Analisi dell’Opposizione a decreto ingiuntivo

Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo costituisce la seconda fase del procedimento d’ingiunzione, fase meramente eventuale, instaurata su iniziativa del c.d. “debitore ingiunto”, soggetto nei cui confronti è stato pronunciato il decreto ingiuntivo, caratterizzata da tutte le garanzie del contraddittorio.
Attraverso la proposizione dell’opposizione il c.d. debitore ingiunto instaura un giudizio a “contraddittorio differito”, che presenta presenta tutte le garanzie dell’ordinario giudizio di cognizione.
Dunque si ha l’inversione dell’onere dell’iniziativa dell’instaurazione del contraddittorio.
Dottrina e giurisprudenza prevalenti qualificano il giudizio di opposizione come un giudizio ordinario di primo grado, che si sostituisce interamente a quello svoltosi sommariamente nella prima fase (Tribunale Bologna sez. II, 07 dicembre 2017, n. 2709; Tribunale Genova, 23 gennaio 2009, n. 347).
Il meccanismo introduttivo della fase di opposizione è analogo a quello dell’impugnazione e, precisamente, del giudizio di appello, così come del resto, uguali le conseguenze dell’eventuale mancata osservanza del termine (anch’esso) perentorio previsto per la sua instaurazione e della mancata costituzione o della costituzione tardiva dell’opponente, derivandone anche qui il passaggio in giudicato del provvedimento (ossia del decreto ingiuntivo).
Senonché, una volta introdotto, il giudizio di opposizione costituisce un giudizio di primo grado che conduce ad una sentenza assoggettata alle comuni impugnazioni previste per le sentenze, a cominciare proprio dall’appello.
Quindi, come correttamente osservato in dottrina (MANDRIOLI), se ne deve desumere che il giudizio di opposizione (in questa sua prima fase, alla quale possono poi seguire le successive fasi di impugnazione) è una fase eventuale del giudizio di primo grado, la cui introduzione avviene con le forme e le modalità proprie dell’impugnazione e la cui mancata introduzione dà luogo all’immediata formazione del giudicato.
Si deve ulteriormente osservare che l’atto di opposizione non è stato configurato come l’atto introduttivo di un giudizio autonomo, bensì come una fase (eventuale) del giudizio già pendente: precisamente, il legislatore attribuisce all’eventuale introduzione della fase di opposizione la portata di una autentica riconduzione del procedimento (fino ad allora svoltosi con forme e caratteristiche “speciali”) entro i binari del processo ordinario di cognizione (MANDRIOLI).
Ciò è enunciato esplicitamente dall’art. 645, 2° comma, prima parte, c.p.c., ai sensi del quale: “In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito”.
Anche la giurisprudenza suole ritenere che l’opposizione non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.) e ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso, tra le tante: Tribunale Roma, sez. III, 03 gennaio 2013, n. 13 in Redazione Giuffrè 2013; Cass. civile, sez. III, 17 luglio 2008, n. 19680; Cass. civile, sez. III, 25 marzo 2008, n. 7821; Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993, n. 7448).
Dunque, l’opposizione, da una parte, non toglie automaticamente di mezzo il decreto ingiuntivo e, dall’altra parte, gli sottrae ogni efficacia diretta (fatta salva la sua eventuale provvisoria esecutorietà), cosicché le parti si ritrovano davanti al giudice (dell’opposizione) di primo grado nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse mai stato pronunciato: come si dirà meglio tra breve, la pronuncia del decreto ingiuntivo inverte solo l’onere dell’instaurazione dell’effettivo

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Avv. Maria Bevacqua

L’esperienza acquisita e maturata nello svolgimento continuo della professione ed in materie diversificate tra le quali il diritto del lavoro e della previdenza sociale, il recupero crediti, in materia di sfratto e locazioni in genere, i procedimenti ex Lege Pinto sulla eccessiva durata del processo presso diverse Corti d’Appello, i procedimenti presso il Tar ed il Consiglio di Stato, l’infortunistica stradale ecc., la collaborazione con importanti società del nord, l’attività di consulenza con diversi comuni della Lombardia sull’alternativa tra procedimento giudiziario o transazione ed il continuo aggiornamento professionale hanno consentito di sviluppare una particolare competenza nel campo civilistico, amministrativo e penalistico. Abilitato alla presentazione di SUCCESSIONI.