della trattazione mista per la quale è sempre necessaria l’istanza di parte e quello della trattazione orale.

In caso di trattazione mista, il giudice dispone lo scambio delle sole note di precisazione delle conclusioni e delle comparse conclusionali. Viene meno, quindi, lo scambio delle memorie di replica.

In caso di trattazione scritta, occorre distinguere tra le cause di competenza del tribunale in composizione monocratica e le cause di competenza del tribunale in composizione collegiale.

Per le prime, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e fissa l’udienza per la discussione orale della causa. Per le seconde, invece, il giudice istruttore assegna un termine per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine per il deposito di note conclusionali.

Modifiche per i procedimenti davanti al giudice di pace

E’ stata elevata la soglia per le cause relative a beni mobili fino a € 10.000 euro e per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti fino a € 25.000.

La novità significativa è che, per tale giudizio, verranno applicate le forme del procedimento semplificato di cognizione: la domanda deve essere proposta con ricorso, e non più con atto di citazione.

Alla prima udienza, fermo restando l’obbligo di procedere al tentativo di conciliazione, il giudice di pace deve osservare il disposto dell’art. 281 duodecies c.p.c., che prevede che si proceda all’istruttoria necessaria o si mandi la causa in decisione.

Il modello decisorio è identico a quello previsto per la decisione a seguito di discussione orale dinanzi al tribunale in composizione monocratica.

Anche per il giudice di pace troveranno applicazione le disposizioni sul processo civile telematico che però entreranno in vigore per i procedimenti instaurati successivamente al 30 giugno 2023.

Modifiche introdotte ai procedimenti davanti alla Corte d’Appello

La riforma interviene a modificare anche il giudizio di appello, al fine di assicurarne una maggiore celerità e semplificazione, eliminando strumenti processuali che non hanno dato un buon risultato nel corso del tempo. Le novità più rilevanti riguardano la eliminazione del filtro previsto dall’art. 348 bis c.p.c. e l’inserimento di un filtro di diverso tipo: la discussione orale della causa ai sensi dell’art. 350-bis c.p.c.

È stato poi attribuito un nuovo ruolo al consigliere istruttore al quale viene demandato l’espletamento di tutti gli incombenti antecedenti la fase decisoria. Il modello è analogo a quello del rito dinanzi al tribunale in composizione collegiale, in cui è riservata al collegio solo la fase decisoria in senso stretto, mentre tutte le altre fasi processuali sono trattate dinanzi al giudice istruttore.

Infine, sono state limitate le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice ai soli casi di violazione del contraddittorio.

Anche il contenuto dell’atto di appello è stato modificato (artt. 342 e 434 c.p.c.). Per le impugnazioni successive al 28 febbraio 2023 l’appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:

1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;

2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;

3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Diversamente dal giudizio di I grado non cambia il termine minimo che deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello della prima udienza: tra la notifica dell’atto di appello e il giorno dell’udienza devono intercorrere termini liberi non minori di 90 giorni se residente in Italia o di 150 giorni se residenti all’estero.

Per quanto riguarda la costituzione del convenuto, l’art. 343 c.p.c. dispone che la comparsa di risposta dell’appellato, che a pena di decadenza deve contenere l’appello incidentale, deve essere depositata entro 20 giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione in appello.

Modifiche ai procedimenti davanti alla Corte di Cassazione

Per quanto concerne il giudizio di cassazione, si prevedeve la riforma del c.d. filtro in Cassazione, con la previsione di un procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. In particolare, se il giudice (giudice filtro, in luogo della sezione filtro) ravvisa uno dei possibili suddetti esiti, lo comunica alle parti lasciando loro la possibilità di optare per la richiesta di una camera di consiglio ovvero per la rinuncia al ricorso.

Per quanto riguarda il contenuto del ricorso, deve contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione e che ciascun motivo deve fare riferimento al documento ad esso inerente e che il contenuto di tale documento deve essere richiamato nel motivo, ai fini della sua comprensibilità (art. 366 c.p.c.)

Quanto alla fase della trattazione del ricorso per cassazione, il legislatore della riforma ha riservato la trattazione dei ricorsi alla pubblica udienza, “quando la questione di diritto è di particolare rilevanza”.

Infine, con il nuovo art. 391 quater c.p.c. il legislatore della riforma ha previsto la possibilità di impugnare per revocazione le decisioni passate in giudicato, il cui contenuto sia stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli.

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ATTO DI CITAZIONE (Riforma Cartabia proc, instaurati dopo il 28.02.2023)

TRIBUNALE DI ….

ATTO DI CITAZIONE

Il Sig.  [Attore], nato a … il ….C.F. […..], residente/con sede in […],  con domicilio elettivo in […], presso lo studio dell’avv. […]  (C.F. [.…], fax […]) dal quale è rappresentato/a e difeso/a come da procura rilasciata in calce al presente atto

CITA

Il Sig. [Convenuto] [eventualmente: “in persona di.…”], residente/con sede in […], C.F. [….], a comparire dinanzi al [….], sezione ed istruttore designandi, il ….. [N.B. IL TERMINE PER COMPARIRE NON PUO’ ESSERE INFERIORE A 120 GIORNI], ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell’udienza indicata e con espresso avvertimento che la tardiva costituzione implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per ivi sentir accogliere le conclusioni nel prosieguo rassegnate.

 

OGGETTO DELLA DOMANDA

…………………………………..

 

(EVENTUALE) DICHIARAZIONE EX ART. 163, CO. 2, N. 3-BIS

Parte attrice dichiara che la domanda proposta con il presente atto è soggetta alla condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 del Decreto legislativo, 04/03/2010 n. 28 (ovvero dall’art. 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132) e che tale condizione è stata soddisfatta in quanto l’attore ha presentato Istanza di Mediazione […], come risulta dal verbale negativo allegato (doc. n.) del … .

 

FATTO

[… esporre in modo chiaro e specifico i fatti costituenti le ragioni della domanda]

 

RAGIONI DI DIRITTO

[… esporre in modo chiaro e specifico gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda]

 

CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:

in via principale: ………….

Con riserva di ulteriori domande ed eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo se l’esigenza sorge dalle difese del convenuto, nonche’ in ogni caso precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni gia’ formulate e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e produzioni documentali.

Ai sensi della L. n. 488/99 si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad euro ……… e l’importo del contributo unificato da versare all’atto di iscrizione a ruolo ammonta ad euro ………

………………….

MEZZI DI PROVA

Prove documentali

Prove costituende

[Luogo e data]

 

Avv. […]

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