La riforma del processo civile ha previsto rilevanti modifiche anche in tema di esecuzioni immobiliari:
15 giorni dal ritiro del pignoramento dall’Ufficiale Giudiziario → iscrizione a ruolo (art. 557 c.p.c.)
45 giorni dalla notifica del pignoramento → deposito istanza di vendita (art. 497c.p.c.)
45 giorni per depositare la documentazione, estratto catasto, certificati delle iscrizioni e trascrizioni dell’immobile pignorato (art. 567 c.p.c.)
Ulteriori 45 giorni prima della scadenza del termine precedente per giusti motivi per depositare la documentazione richiesta (art. 567 c.p.c.).