Memoria di costituzione e risposta ex art. 709 c.p.c.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ___________________

MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
EX ART. 709 DEL C.P.C.

(Giud. Dr./D.ssa ________ – R.G. ________ – ud. ________ 

Il/La sig./ra ________, rappresentato/a e difeso/a dall’avv. ________, come da mandato a margine della memoria ex art. 706, terzo comma c.p.c.

CONTRO

Il sig. ________, con l’avv. ________

* * * * *

All’udienza del ________ innanzi all’Ill.mo Presidente, concedeva concesso termine di giorni ________ al convenuto per il deposito di memoria di costituzione e risposta.

In ottemperanza alla suddetta ordinanza si deduce quanto segue

(sulla domanda di addebito)

Si ribadisce quanto dedotto nella memoria introduttiva, precisando che dal ________ il sig. ________ intrattiene una relazione con la sig.ra ________, per la quale è venuta meno agli obblighi morali e materiali nascenti dal matrimonio.

Riguardo a quanto ex adverso dedotto, si nega fermamente l’esistenza di una relazione sentimentale tra l’esponente ed il sig. ________, essendo gli stessi legati solo da un rapporto professionale e da una sincera amicizia, senza alcuna implicazione diversa.

(sulla casa coniugale e sull’affidamento dei figli)

Ci si riporta integralmente a quanto dedotto nel ricorso introduttivo. In particolare si ribadisce che essendo i figli minori si ritiene che il domicilio preferito debba essere presso la madre e pertanto si richiede l’assegnazione della casa coniugale alla madre.

(sulla situazione patrimoniale dei coniugi)

Il reddito del sig. ________ è di gran lunga superiore a quello dichiarato, in conseguenza dei lavori di collaborazione e degli extra pagati “in nero”. Ciò è facilmente riscontrabile dall’esame degli estratti conto bancari del ricorrente degli ultimi due anni.

Riguardo al reddito dell’esponente, la stessa negli ultimi tempi ha dovuto ridurre il proprio carico di lavoro per potersi occupare delle esigenze dei figli, anche in considerazione della non sufficiente collaborazione del padre.

Ciò premesso

CHIEDE

1) che la separazione sia pronunciata con addebito al sig. ________;

2) che siano confermati i provvedimenti relativi ai figli;

3) che la casa coniugale sia assegnata alla sig.ra ________

4) che sia disposto a carico del sig. ________ un contributo mensile per il mantenimento del coniuge nella misura di ________ mensili;

5) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa;

6) in via istruttoria, chiede l’ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:

Vero Che ella è a conoscenza della relazione sentimentale intercorrente tra il sig. ________ e la sig.ra ________?

Vero Che ha visto la sig.ra in atteggiamenti intimi con il sig. già in data ________?

Vero Che tra la sig.ra ________ ed il sig. ________ vi è un rapporto di amicizia, nato in quanto gli stessi sono colleghi di lavoro?

Si indica a teste il sig. ________;

Si producono:

1) estratti conto ultimi due anni del sig. ________;

2) buste paga ultimi 3 mesi della sig.ra ________.

________, lì ________

Avv. ________

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Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale

TRIBUNALE DI ……….

Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale

Nel procedimento pendente presso il Tribunale di ______, recante RG ______, prossima udienza ______, giudice Dott. ______

Nell’interesse di

______ nato a ______, il ______ residente in ______, via ______ (C.F.: ______) si costituisce in giudizio, in qualità di difensore di fiducia, l’ Avv. ______, del foro di ______ con studio in ______, PEC ______, Fax ______, che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito del presente atto, con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC ______

Convenuto

Contro

______, rappresentato e difeso dall’Avv. ______

Attore

***

 

Con atto di citazione notificato in data ______, l’attore evocava in giudizio il sig. ______ al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni:

_____, ______,______,______.

Letto ed impugnativamente ritenuto l’atto di citazione avverso, il sottoscritto avvocato, nel costituirsi in giudizio per ______, ne contesta integralmente il contenuto, ne chiede il rigetto, con accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, per le seguenti ragioni.

Fatto

______

______

Diritto

______

Nel merito

______

In via riconvenzionale

______

 

Tanto considerato, in fatto e in diritto, il convenuto, ______, ut supra rappresentato e difeso, formula le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, così disporre:

  1. rigettare integralmente la domanda formulata dall’attore, in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
  2. accertare e dichiarare che ______,
  3. in via riconvenzionale, condannare ______ a ______.

 

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e riservata ogni altra difesa.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002, si dichiara che, stante la proposizione della domanda riconvenzionale, il valore della presente causa è pari a euro ______, ed il contributo unificato è pari a euro ______.

In via istruttoria

Si chiede l’ammissione della prova per testi (e l’interrogatorio formale di ________) sui seguenti capitoli di prova:

______, ______,______,______.

Si indicano come testi i sig.ri: ______ e ______.

Si chiede che il giudice voglia ammettere CTU in materia di ______ volta ad acclarare che _________.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

______, ______,______.

Con riserva di dedurre ulteriori argomentazioni, precisazioni, modificazioni, deduzioni istruttorie nei termini di legge, anche alla luce delle difese di controparte.

Con osservanza.

Luogo e data ______

Avv. ______

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Contributo unificato Giudice di Pace

Gli importi del contributo unificato per l’iscrizione a ruolo delle controversie sono determinati dal D.L. 24.06.2014 n. 90.

Per le cause di valore sino ad Euro 1033, il contributo ammonta ad Euro 43.

Per le cause di valore compreso tra 1033,01 Euro e 1100 Euro,  il contributo ammonta sempre ad Euro 43, ma è necessaria anche la marca da 27 Euro.

Per le cause di valore superiore ai 1100 Euro e fino a 5200 Euro,  il contributo unificato ammonta ad Euro 98 oltre alla marca da 27 Euro

Per le cause di valore superiore a 5200,00 Euro e per le cause di valore indeterminato o indeterminabile, il contributo ammonta ad Euro 237 oltre alla marca da 27 Euro

Per l’opposizione agli atti esecutivi proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., il contributo è sempre pari ad Euro 168 oltre alla marca da 27 Euro, invece per l’opposizione agli atti esecutivi proposta in base all’art. 617 c.p.c. il contributo è determinato sulla base del valore della causa.

Per i decreti ingiuntivi e per gli accertamenti tecnici preventivi dal valore fino ad Euro 1033,00, il contributo unificato ammonta ad Euro 21,50 Euro

Per i decreti ingiuntivi e gli accertamenti tecnici preventivi di valore compreso tra 1033 e 1100 Euro, oltre al contributo di 21,50 Euro è dovuta anche la marca da bollo da 27 Euro.

Per i decreti ingiuntivi e gli accertamenti tecnici preventivi oltre i 1100,00 Euro e fino a 5200,00 Euro il contributo unificato ammonta ad Euro 49, oltre alla marca da bollo da 27 Euro.

Per gli accertamenti tecnici preventivi di valore indeterminabile, il contributo unificato ammonta ad Euro 118,50 oltre alla marca da bollo da 27 Euro

In caso di mancanza della dichiarazione di valore, l’importo del contributo diventa pari ad Euro 1466,00.

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Competenza del Giudice di pace in materia civile

La competenza del giudice di pace in materia civile è dettata dall’art. 7 c.p.c., modificato dalla Riforma Orlando (D.lgs. 116/2017) che ha ampliato le originarie competenze del giudice di pace, con entrata in vigore dal 31 ottobre 2025.

Attualmente quindi e fino al 31 ottobre 2025, il Giudice di pace è competente per le seguenti materie specificamente individuate dalla legge qualunque ne sia il valore:

  1. Apposizione di termini, ovvero quando la domanda giudiziale è volta a far apporre segni esteriori e visibili a delimitazione di un confine non conteso. Ove invece vi sia incertezza sulla delimitazione del confine, occorre esperire l’azione di regolamento di confini la cui competenza è demandata al Tribunale.
  2. Osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi. Rientrano ad esempio nella competenza del giudice di pace le domande volte a far recidere le siepi del vicino che per altezza superino il muro di confine (art. 892 c.c.).
  3. Misura e modalità d’uso dei servizi nei condomini. Si tratta di tutte quelle controversie aventi ad oggetto l’estensione del diritto di utilizzo, e le modalità di utilizzo dei servizi condominiali ma anche delle parti comuni dell’edificio (art. 1117 c.c.). Devono pertanto ritenersi escluse dalla competenza del giudice di pace quelle controversie aventi ad oggetto l’esistenza stessa del diritto di uso di un servizio condominiale, riservando al giudice di pace le sole controversie in cui l’esistenza del diritto sia pacifica ma ne siano controverse l’estensione e le modalità. Sono ricomprese nella competenza del giudice di pace anche le impugnazioni delle delibere assembleari aventi ad oggetto la misura o la modalità d’uso dei servizio del condominio.
  4. Controversie tra detentori, possessori o proprietari di immobili di civile abitazione, aventi ad oggetto le immissioni di fumo, calore, esalazioni, rumori, propagazioni che superino la normale tollerabilità. Sono escluse dalla competenza del giudice di pace, le cause aventi ad oggetto immissioni causate dalla produzione industriale, agricola, o commerciale.
  5. Controversie aventi ad oggetto interessi e accessori per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali e assistenziali. Tale competenza è stata introdotta dalla L.69/2009 art. 45 comma 1 lett. c). Sono escluse dalla competenza del giudice di pace le cause in cui la domanda sugli interessi e gli accessori si cumula con quella di pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali, la cui competenza è invece riservata in via esclusiva al Tribunale in funzione di giudice del lavoro.
  6. Opposizione ai verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada;
  7. Opposizione alle sanzioni amministrative sulla detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale di cui all’art. 75 Dpr 309/90.

Inoltre, il giudice di pace è competente, con limitazioni di valore, per le seguenti controversie:

8. Controversie aventi ad oggetto beni mobili entro il valore di Euro 5.000,00, salvo che non sussista la competenza per materia di altro giudice (come ad esempio in materia di crediti di lavoro, dove è sempre competente il tribunale in funzione di giudice del lavoro). Si tratta sia dei giudizi di cognizione che dei procedimenti monitori. Sono esclusi invece i giudizi in fase cautelare ex art. 669 ter c.p.c. ed  i giudizi in fase di esecuzione per i quali è competente per materia il tribunale ex art. 9 comma 2 c.p.c.. Sono di competenza del giudice di pace invece i procedimenti di istruzione preventiva fino al valore di 5000,00 Euro.

9. Controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti fino al valore di Euro 20.000,00.

10. Opposizione alle ordinanze ingiunzioni di cui alla L. 689/1981 (sugli illeciti amministrativi) fino al valore di Euro 15.493,71, ad eccezione del caso in cui vengano applicate sanzioni diverse dalla sanzione pecuniaria, e ad eccezione delle materie riservate al Tribunale dall’art. 22 bis della predetta legge, ovvero: tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro,  previdenza e assistenza obbligatoria, tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette, igiene degli alimenti e delle bevande, valutaria, antiriciclaggio.

Con l’entrata in vigore della Riforma Orlando d.lgs 116/2017 ovvero dal 31 ottobre 2025, le competenze del giudice di pace saranno ampliate anche alle seguenti controversie:

  • Controversie aventi ad oggetto beni mobili: il limite di valore salirà da 5 mila Euro a 30 mila Euro. Nel limite di 30 mila Euro inoltre il giudice onorario di pace si occuperà anche delle controversie aventi ad oggetto l’usucapione di beni immobili e i diritti reali, il diritto di accessione, il diritto di superficie, il riordinamento della proprietà rurale (libro terzo, titolo secondo, capo secondo, sezione seconda c.c.)
  • Controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti: la competenza per valore salirà dagli attuali 20 mila Euro fino a 50 mila Euro.
  • Saranno attribuite al Giudice di pace tutte le controversie condominiali ai sensi dell’art. 71 quater disp.att. c.c., quelle in tema di luci, stillicidio e acque, occupazione e invenzione, specificazione unione e commistione, servitù prediali, possesso (v. l’art. 27 D.gls. 116/2017).
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Atto di pignoramento immobiliare

Il creditore procedente, Sig./ra ……….. nato/a a ……., il ……, codice fiscale ………………… rappresentato/a e difeso/a, giusta procura alle liti in calce/a margine del presente atto/dell’atto di precetto, dall’Avv. …………., codice fiscale …………………, pec: ………., fax: …….. , presso il cui studio in …… via …………. è elettivamente domiciliata,

premesso che

– in data ..… l’istante ha notificato a ………… (debitore esecutato) atto di precetto a pagare la complessiva somma di euro …. ., in virtù di …………. (titolo esecutivo), notificato il ………., contestualmente e prima al suddetto atto di precetto;

– ad oggi il termine di ……..(almeno dieci giorni) fissato per l’adempimento è scaduto senza che il debitore abbia provveduto al pagamento, pertanto il/la Sig./ra ………..… (creditore procedente) intende procedere alla soddisfazione esecutiva del proprio credito.

Tanto premesso,

dichiara

di voler sottoporre a pignoramento immobiliare, ex art. 555 e ss. c.p.c., i seguenti beni immobili/diritti reali immobiliari relativi ai beni di seguito individuati: …..… (indicazione esatta, con gli estremi richiesti dal codice civile per l’individuazione dell’immobile ipotecato, dei beni e diritti immobiliari da sottoporre ad esecuzione).

Luogo, data

Avv. ……………….…

 

 

Ad istanza dell’Avv. ………, in qualità di difensore del/la Sig./ra …………..(creditore procedente), io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’U.N.E.P. presso il Tribunale di ………………,

visti:

– il titolo esecutivo costituito da …….. emesso dal …… il …… notificato al debitore il …….… ;

– l’atto di precetto notificato a ……… (debitore esecutato), il ………, a pagare la somma di euro …….…;

ho pignorato

i beni immobili/diritti immobiliari sopradescritti, di cui risulta titolare il Sig. ……….. (debitore esecutato), i relativi accessori, pertinenze e frutti;

ho ingiunto

al Sig. ……………. (debitore esecutato), residente in …….., via ………, n. …, codice fiscale ……………..…, ai sensi dell’art. 492 primo comma c.p.c., di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito della Sig.ra … (creditore procedente) i beni assoggettati all’espropriazione e i frutti di essi;

ho invitato

il Sig. …………….. (debitore esecutato), residente in ……, via ……………, n. …, codice fiscale ……………………., ad effettuare presso la cancelleria del Tribunale di … la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario, con l’avvertimento che in mancanza o in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso Tribunale;

ho avvertito

il Sig. …………………… (debitore esecutato), residente in …….., via ………….., n. …, codice fiscale …………………., che:

ai sensi dell’ art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena d’inammissibilità, depositi in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma dell’art. 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale;

ai sensi dell’art. 615 secondo comma, terzo periodo c.p.c., l’opposizione all’esecuzione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

E ho notificato il presente atto consegnandone copia conforme al Sig. …………………… (debitore esecutato), residente in………………., via …………………….., n. … a mani di/ a mezzo del servizio postale

Luogo, data

L’Ufficiale Giudiziario

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Pignoramento immobiliare

Gli artt. da 555 a 598 c. p.c., disciplinano il pignoramento immobiliare, mentre gli art. da 474 a 512 c.p.c., contengono i principi generali in materia di esecuzione forzata.

Il D.L. n. 135/2018, conv. con mod. dalla L. n. 12/2019 ha introdotto importanti modifiche.

Il pignoramento immobiliare può aver luogo solo in virtù di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo esecutivo, cambiale …) che attesti l’esistenza di un diritto del creditore certo, liquido ed esigibile (art. 474 c.p.c.).

Dopo la notifica al debitore del titolo esecutivo e del relativo atto di precetto, intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo, entro un termine  non inferiore a 10 giorni (salvo le ipotesi di adempimento immediato di cui all’art. 482 c.p.c.). Appunto decorsi i 10 giorni dalla notifica del precetto, occorre predisporre ex art. 555 c.p.c. il pignoramento immobiliare, mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto che dovrà contenere i tradizionali requisiti di qualsiasi atto di parte (art. 125 c.p.c.):

  • indicazione dei beni e diritti immobiliari che si intende sottoporre ad esecuzione, inserendone gli estremi richiesti dal cod. civ. per individuare l’immobile ipotecato (natura dell’immobile, destinazione urbanistica, comune di appartenenza, numero di partita catastale o delle mappe censuarie e almeno tre confini);
  • ingiunzione al debitore (art. 492, c. 1 c.p.c.), di astenersi dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito indicato i beni oggetto di espropriazione e i relativi frutti.

L’atto di pignoramento dev’essere consegnato all’ufficiale giudiziario competente unitamente alla copia uso trascrizione, affinchè provveda alla notifica al debitore e alla trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Attività che può essere compiuta anche dal creditore procedente.

Eseguita l’ultima notificazione l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore o al suo avvocato l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione che gli è stata restituita dal Conservatore dei Registri Immobiliari.

Con il pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a percepire alcun compenso (art. 559 c. 1, c.p.c.), solo in ipotesi residuali (art. 559 c.p.c.), ovvero quando:

  • abita l’immobile;
  • il giudice dell’esecuzione ravvisa l’inutilità della custodia in ragione della particolare natura dei beni pignorati (art. 559 c. 4 c.p.c.).

Di regola, la qualifica di custode, è quindi attribuita ad un soggetto diverso dal debitore.

Ciò accade:

-ad istanza dal creditore pignorante o di un creditore intervenuto;

-se l’immobile non è occupato dal debitore;

-se il debitore, nominato custode, è inadempiente rispetto agli obblighi cui è soggetto;

-con la pronuncia dell’ordinanza con cui è autorizzata o delegata la vendita, se il debitore era stato nominato custode.

Come detto la L. 12/2019 ha modificato l’art. 560 c.p.c., che disciplina le modalità di custodia dei beni pignorati, il quale si applica alle procedure espropriative immobiliari iniziate con pignoramenti notificati a partire dal 13 febbraio 2019.

Focalizzando l’attenzione sulle procedure successive al 13.02.2019, tra le modifiche apportate: la previsione, secondo cui  il debitore e i familiari con lui conviventi non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quando:

  • è ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti;
  • l’immobile non è adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione per colpa e dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare;
  • il debitore viola gli altri obblighi posti a suo carico;
  • l’immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.

In questi casi il giudice, sentiti il custode e il debitore, può ordinare la liberazione dell’immobile. Quando l’immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell’art. 586 c.p.c.”.

La disciplina del 2019 si snoda quindi su un doppio binario, a seconda che l’immobile pignorato sia abitato o meno dal debitore e dai suoi familiari. Nel primo caso il giudice ordina la liberazione dell’immobile sentiti il custode e il debitore stesso solo se ricorrono le condizioni di cui al comma 6; diversamente l’immobile resta occupato fino alla pronuncia del decreto di trasferimento.

Dal momento in cui l’ufficiale giudiziario restituisce al creditore o al suo avvocato le copie dell’atto notificato e la nota di trascrizione, questi hanno 15 giorni per iscrivere a ruolo il pignoramento a pena di inefficacia.

L’iscrizione a ruolo avviene depositando presso la cancelleria del Tribunale competente la nota di iscrizione a ruolo con le copie conformi, attestate dall’avvocato, del titolo esecutivo, del precetto e dell’atto di pignoramento notificato, nonché la nota di trascrizione.

Il cancelliere, ricevuto il deposito e verificatane la regolarità, forma il fascicolo d’ufficio dell’esecuzione assegnandole un numero di ruolo.

Entro 5 giorni dal pignoramento, il creditore pignorante che ha interesse a procedere con la vendita deve notificare ai creditori titolari di un diritto di prelazione sul bene risultante da pubblici registri, un avviso contenente l’indicazione del creditore pignorante, del credito per cui si procede, del titolo e dei beni pignorati (art. 489 c.p.c.).

In difetto di prova di tale notifica il giudice dell’esecuzione non potrà provvedere  sull’eventuale istanza di vendita. La vendita del bene pignorato può essere chiesta con istanza presentata dal creditore pignorante o da qualsiasi creditore intervenuto, purchè munito di titolo esecutivo (art. 567 c.p.c). Istanza può presentarsi dopo il decorso del termine di 10 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, e non oltre 45 giorni dal pignoramento stesso, altrimenti questo perde efficacia (art. 497 c.p.c.). In tal caso il giudice dell’esecuzione pronuncia ordinanza con cui dispone la cancellazione della trascrizione e il conservatore dei Registri Immobiliari provvederà in tal senso su presentazione dell’ordinanza (art. 562 c.p.c.).

Entro 60 giorni dal deposito dell’istanza di vendita il creditore procedente deve allegarvi la documentazione ipocatastale: l’estratto del catasto e i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei 20 anni precedenti la trascrizione del pignoramento (art. 567 c.p.c.). Tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

Il termine per il deposito della documentazione ipocatastale può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell’esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori 60 giorni. La proroga può essere disposta anche dal giudice quando ritiene che la documentazione necessiti di un’integrazione, assegnando al creditore altri 60 giorni per completarla.

Se la proroga non ha luogo o la documentazione non è integrata nei termini, il giudice dell’esecuzione, anche d’ufficio, dichiara l’inefficacia, sentite le parti, del pignoramento per l’immobile per il quale non è stata depositata la documentazione, disponendo la cancellazione della trascrizione del pignoramento (art. 562 comma 2 c.p.c.).

Se non ci sono altri beni pignorati, il giudice dichiara inoltre l’estinzione del processo esecutivo .

A questa ipotesi di inefficacia si aggiungono quelle già menzionate.

Dunque, il pignoramento è inefficace nel caso di:

  • mancata iscrizione a ruolo entro 15 giorni dalla data di restituzione dell’atto di pignoramento notificato da parte dell’ufficiale giudiziario (art. 557, comma 2 c.p.c.);
  • mancato deposito dell’istanza di vendita entro 45 giorni dal pignoramento (art. 497 c.p.c.).;
  • mancato deposito della documentazione ipocatastale nei termini (in difetto di proroga) o mancata integrazione entro il termine prorogato.

A seguito dell’istanza di vendita ed entro 15 giorni dal deposito della documentazione ipocatastale, il giudice dell’esecuzione nomina un esperto (incaricato di relazionare circa la situazione giuridica del bene e di stimarlo) e fissa l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori che hanno ricevuto l’avviso ex art. 498 c.p.c. e che non sono intervenuti nel procedimento. Tra la data del provvedimento e quella fissata per l’udienza non possono intercorrere più di 90 giorni. Salvo il caso di interventi tardivi (artt. 565 e 566 c.p.c.), il creditore pignorante e i creditori intervenuti (art. 499 c.p.c.) depositano, entro 30 giorni dall’udienza, un atto sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, dove è indicato l’ammontare del credito residuo per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso e delle spese sostenute fino all’udienza. Se l’atto non viene depositato, il credito dovuto al creditore procedente e ai creditori intervenuti è fissato, ai fini della liquidazione, nell’importo indicato nell’atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi legali e delle spese successive.

All’udienza di comparizione le parti:

  • possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita;
  • devono proporre le opposizioni agli atti esecutivi, a pena di decadenza, se non sono già decadute dal diritto di proporle.

Se ci sono opposizioni il Tribunale decide con sentenza e il giudice dell’esecuzione disporrà poi la vendita con ordinanza.

Se non ci sono opposizioni il giudice pronuncia ordinanza con cui, alternativamente:

  • fissa la vendita del bene (con incanto o senza), stabilendone modalità di esecuzione e tempi;
  • delega le operazioni di vendita (senza incanto e con incanto) ad un professionista (avvocato, notaio, commercialista), stabilendo il luogo ed il termine per il loro svolgimento e le modalità della pubblicità (art. 591 bis c.p.c.), ove ciò non sia pregiudizievole per gli interessi delle parti.

La vendita del bene può avvenire all’incanto (c.d. vendita all’asta) o senza incanto.

La vendita senza incanto (che con la riforma del 2005 è divenuta passaggio preliminare obbligatorio per poter procedere alla vendita con incanto), ha inizio con la pubblicazione dell’avviso di vendita da parte del cancelliere, contenente l’indicazione:

  • degli estremi richiesti dal codice civile per l’individuazione dell’immobile pignorato;
  • del valore dell’immobile, determinato a norma dell’art. 568 c.p.c.;
  • del sito internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima;
  • del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con l’avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del Tribunale a chiunque vi abbia interesse.

Chiunque, tranne il debitore e le persone indicate all’art. 1471 c.c., può formulare offerte per l’acquisto dell’immobile pignorato e può farlo personalmente o tramite procuratore legale, presentando in cancelleria una dichiarazione contenente l’indicazione:

  • del prezzo offerto;
  • delle tempistiche e delle modalità di pagamento;
  • di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta.

L’offerta d’acquisto è irrevocabile, salvo che:

  • il giudice ordini l’incanto;
  • siano trascorsi 120 giorni dalla sua presentazione e non sia stata accolta.

L’offerta è inefficace:

  • se perviene oltre il termine fissato nell’ordinanza di vendita;
  • se è inferiore di oltre 1/4 al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita;
  • se l’offerente non presta una cauzione pari ad almeno 1/10 del prezzo offerto.

La vendita si svolge in modo diverso a seconda che via sia una sola offerta o più.

Se l’offerta è unica il giudice sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.

Se questa è pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita viene accolta.

Se invece è inferiore al valore predetto ma in misura non superiore ad 1/4, il giudice può disporre la vendita:

  • se ritiene che non vi sia una seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita;
  • se non sono state presentate istanze di assegnazione.

Se vi sono più offerte il giudice invita in ogni caso gli offerenti ad una gara sull’offerta più alta.

Procede però all’assegnazione del bene:

  • se sono state presentate istanze in tal senso e
  • se il prezzo indicato nella miglior offerta o in quella presentata per prima, oppure il prezzo all’esito della gara è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita.

A conclusione della vendita vengono emanati due decreti:

  • decreto di vendita, con cui il giudice dispone modo e termine per il versamento del prezzo;
  • decreto di trasferimento (emanato dopo che è stato versato il prezzo), con cui il giudice trasferisce la proprietà del bene all’aggiudicatario (art. 586 c.p.c.).

Se invece il prezzo non è versato a norma del decreto di vendita, il giudice dichiara la decadenza e adotta i provvedimenti di cui all’art. 587 c.p.c. (nuovo incanto).

Quando ricorrono giustificati motivi il giudice dell’esecuzione può disporre, nell’ordinanza di vendita, il versamento rateale del prezzo entro un termine non superiore a 12 mesi (art. 569 c. 3 c.p.c.). L’aggiudicatario, ammesso al pagamento rateale, può chiedere ed ottenere  l’immissione anticipata nel possesso dell’immobile prima di aver saldato integralmente il prezzo (art. 574 c.p.c.), è però necessario che l’aggiudicatario presti una fideiussione a garanzia del saldo finale:

  • pari ad almeno il 30% del prezzo di vendita;
  • autonoma;
  • irrevocabile;
  • “a prima richiesta”;
  • rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, sottoposte regolarmente a revisioni contabili da parte di abilitate società di revisione.

Se l’aggiudicatario adempie al pagamento entro il termine e secondo le modalità indicate diviene proprietario del bene di cui era già in possesso. In caso contrario il giudice,  procede determinando la perdita della cauzione a titolo di multa, disponendo a un nuovo incanto, trattenendo le rate già versate e ordinando il rilascio dell’immobile.

La vendita con incanto consiste sostanzialmente in una gara pubblica di offerte al rialzo che si  svolge nella sala delle pubbliche udienze davanti al giudice dell’esecuzione o a un suo delegato.

Il giudice dispone la vendita con incanto, con ordinanza, quando:

  • ritiene probabile che tale modalità possa garantire un ricavato superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato ai sensi dell’art. 568 c.p.c.;
  • non ci sono state offerte per la vendita senza incanto.

L’incanto è aperto a tutti (eccetto il debitore e i soggetti indicati all’art. 1471 c.c.), necessario aver prestato la cauzione.

Se l’offerente non diviene aggiudicatario l’importo gli viene restituito subito dopo la chiusura dell’incanto, salvo che non abbia omesso di parteciparvi, personalmente o a mezzo procuratore, senza documentato e giustificato motivo: in tal caso la cauzione è restituita solo per 9/10 dell’intero, mentre il residuo è trattenuto dalla procedura.

Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l’offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita.

Trascorsi tre minuti dall’ultima offerta senza che ne segua una maggiore l’immobile è aggiudicato all’ultimo offerente. Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando è superata da un’altra, anche se poi è dichiarata nulla.

L’aggiudicazione del bene all’ultimo offerente non è definitiva. Entro 10 giorni dall’aggiudicazione si possono infatti presentare nuove offerte mediante deposito in cancelleria, ma devono superare di 1/5 il prezzo raggiunto con l’incanto altrimenti sono inefficaci. Se ciò avviene, si dà luogo ad una nuova gara fra il primo aggiudicatario e i nuovi offerenti in aumento a cui possono partecipare anche agli offerenti del precedente incanto, a condizione che abbiano integrato la cauzione, di importo doppio rispetto a quello fissato per l’asta precedente. Se nessun offerente in aumento partecipa alla gara, l’aggiudicazione originaria diventa definitiva e gli offerenti in aumento perdono la cauzione per intero, salvo grave e giustificato motivo.

Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell’esecuzione (art. 586 c.p.c.)  può:

  • sospendere la vendita, se ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello “giusto”;
  • pronunciare decreto di trasferimento in favore dell’aggiudicatario del bene, con cui ordina la cancellazione del pignoramento e le iscrizioni ipotecarie. Il decreto contiene anche l’ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l’immobile venduto.

10 giorni prima dell’udienza fissata per la vendita ogni creditore può chiedere l’assegnazione, per sé o per un terzo, nel caso in cui la vendita non abbia luogo., depositando un’istanza di assegnazione contenente l’offerta di pagamento di una somma non inferiore:

  • alle spese di esecuzione e ai crediti con prelazione;
  • al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita per cui è presentata.

Entro 5 giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione o dalla sua comunicazione, il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiararne in cancelleria il nome, depositando la dichiarazione di quest’ultimo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore.

Se l’incanto ha esito negativo e non sono state depositate istanze di assegnazione o il giudice ritiene di non accoglierle può:

  • disporre l’amministrazione giudiziaria;
  • pronunciare una nuova ordinanza di vendita con cui procedere direttamente ad un nuovo incanto, allo stesso prezzo;
  • stabilire diverse condizioni di vendita e di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di ¼ e, dopo il IV tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà. In tal caso fissa un termine compreso tra i 60 e i 90 giorni per il deposito delle offerte di acquisto.

Se al secondo tentativo la vendita non ha luogo e ci sono istanze di assegnazione il giudice assegna il bene, fissando il termine entro il quale dev’essere versato l’eventuale conguaglio.

La procedura di espropriazione immobiliare ha costi notevoli che gravano sul creditore procedente (compensi di CTU, delegato e custode limitatamente all’acconto), che potrà veder liquidati in prededuzione sul ricavato della vendita qualora questa abbia luogo.

Costi principali:

  • Notifica dell’atto di pignoramento e del precetto, varia a seconda della tipologia di notifiche (a mano, per posta) e del numero di destinatari (uno o più esecutati). Di regola compreso tra i 20,00 e i 50,00 euro.
  • Rilascio copia uso trascrizione: una marca da bollo da 16,00 euro per ogni 4 pagine dell’atto di pignoramento; una marca da bollo di valore variabile a seconda del numero complessivo di pagine dell’atto (11,63 euro per gli atti fino a 4 pagine e di 13,58 euro se l’atto ha da 5 a 10 pagine);
  • Trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari: una marca da bollo da 16,00 euro ogni 4 pagine dell’atto; pagamento di 299,00 euro mediante F23;
  • Compensi del professionista eventualmente incaricato di eseguire queste operazioni.
  • Iscrizione a ruolo del pignoramento: una marca da bollo da 27,00 euro; contributo unificato da 278,00 euro.
  • Deposito documentazione ipocatastale (visure catastali ed ipotecarie del ventennale antecedente il pignoramento) o certificazione notarile sostitutiva: Il costo varia in base al numero degli immobili ma si aggira  indicativamente sui 700,00 – 1.000,00 euro.
  • Notifica avviso ai creditori iscritti ex art. 498 c.p.c. e ad eventuali comproprietari dell’immobile pignorato:  il costo varia in base al numero e alla tipologia di notifiche.
  • Compenso esperto: Fino all’entrata in vigore della L. n. 132/2015 il compenso dovuto all’esperto stimatore veniva versato con un’anticipazione a carico del creditore procedente entro il termine di 30/60 giorni dalla presentazione della richiesta. La norma ha profondamente modificato la situazione prevedendo che il diritto alla liquidazione maturi solo con la vendita dell’immobile e che il compenso sia calcolato sul valore effettivo di vendita o di assegnazione e non più sul valore del bene così come stimato dall’esperto.

Se la procedura si arresta prima della vendita, l’esperto ha diritto al saldo sul compenso calcolato in base al valore della perizia o all’ultimo prezzo d’asta. Il compenso liquidato non è in ogni caso inferiore a 145,12 euro.

I compensi spettanti al custode per l’attività espletata sono determinati in base ai parametri indicati al D.M. n. 80/2009 e variano in base al tipo di attività svolta.

Quanto all’attività di custodia ordinaria il compenso è calcolato in percentuale sul valore di aggiudicazione o di assegnazione di ciascun lotto immobiliare:

  • fino a 000,00 euro: 3%;
  • da 000,01 euro e fino a 100.000,00 euro: 1%;
  • da 000,01 euro e fino a 200.000,00 euro: 0,8%;
  • da 000,01 euro e fino a 300.000,00 euro: 0,7%;
  • da 000,01 euro e fino a 500.000,00 euro: 0,5%;
  • da 000,01 euro e oltre: 0,3%.

Le percentuali variano (in aumento) per le attività di custodia straordinaria e in relazione al compimento di specifici atti. Al custode è comunque dovuto un compenso non inferiore a 250,00 euro.

Anche il compenso del delegato è rapportato al prezzo di aggiudicazione o al valore di assegnazione del bene come di seguito riepilogato.

In base alla complessità delle attività svolte il giudice può aumentare o ridurre il compenso del fino al 60%.

Al professionista delegato spetta inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali, in misura pari al 10% dell’importo del compenso; il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

In ogni caso l’ammontare complessivo del compenso e delle spese generali liquidato al professionista  non può superare il 40% del prezzo di aggiudicazione o del valore di assegnazione.

I costi di pubblicazioni e pubblicità della vendita variano in base al numero di pubblicazioni e dei lotti da pubblicizzare, nonché del soggetto deputato ad eseguire gli adempimenti pubblicitari.

La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia ha un costo di 100,00 euro per ogni lotto, oltre oneri bancari connessi all’operazione.

Di regola è necessaria la costituzione di un fondo spese (a carico del creditore procedente) di importo approssimativamente compreso tra i 2.000,00 ed i 2.500,00 euro.

Le recenti riforme al codice di procedura civile hanno ridotto i tempi intercorrenti tra la notifica dell’atto di pignoramento alla vendita all’asta dell’immobile oggetto di esecuzione. Ciononostante la durata media di un’esecuzione immobiliare si aggira tutt’oggi attorno ai 4/5 anni.

Una volta che l’esecuzione immobiliare è iniziata il debitore può ancora evitare di veder venduto il proprio immobile mediante un accordo con i creditori, soluzione gradita anche a questi ultimi soprattutto in ragione dei già rammentati costi e tempi della procedura esecutiva. In pendenza di trattative e fintanto che l’accordo non è concluso l’esecuzione non è sospesa. Se vi sono più creditori è necessario che tutti sottoscrivano l’accordo, posto che l’adesione di alcuni non implica la rinuncia alla procedura anche da parte degli altri.

Il debitore che vede pignorato il proprio immobile può anche chiedere, prima che sia disposta la vendita, di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, c.d. “istanza di conversione”, che a fronte del versamento dell’intera somma consente la liberazione del bene dal pignoramento.

A pena di inammissibilità l’istanza può essere avanzata una sola volta, depositando in cancelleria una somma non inferiore ad 1/6 dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti di eventuali intervenuti, dedotti i versamenti effettuati. La somma complessiva da sostituire al bene pignorato è determinata dal giudice dell’esecuzione con ordinanza, sentite le parti in udienza, non oltre 30 giorni dal deposito dell’istanza di conversione.

Se ricorrono giustificati motivi  il pagamento può avvenire in maniera rateale, entro il termine massimo di 48 mesi. Ogni 6 mesi il Giudice provvederà a pagare il creditore pignorante o a distribuire tra gli intervenuti le somme nel frattempo versate dal debitore.

In caso di omissione o ritardo nel pagamento superiore a 30 giorni, le somme già versate entrano a far parte dei beni pignorati e ne viene disposta la vendita a richiesta dei creditori.

Ad es. in una procedura di espropriazione promossa da un creditore per 10.000,00 euro, in cui hanno spiegato intervento altri due creditori, per 8.000,00 e 15.000,00 euro, il debitore potrebbe quindi “liberarsi” dal pignoramento presentando in cancelleria l’istanza di conversione e contestualmente depositando una somma non inferiore a 5.500,00 euro. Sarà poi il giudice a determinare l’importo complessivo da sostituire al bene pignorato, pronunciandosi anche in merito ad un’eventuale corresponsione rateale.

Il debitore può bloccare l’esecuzione opponendosi al pignoramento.

Si distingue l’opposizione all’esecuzione dall’opposizione agli atti esecutivi.

Con l’opposizione all’esecuzione il debitore contesta il diritto della parte istante ad intraprendere la procedura esecutiva, ritenendo che non ne sussistano le condizioni (difetto di titolo esecutivo, impignorabilità dei beni esecutati, difetto di legittimazione passiva dell’esecutato).

L’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita, salvo sia fondata su fatti sopravvenuti o l’opponente dimostri di non averla potuta proporre tempestivamente per causa a lui non imputabile. Il termine ultimo per proporre opposizione all’esecuzione è quindi quello di pronuncia dell’ordinanza di vendita da parte del giudice dell’esecuzione.

Se l’esecuzione non è ancora iniziata l’opposizione si propone come opposizione a precetto, con citazione dinanzi al giudice competente che, su istanza di parte, può sospendere l’efficacia esecutiva del titolo concorrendo gravi motivi; se l’esecuzione è iniziata l’opposizione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione.

Con l’opposizione agli atti esecutivi il debitore non contesta il diritto dell’istante a procedere all’esecuzione bensì le modalità con cui è stata intrapresa, lamentando l’esistenza di vizi formali degli atti del processo esecutivo (vizi di notificazione del titolo o del precetto). Il termine perentorio per proporre opposizione è di 20 giorni dal compimento del singolo atto o dal momento in cui il soggetto ne ha avuto conoscenza.

Anche in tal caso le modalità di proposizione differiscono a seconda che l’esecuzione sia già iniziata o meno: se l’opposizione precede la notifica del pignoramento si propone con atto di citazione dinanzi al giudice territorialmente competente indicato nell’atto di precetto; se l’opposizione avviene ad esecuzione iniziata si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione.

Il giudice può sospendere l’esecuzione sia ante udienza (ricorrendo una situazione di urgenza) sia a seguito di quest’ultima.

Si è detto che tutti, tranne il debitore e i soggetti di cui all’art. 1471 c.c., possono partecipare all’incanto. E’ vero anche che, pur non potendo riacquistare il bene, neppure per interposta persona, il debitore potrebbe beneficiare dell’acquisto fatto da un soggetto (ad es. un suo prossimo congiunto) se questi poi gli consentisse di usufruire dell’immobile. Non è quindi da escludere una simile eventualità, che però sarà conveniente solo se l’esposizione debitoria complessiva è superiore al prezzo di vendita dell’immobile.

Supponiamo ad esempio che si proceda nei confronti di un soggetto per 250.000,00 euro di debiti e che un suo familiare riesca ad acquistarne l’immobile pignorato all’asta per 100.000,00 euro, consentendogli poi di abitarvi.

L’acquisto sarà vantaggioso, perché consentirà al debitore di ottenere la liberazione dell’immobile pignorato pagando solo parte del debito originario. Il vantaggio sarà ancora maggiore se il debitore non dispone di altri immobili,  risultando vana l’azione esecutiva da parte di eventuali creditori rimasti insoddisfatti, interessati ad agire per il soddisfacimento del residuo.

Per varie ragioni può accadere che la procedura esecutiva volga al termine senza che il debitore perda la disponibilità del bene (mancata iscrizione a ruolo, difetto di offerte di acquisto del bene, accordo con i creditori).

In tal caso occorre però che il pignoramento venga cancellato in modo che il titolare possa riacquistarne la disponibilità libero da pesi.

Si è detto infatti che il pignoramento è trascritto presso la Conservatoria del Registri Immobiliari, così da renderlo opponibile a terzi ed il vincolo permane per 20 anni se la formalità non è rinnovata o cancellata anticipatamente.

La cancellazione del pignoramento spetta di regola al creditore. Ciò accade ad esempio quando il pignoramento si estingue a fronte dell’integrale pagamento del debito, anche alla luce di un accordo transattivo concluso tra le parti. In tal caso è il creditore che di regola, a seguito dell’integrale estinzione del debito, si fa carico di cancellare il pignoramento. Non è tuttavia infrequente che le parti concordino l’addebito al debitore dei costi di cancellazione. Se invece la cancellazione è disposta dal giudice (ad esempio per mancata iscrizione a ruolo o omesso deposito della documentazione ipocatastale nel termine previsto, ma anche in caso di accoglimento dell’opposizione, ritenuta fondata) l’adempimento della formalità spetta al conservatore dei Registri Immobiliari.

 

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Contributo unificato nel deposito telematico

IL CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO PER IL PROCEDIMENTO PUO’ ESSERE VERSATO ATTRAVERSO:
•MARCHE che devono essere apposte su apposita certificazione di avvenuto versamento contenente i nomi delle parti e l’oggetto del deposito;
•CONTO CORRENTE;
•F 23;
•PAGAMENTO TELEMATICO, attraverso PST giustizia e di accesso tramite firma elettronica certificata o SPID;

Qualora il pagamento avvenga in forma telematica non sarà necessario per il Cancelliere avere altro (metodo consigliato). Negli altri modi, il cancelliere dovrà rendicontare all’agenzia delle entrate l’avvenuto pagamento di quanto dovuto.
•All’atto del deposito il Cancelliere trasmetterà una pec alla parte ricordando l’obbligatorietà del deposito della certificazione (trasmessa SCANSIONATA) CONTENENTE C.U. E MARCA entro max 30 giorni dal deposito dell’atto principale.
•Allo scadere del termine scatta l’onere del cancelliere di mandare all’Ufficio Riscossioni la richiesta di recupero. Si tratta di un dovere del Cancelliere. E’ stato abrogato il potere di rifiutare l’atto sprovvisto di versamento, ma rimane il dovere del cancelliere di mandare alla riscossione in caso di assenza del versamento o del deposito dello stesso

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Istanza di visibilità

Nel caso ci si debba costituire quali chiamati in causa, vi è la necessità di visionare il fascicolo di controparte, la quale è costituita telematicamente, dunque occorre preparare una ISTANZA DI VISIBILITA’ telematica nella quale occorre:

  • Il nr. del procedimento, ovviamente la parte per la quale richiedete la visibilità.
  • la Procura.

La visibilità del fascicolo viene concessa per un periodo l’imitato, in genere tre/quattro giorni.

Può essere richiesta una seconda volta.

PS: il modello dell’Istanza lo troverete sempre qui.

 

 

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iscrizione a ruolo telematica

La maggior parte dei reattori compone direttamente la nota di iscrizione a ruolo, che va riempita con i dati delle parti ed obbligatoriamente con i codici fiscali.
Vi deve essere conformità tra il codice e l’atto da depositare. Occorrono i dati relativi al valore della causa e l’indicazione del pagamento. La firma digitale ovviamente sull’atto da depositare.

Mentre l’assenza di procura non è motivo di rifiuto dell’atto (circolare Ministeriale prot. 159552 del 23 ottobre 2015), essendo divenuto l’errore un’anomalia non bloccante ovvero un errore WARN (come abbiamo visto in altro articolo non è causa di rifiuto del deposito).

L’atto trasmesso come atto PRINCIPALE (atto introduttivo o  endoprocessuale) deve essere nativo (non scansionato), trasformato in PDF, firmato digitalmente e trasmesso.
E’ chiaro che se si tratta di citazione e questa è stata notificata a mezzo pec (e quindi in via telematica) sarà allegata in formato PDF come firmata digitalmente e notificata a mezzo pec.
Se la citazione è cartacea sarà cura dell’avvocato, trasmettere come atto introduttivo quello originato sul pc che verrà trasformato in PDF e firmato digitalmente, con allegata la copia cartacea notificata che avrà l’attestazione di conformità ai sensi degli artt. 16 decies e undecies, comma 3 D.L. 179/2012.
Se l’atto da trasmettere sarà una memoria costitutiva, allora la citazione notificata sarà un allegato a questa.

IMPORTANTE: L’atto introduttivo deve contenere sempre la dichiarazione di valore, in quanto l’assenza è sanzionata.

•I documenti allegati vanno numerati e contenere l’indicazione del contenuto.
•Nel caso di file pesanti si può effettuarne la compressione (ZIP) dell’estensione del file oppure attraverso più trasmissioni con NOTA DI DEPOSITO.

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ISCRIZIONE A RUOLO -ERRORI

Quando si iscrive a ruolo, si possono verificare degli errori, vediamo quali possono essere e se sono superabili o meno e cosa comportano.

Va precisato  che non è rimessa alla discrezionalità dell’operatore l’accettazione dell’atto e che il rifiuto, come vedremo, è circoscritto alle sole ipotesi previste per il rifiuto dell’atto stesso che, quindi in ogni altra circostanza va accettato e iscritto.

– Può verificarsi, infatti, una Difformità assoluta tra Nota d’iscrizione a ruolo e atto che impedisce all’operatore di comprendere quale sia l’oggetto della domanda e quale sia il registro su cui iscrivere;
– Nel caso di problema tecnico da cui deriva l’impossibilità per l’operatore di procedere all’apertura del file, oppure all’individuazione dell’atto o del mittente, senza possibilità di forzare il sistema.

Quando l’atto contiene un errore, sarà immediatamente visibile per l’operatore e per il mittente alla ricezione della pec se si tratti di:

•WARN:: Anomalia Forzabile; errore prettamente giuridico, di solito riguarda la procura alle liti;
•ERROR: anomalia bloccante, ma lasciata all’ufficio ricevente, che può decidere di forzare l’accettazione:

FATAL: eccezione non gestibile, in quanto la busta o elementi della stessa, fondamentali per l’elaborazione mancano.

Nei primi due casi la circolare prot. 159552.U del 23 ottobre 2015 invita la cancelleria, ove possibile ad accettare l’atto, avendo cura di segnalare al Giudice.

Nel caso di errore FATAL, se i i termini del deposito sono scaduti, con ricevimento della quarta pec di rifiuto, il legale provvederà ad effettuare nuovo deposito e ad aggiungere un allegato contenente la dichiarazione di tempestività del deposito iniziale allegando le quattro pec che attestano quanto avvenuto.

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