RICORSO TRIBUTARIO

Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro  60 giorni dalla data di notifica dell’atto. In caso di rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti, può essere proposto dopo 90 giorni dalla domanda di restituzione (art. 21, D. Lgs. n° 546/92).

La notifica del ricorso all’ente impositore da parte del ricorrente deve avvenire a mezzo pec (art. 16 bis, c- 3, D.Lgs. 546/92) secondo le disposizioni contenute dettate dal D. M. 163/2013 e successivi decreti attuativi.

L’indicazione dell’indirizzo  PEC ha valore di elezione di domicilio a tutti gli effetti (art. 16 bis, c. 4, D.Lgs. 546/92).
La notifica del ricorso a mezzo PEC è diventata obbligatoria dal 1° luglio 2019 (art. 16-bis D.Lgs. 546/92 modificato dal D.L. 119/2018, conv. nella legge 1136/2018.

L’obbligo della notifica del ricorso a mezzo PEC non sussiste per i soggetti che non si avvalgono della difesa tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro. In tale ipotesi le notifiche sono eseguite ai sensi dell’articolo 16 del D. Lgs. n° 546/92.

Le notifiche sono eseguite ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 546/92 anche nei casi di mancata indicazione dell’indirizzo pec del difensore o della parte; qualora l’indirizzo pec non sia rinvenibile nei pubblici elenchi e infine nell’ipotesi di mancata consegna del messaggio pec per cause imputabili al destinatario (art. 16 bis, c. 2, D.Lgs. 546/92). In tale ipotesi, le notificazioni si possono fare a mezzo ufficiale giudiziario secondo le norme degli artt. 137  c.p.c e seg (art. 16 D.Lgs. 546/92, c. 2) o con spedizione postale, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, all’ente impositore che ha emanato l’atto o mediante consegna diretta da parte del ricorrente all’ufficio impositore (art. 16 D.Lgs. 546/92, c. 3).

Nei casi di notifica tramite pec, qualora non sia possibile fornire la prova della notifica o della comunicazione mediante modalità telematiche, il difensore del contribuente e il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 D.Lgs. 446/1997, provvedono ai sensi dell’art. 9, commi 1 bis e 1 ter legge 53/1994, che disciplina le notifiche in proprio degli avvocati nel settore civile, amministrativo e stragiudiziale.  In questi casi l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs. 52/2005.

Il giudizio è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (art. 18, D.Lgs. 546/92). Il ricorso può essere proposto avverso (art. 19, D.Lgs. 546/92):

  1. l’avviso di accertamento del tributo;
  2. l’avviso di liquidazione del tributo;
  3. il provvedimento che irroga le sanzioni;
  4. il ruolo e la cartella di pagamento;
  5. l’avviso di mora;
  6. l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 d.P.R. 602/1973, e succ. mod.;
  7. il fermo di beni mobili registrati (art. 86 d.P.R. 602/1973, e succ. mod.;
  8. gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2;
  9. il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
  10. il diniego o la revoca di agevolazioni tributarie o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
  11. ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle Commissioni Tributarie.

Reclamo e mediazione

Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. La procedura di reclamo/mediazione deve essere conclusa, a pena di improcedibilità del ricorso, entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica di quest’ultimo (art. 17 bis, D.Lgs. 546/92).

L’istituto del reclamo/mediazione si applica agli atti emessi dall’Agenzia delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al d.leg. 300/1999 e dagli Enti locali (art. 9, D.Lgs. 156/2015). Si applica inoltre, in quanto compatibili, anche agli atti emessi dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/97.

L’istituto non si applica alle controversie di valore indeterminabile (ad eccezione di quelle in materia catastale, di cui all’art. 2, comma 2, primo periodo) e alle controversie di cui all’art. 47 bis, relative al recupero degli aiuti di Stato.

L’istanza di reclamo/mediazione, se non diversamente specificato nell’atto impugnato, va inoltrato alla Direzione dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e, più in generale all’ente che ha emanato l’atto o ha omesso quello richiesto.  La proposizione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla notificazione dell’atto da impugnare, o 90 giorni dal rifiuto tacito dell’atto richiesto. La descritta procedura amministrativa, volta alla composizione della lite, costituisce condizione di procedibilità del ricorso, che diviene esperibile decorsi 90 giorni fissati per la conclusione della stessa. Da tale termine riprendono a decorrere i 30 giorni per la costituzione in giudizio davanti alla Commissione Tributaria e, in quella sede, all’atto del deposito del fascicolo di parte, andrà allegato il pagamento del contributo unificato. E’ espressamente prevista l’applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali (dal 1 al 31 agosto).

In seguito all’ esame istruttorio dell’istanza di reclamo/mediazione, l’ente interessato può:

  1. ritenere la proposta di mediazione completa nell’ammontare della pretesa e, per l’effetto accogliere l’istanza del ricorrente, invitando quest’ultimo a sottoscrivere l’accordo di mediazione senza formalità;
  2. ritenere non accoglibile il reclamo in tutto o in parte; in tal caso la procedura può concludersi con un provvedimento motivato espresso di rigetto ovvero con un silenzio-rifiuto che si perfeziona decorsi novanta giorni dalla presentazione del reclamo. Nell’ipotesi di provvedimento espresso di diniego o di accoglimento parziale, il ricorrente può accettare la decisione della controparte oppure decidere di costituirsi in giudizio dinanzi al giudice tributario. La costituzione in giudizio deve avvenire entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 90 giorni previsti per la definizione della procedura di reclamo-mediazione, anche se il provvedimento di rigetto del reclamo-mediazione è notificato al contribuente prima dei predetti 90 giorni (Circolare n. 1/E del 12.02.2014 Agenzia delle Entrate).

Il ricorso deve contenere l’indicazione (art 18, D.Lgs. 546/1992 art. 14, c. 3 bis,  D.P.R. 115/2002):

  1. della Commissione Tributaria cui è diretto;
  2. del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata;
  3. dell’ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
  4. dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda;
  5. dei motivi;

Il ricorso deve indicare il valore della lite e contenere la procura a un difensore o a un soggetto abilitato all’assistenza tecnica (obbligatoria quando il valore della controversia supera 3.000,00 euro, con l’obbligo anche di indicare la categoria di appartenenza del difensore, che consenta al giudice la liquidazione delle spese di lite secondo la tariffa professionale). Il difensore, o il ricorrente in caso di valore della controversia inferiore a euro 3.000,00, deve sottoscrivere sia l’originale sia le copie destinate alle controparti. L’art. 47 del D.Lgs. 546/92 riconosce, inoltre, al ricorrente la possibilità di chiedere alla Commissione Tributaria Provinciale competente la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, con istanza inserita nel ricorso o formulata con atto separato, debitamente notificato alle altre parti e depositato in segreteria. La sospensione può essere anche parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’art. 69, c. 2, del D.Lgs. 546/92.

La costituzione in giudizio del ricorrente, a pena di inammissibilità, si effettua esclusivamente mediante deposito del ricorso, previamente notificato a mezzo pec, attraverso il Sistema informativo della Giustizia Tributaria – SIGIT (art. 16 bis, c. 3, D.Lgs. 546/92), secondo le disposizioni sul processo tributario telematico dettate dal D.M. 163/2013 e dai succ. decr. attuativi.

L’art. 16 del D.L. 119/2018, modificando il comma 3 dell’art. 16 bis D.Lgs. 546/92, ha infatti disposto l’obbligo della costituzione in giudizio in primo e secondo grado con modalità telematica relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2019.

L’obbligo del deposito con modalità telematiche non vale:

a) per i soggetti che decidono di non avvalersi dell’assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro. Tuttavia se intendono avvalersi della modalità telematica ai fini della costituzione in giudizio devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare nel ricorso.
b) qualora il giudice, con provvedimento motivato, autorizzi il deposito con modalità diversa da quella telematica. Nello specifico tale autorizzazione spetta:

  • al Presidente della Commissione tributaria nella fase antecedente all’iscrizione a ruolo del ricorso/appello (esempio blocco giornaliero della funzionalità del Sigit non programmato);
  • al Presidente di Sezione nel caso di un ricorso/appello già iscritto a ruolo;
  • al Collegio nell’ipotesi in cui la questione sia sollevata in udienza.

Ne deriva che, in tali casi, il deposito del ricorso notificato può essere effettuato con la trasmissione dello stesso a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o direttamente  presso la segreteria della Commissione Tributaria adita, entro 30 giorni dalla data di notifica. In tale ipotesi resta comunque l’obbligo per l’ente impositore resistente o appellante del deposito telematico degli atti.

Contestualmente alla costituzione, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione a (NIR), scaricabile in pdf – doc NIR CTP, NIR CTR, contenente l’indicazione delle parti, del difensore, dell’atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data della notificazione. Unitamente a quanto già indicato, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, e i documenti che produce in originale o fotocopia.
Il deposito di eventuali motivi aggiunti o di altra documentazione deve avvenire sempre in modalità telematica per i soggetti obbligati, inserendo necessariamente il numero di iscrizione a ruolo.
Al fine di semplificare le attività correlate al PTT, il citato articolo 16 del D.L. n° 119/18  attribuisce il potere di certificazione di conformità sia al difensore del contribuente e sia al difensore e al dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo per la riscossione degli Enti locali, ovvero il potere di attestare la conformità delle copie degli atti e dei documenti in loro possesso in originale o in copia conforme, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale.
Analogo potere di certificazione in conformità è riconosciuto anche per gli atti estratti dal fascicolo processuale telematico formato ai sensi dell’art. 14 decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 163/2013. La copia informatica o cartacea munita dell’attestazione di conformità, come sopra descritta, equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo  informatico. L’estrazione delle copie autentiche dal fascicolo informatico è esonerata dal pagamento dei diritti di copia.
Con il medesimo D.L. 119/2018 è stata data l’interpretazione autentica all’attuale formulazione del comma 3 dell’art. 16-bis D.Lgs. 546/92 in merito ai contenziosi instaurati prima del regime obbligatorio delle modalità telematiche in vigore dal 1°luglio 2019:  le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità telematica “indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche”. Con tale interpretazione autentica si superano quelle posizioni giurisprudenziali che avevano sinora ritenuto soccombente l’Amministrazione finanziaria laddove si fosse costituita telematicamente in presenza di ricorso cartaceo del contribuente.
Le disposizioni relative alla costituzione in giudizio del ricorrente si applicano anche alla costituzione in giudizio dell’appellante.

La costituzione in giudizio della parte resistente può avvenire, entro 60 giorni dalla avvenuta notifica del ricorso, con il deposito delle controdeduzioni e degli altri documenti offerti in comunicazione, mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) secondo le  disposizioni sul processo tributario telematico D.M. 163/2013 e dai succ. decr. attuativi. Per la costituzione in giudizio del resistente valgono le stesse regole per il deposito del ricorso, ovvero l’obbligo a partire dal 1° luglio 2019 del deposito delle controdeduzioni con modalità telematiche. Nelle controdeduzioni sono esposte le proprie difese, le prove di cui intende valersi, le eccezioni processuali o di merito non rilevabili d’ufficio e l’eventuale chiamata in causa di terzi.
Il giudice tributario può tuttavia autorizzare, con provvedimento motivato, il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.
L’obbligo del deposito del ricorso in modalità telematica non sussiste per i soggetti che decidono di non avvalersi dell’assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro. Per cui la costituzione per tali soggetti avviene mediante il deposito presso la segreteria della Commissione Tributaria adita, del fascicolo cartaceo contenente le controdeduzioni, in tante copie quante sono le parti in giudizio, e i documenti offerti in comunicazione (art. 23, D. Lgs. n° 546/92). Tuttavia, qualora intendano avvalersi della modalità telematica  devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata  da indicare nel ricorso e osservare le disposizioni sul PTT.
Al fine di semplificare le attività correlate al PTT, il citato articolo 16 del D.L. n° 119/18 con la previsione dell’articolo 25-bis del D. Lgs. n° 546/92, attribuisce sia al difensore del contribuente e sia al difensore e al dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo per la riscossione degli Enti locali, il potere di certificazione della conformità degli atti, ovvero di attestare la conformità delle copie degli atti e dei documenti in loro possesso in originale o in copia conforme, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale.
Analogo potere di certificazione in conformità è riconosciuto anche per gli atti estratti dal fascicolo processuale telematico formato ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n° 163. La copia informatica o cartacea munita dell’attestazione di conformità, come sopra descritta, equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo  informatico. L’estrazione delle copie autentiche dal fascicolo informatico è esonerata dal pagamento dei diritti di copia.
Con il medesimo D.L. n° 119/2018 è stata data l’interpretazione autentica all’attuale formulazione del comma 3 dell’articolo 16 bis del D. Lgs. n° 546/92 in merito ai contenziosi instaurati prima del regime obbligatorio delle modalità telematiche in vigore dal 1° luglio 2019:  le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità telematica “indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche”. ” Con tale interpretazione autentica si superano quelle posizioni giurisprudenziali che avevano sinora ritenuto soccombente l’Amministrazione finanziaria laddove si fosse costituita telematicamente in presenza di ricorso cartaceo del contribuente.
Nel giudizio di appello, la parte resistente (soggetto privato o ente impositore) deve costituirsi in giudizio nei modi e nei termini previsti per il primo grado, depositando le relative controdeduzioni.

/ 5
Grazie per aver votato!