Ingiunzioni fiscali come difendersi

L’ingiunzione fiscale può essere adottata direttamente dai Comuni, quali enti creditori, oppure dai soggetti affidatari del recupero delle entrate patrimoniali (società private ed enti abilitati alla riscossione di entrate patrimoniali).
L’ingiunzione fiscale consiste in un atto atto amministrativo e titolo esecutivo, per mezzo del quale l’amministrazione accerta il credito (tassa, multa ecc.), con interessi e sanzioni, e intima il pagamento entro 30 giorni della somma dovuta, sotto pena di esecuzione forzata.
Si tratta sostanzialmente di un ordine di pagamento: se il debitore non paga, l’amministrazione o concessionario al quale ha affidato il recupero del credito, può agire esecutivamente (per es. con il pignoramento dello stipendio o del conto corrente).
L’ingiunzione fiscale, a differenza della cartella di pagamento, non deve essere preceduta dall’iscrizione a ruolo delle somme intimate. Si applicano tuttavia alcune disposizioni proprie del procedimento di riscossione mediante ruolo (ad es. con riguardo alle regole di notifica).
Rappresenta un procedimento speciale, derogatorio rispetto all’ordinaria procedura di ingiunzione, che combina in sé gli strumenti del decreto ingiuntivo e del precetto e presuppone l’auto-accertamento del tributo o della sanzione amministrativa da parte dell’Ente pubblico, titolare di uno specifico potere impositivo.
L’ingiunzione fiscale non può essere applicata a soggetti diversi e ulteriori rispetto a quelli specificamente individuati dalla legge e cioè lo Stato, alcuni Fondi ed Enti Territoriali, e altri enti pubblici, indicati in leggi speciali, con esclusione delle società, anche quelle a partecipazione pubblica, a causa della loro natura privatistica.
Per le società private è ammessa la possibilità di ricorrere all’ingiunzione fiscale solo dietro espressa autorizzazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’ingunzione fiscale può essere notificata tramite ufficiale giudiziario o messo notificatore, ma anche direttamente dal Comune creditore o dal concessionario a mezzo posta.
Nel caso di notifica a mezzo posta, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica in ordine alla persona cui è consegnato il plico, dovendo l’atto, pervenuto, ritenersi ritualmente consegnato all’indirizzo del destinatario, senza che occorra l’ulteriore adempimento della raccomandata informativa.
Alla notifica dell’ingiunzione fiscale si applicano le stesse norme della notifica previste perla cartella esattoriale, di cui svolge la medesima funzione.
Dal momento che le cartelle possono ormai essere validamente notificate a mezzo posta, purché con raccomandata a/r di Poste Italiane, possono esserlo anche le ingiunzioni fiscali.

L’ingiunzione fiscale è soggetta ai termini di prescrizione propri del credito per il quale è stata emessa. Si applica, dunque, la stessa regola prevista perle cartelle esattoriali, in quanto, trattandosi di atti amministrativi, non è possibile affermare la prescrizione decennale propria delle sentenze e dei decreti ingiuntivi divenuti definitivi. Ciò neppure qualora l’ingiunzione non sia mai stata impugnata.
Se, per esempio, l’ingiunzione fiscale ha ad oggetto multe o tributi locali, il termine di prescrizione è quinquennale. Se sono decorsi più di cinque anni dalla notifica dell’ingiunzione, non è possibile agire con l’esecuzione forzata nei confronti del contribuente.
L’ingiunzione è un atto interruttivo della prescrizione, quindi una volta notificata, ricomincia a decorrere il termine di prescrizione del credito ad essa sotteso.

L’ingiunzione fiscale, qualora illegittima perché per esempio recante un’imposta non dovuta o una multa già pagata, può essere opposta dinanzi al giudice.
Il giudizio di opposizione è un giudizio volto a contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata ed a ottenere un accertamento negativo della pretesa fatta valere dalla Pubblica Amministrazione.
Il debitore opponente assume la veste di attore solo in senso formale, ma non in senso sostanziale, perché tutti gli elementi dell’obbligazione tributaria (o amministrativa nel caso delle multe), compresa la riferibilità della medesima al contribuente, vanno allegati e provati dall’amministrazione.
Dunque, l’opponente ha solo l’onere di allegare e dimostrare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell’obbligazione stessa (per esempio avvenuto pagamento, prescrizione, decadenza, errore di calcolo ecc.).
Dato che l’ingiunzione fiscale può avere ad oggetto tanto crediti tributari (Imu, Tasi ecc.) quanto multe e altre entrate patrimoniali, occorre distinguere i termini di opposizione e il giudice competente.
Il termine entro il quale occorre agire per contestare l’ingiunzione fiscale decorre dalla data di notifica della stessa ed è di:
60 giorni se l’ingiunzione ha ad oggetto crediti tributari (per esempio Imu e Tasi); in questo caso l’opposizione si introduce con ricorso alla Commissione tributaria competente;
30 giorni in tutti gli altri casi; l’opposizione si introduce con citazione dinanzi al Giudice di Pace o al Tribunale, in base ai criteri competenza per materia e per valore.
Per i tributi, devono applicarsi necessariamente le regole del processo tributario, in base alle quali l’impugnabilità degli atti impositivi di accertamento e di riscossione è ammessa entro 60 giorni dalla notifica.
Il giudice (Giudice ordinario o Commissione Tributaria) terriorialmente competente perl’opposizione non è quello di residenza del debitore, bensì quello del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso l’ingiunzione fiscale.
Nel caso in cui l’ente impositore non provveda direttamente alla riscossione delle sue entrate patrimoniali, ma la appalti a terzi, è competente il giudice del luogo ove ha sede il concessionario per la riscossione, e non l’ente impositore.
E se il concessionario ha più sedi? È competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha materialmente predisposto e notificato l’ingiunzione fiscale.

/ 5
Grazie per aver votato!

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CERTIFICAZIONE (ART. 46 D.P.R. N. 445/2000 )

                     

                                    DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CERTIFICAZIONE
                                                       (art. 46 D.P.R. dicembre 2000 n. 445 )
                   ESENZIONE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO

                               AI SENSI DELL’ART. 9 COMMA 1° BIS D.P.R. 30/5/2002 N. 115

… 1.. sottoscritt ………………………………………………..nat… .a ………………………………… ……………………. il ………………………….
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole    della decadenza dei benefici di cui all’art. 75 D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
DICHIARA
Che il proprio reddito, compreso quello dei familiari conviventi ex art. 76 D.P.R. 15/2002, non è superiore ad € 34.107,72 relativamente all’anno ……………………… *
Dichiara che il proprio nucleo familiare, oltre al sottoscritto, è composto da:

Generalità anagrafica dei componenti nucleo familiare compreso              Data di nascita                           Comune di nascita
Il richiedente
Cognone e nome ………………………………                                                         ……………………..                           ………………………….
C.F.  ……………………………………

 

*N.B. L’anno di riferimento è quello dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata
Luogo e data ……………
FIRMA
                                                                                                                       ……………………………………
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data……………
IL DICHIARANTE
                                                                                                                         ………………………………………………………

Allegare fotocopia di valido documento di identità

La presente dichiarazione non necessita dell’autentica della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica Amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono
/ 5
Grazie per aver votato!